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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_881/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 agosto 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Oberholzer, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Azienda elettrica ticinese (AET), 
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Mark Livschitz, 
3. B.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Infedeltà nella gestione pubblica, arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 giugno 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), per avere in qualità di direttore dell'Azienda elettrica ticinese (AET), al fine di procurare a sé e al complice B.________ un indebito profitto, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG. 
In relazione ai medesimi fatti, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto B.________, titolare della C.________ AG, autore colpevole di complicità in infedeltà nella gestione pubblica. 
A.________ è invece stato prosciolto dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva, mentre B.________ è stato assolto da quelle di truffa e di corruzione attiva. 
A.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla pena pecuniaria di fr. 12'000.--, corrispondenti a 300 aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna, e al pagamento in solido con B.________, in favore dello Stato del Cantone Ticino, di un risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di venticinque mesi (con un periodo di prova di due anni), da espiare per i rimanenti otto mesi. B.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni, alla pena pecuniaria di fr. 20'000.--, corrispondenti a 250 aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna, e al pagamento in solido con A.________, in favore dello Stato, di un risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. 
Gli imputati sono inoltre stati condannati, in solido, a versare all'accusatrice privata AET l'importo di fr. 2'238'437.85, oltre interessi, pretesa ceduta allo Stato fino a concorrenza di fr. 2'000'000.--. In vista del risarcimento equivalente, i giudici hanno poi ordinato, fatta deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, il sequestro di diversi beni degli imputati. 
 
B.   
Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, sia A.________ sia B.________ hanno adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP), dinanzi alla quale il Procuratore generale ha a sua volta presentato appelli incidentali. Con sentenza del 23 giugno 2014, la Corte cantonale ha accolto l'appello di B.________ e parzialmente accolto quello di A.________, respingendo per contro i gravami del Procuratore generale. 
B.________ è stato prosciolto da ogni imputazione. 
A.________ è stato riconosciuto autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica, per avere nella sua veste di direttore di AET, al fine di favorire B.________, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG. Egli è stato contestualmente assolto da questa imputazione in relazione a taluni altri fatti per i quali era stato ritenuto colpevole nel giudizio di primo grado. La CARP ha per contro integralmente confermato il suo proscioglimento dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di dodici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e alla pena pecuniaria di fr. 5'400.--, corrispondenti a 60 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna. Entrambe le pene sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La CARP ha poi accertato che, per effetto della commissione del reato di infedeltà nella gestione pubblica, A.________ è civilmente responsabile nei confronti dell'accusatrice privata AET, rinviando quest'ultima al foro civile per fare valere le sue pretese oggetto dell'azione civile adesiva. Ha inoltre disposto il dissequestro dei beni sequestrati e riconosciuto all'imputato un indennizzo di fr. 43'000.--, posto a carico dello Stato per fr. 34'400.-- e dell'accusatrice privata AET nella misura di fr. 8'600.--. 
 
C.   
AET impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente respingendo gli appelli degli imputati e confermando il giudizio della prima istanza. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 9 Cost. e degli art. 25 e 314 CP
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente è legittimata ad adire il Tribunale federale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, siccome ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza inferiore ed ha presentato pretese civili. Il gravame è quindi sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.   
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, i ricorrenti devono almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). Nella misura in cui la ricorrente si limita a contestare alcuni accertamenti della sentenza impugnata, senza confrontarsi con altri elementi pure presi in considerazione dalla CARP e posti alla base del suo giudizio, il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento della Corte cantonale secondo cui  "vi era un interesse di AET all'acquisto di una società con caratteristiche specifiche che erano proprie anche di C.________ AG". Sostiene che, innanzitutto, non sarebbe chiaro se tale interesse fosse rivolto a tutte le caratteristiche di C.________ AG o soltanto ad alcune di esse. In secondo luogo, la questione relativa all'opportunità di una simile acquisizione sarebbe rimasta irrisolta da parte di AET e non sarebbe stata prevista in uno specifico piano strategico dell'azienda. La ricorrente richiama le deposizioni di tre dirigenti di AET, secondo cui l'acquisto di C.________ AG non sarebbe stato adeguato alle esigenze dell'azienda. Adduce che soltanto le dichiarazioni dell'imputato A.________ sosterrebbero la tesi contraria.  
 
3.2. Con queste argomentazioni, la ricorrente si limita ad esporre una propria diversa opinione, ma non dimostra l'arbitrio del citato accertamento. La Corte cantonale non ha stabilito che solo l'acquisto specifico di C.________ AG rispondeva agli interessi di AET. Ha per contro ritenuto che negli obiettivi strategici perseguiti dai vertici di AET rientrasse l'acquisto di una società per i servizi di rete, quindi dalle caratteristiche simili a quelle di C.________ AG. La ricorrente stessa riconosce che l'acquisizione litigiosa non era di per sé incompatibile con le strategie di AET. Non si confronta poi puntualmente con il contenuto del rapporto della società H.________ e con i verbali del consiglio di amministrazione di AET del 25 novembre 2008, del 15 dicembre 2008 e del 18 giugno 2009, che la CARP ha ritenuto integrarsi coerentemente con le dichiarazioni di A.________. La criticata conclusione è quindi fondata su una valutazione complessiva degli elementi disponibili, che la ricorrente non considera nel loro insieme, sostanziandone l'arbitrio conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente critica la considerazione dei precedenti giudici, secondo cui la due diligence allestita dalla I.________ AG sarebbe completa e provvista delle avvertenze necessarie. Ritiene discutibile il conferimento del mandato a questa società, siccome la stessa non aveva mai svolto incarichi per conto di AET in precedenza, mancava di conoscenze specifiche nel settore energetico e il suo membro del consiglio di amministrazione F.________ era già stato condannato penalmente per truffa. Secondo la ricorrente, la scelta di I.________ AG sarebbe riconducibile esclusivamente all'imputato A.________ e finalizzata al solo scopo di dare una parvenza di rigore economico all'operazione di compravendita. Richiama poi delle divergenze sostanziali tra la bozza di due diligence e il suo testo definitivo, che presenterebbe carenze anche sotto il profilo formale, mancando una seconda firma da parte di un dirigente della I.________ AG.  
 
4.2. La censura ricorsuale solleva generici sospetti riguardo al ruolo di F.________ e della I.________ AG che, secondo la ricorrente, si sarebbero in sostanza prestati a svolgere una  "funzione alibi" al fine di giustificare il prezzo prefissato dalle parti. La supposizione non poggia tuttavia su accertamenti chiari ed univoci, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Per il resto la ricorrente non si confronta puntualmente con il contenuto della due diligence definitiva, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze per quali ragioni gli accertamenti e le considerazioni esposte dai giudici cantonali ai considerandi n. 15 e 18, richiamati nel gravame, sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti. La ricorrente disattende che la precedente istanza ha accertato che già in un documento del 29 agosto 2008, inviato da F.________ al responsabile della consulenza giuridica di AET, era esclusa dalla due diligence la "business due diligence", ovvero l'analisi dell'operatività futura di C.________ AG. La Corte cantonale ha poi accertato che sia nella bozza di due diligence sia nella sua versione definitiva risultavano cautele e richiami alla prudenza per quanto concerne il prezzo legato allo sviluppo futuro dell'azienda. Ha in particolare rilevato che nel documento definitivo F.________ aveva evidenziato come nello scenario con l'integrazione della C.________ AG in AET, le proiezioni 2009-2014 apparivano molto ottimistiche, presupponendo in ogni caso un andamento degli affari più che positivo e il completo sfruttamento di ogni potenziale sinergia. Sempre secondo quanto accertato nel giudizio impugnato, F.________ aveva inoltre richiamato l'attenzione sui rischi derivanti dalla crescita e dallo sdoppiamento delle sedi lavorative e sul fatto che il valore aziendale dipendeva direttamente dalla misura in cui tali valori ottimistici sarebbero stati raggiunti. Né va qui trascurato, a prescindere dal fatto che l'avvertenza non era esplicitamente contenuta nella bozza, che nella due diligence definitiva era comunque indicato espressamente che per il calcolo del valore della C.________ AG sarebbe occorso escludere i contributi di AET a favore della stessa C.________ AG. Per quali ragioni, tenuto conto del contenuto concreto di tali atti, con cui la Corte cantonale si è confrontata, la conclusione della CARP, secondo cui la due diligence era completa e provvista delle avvertenze necessarie, sarebbe del tutto insostenibile, la ricorrente non spiega con una motivazione conforme alle richieste esigenze.  
Peraltro, la due diligence non riveste un peso decisivo per l'esito del giudizio giacché, come accertato dalla Corte cantonale, di fatto essa si è rivelata un esercizio inutile, privo di effetti pratici. Il documento è infatti stato trasmesso a contratto già concluso e ratificato dal consiglio di amministrazione di AET ed ha quindi costituito un semplice atto da inserire nel dossier per chi ne avesse eventualmente fatto richiesta. Poiché l'imputato A.________ non ha per finire sottoposto la due diligence al consiglio di amministrazione di AET, la decisione di ratificare il contratto lesivo degli interessi dell'azienda non è stata presa sulla base delle asserite manchevolezze del documento, ma semmai fondandosi sulle informazioni fuorvianti fornite direttamente dall'imputato medesimo. In tali circostanze, quand'anche si volessero per ipotesi ammettere eventuali incompletezze della due diligence, ciò non basterebbe a rendere arbitrario nel risultato il giudizio della CARP. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente critica la sentenza della Corte cantonale che, ritenendo non obbligatorio un esame preliminare dell'operazione C.________ AG da parte della commissione progetti di AET, avrebbe di fatto avallato la condotta dell'imputato di portare l'acquisizione di C.________ AG direttamente dinanzi al consiglio di amministrazione.  
 
5.2. La censura è di carattere appellatorio e non dimostra arbitrio alcuno. La ricorrente si limita infatti ad addurre che il mancato esame preliminare dell'operazione C.________ AG da parte della commissione progetti costituirebbe in concreto un'anomalia, a maggior ragione ove si consideri che l'imputato A.________ non avrebbe coinvolto nemmeno gli altri membri di direzione. Riconosce tuttavia che, in base al regolamento di gestione e di organizzazione di AET del 9 luglio 2008, tale esame  "non è un passaggio formale obbligatorio" (art. 8 cpv. 6 del regolamento). In tali circostanze, la ricorrente mette sostanzialmente in discussione l'adeguatezza della procedura seguita dall'imputato, ma non motiva una manifesta insostenibilità della decisione della CARP, che non ha dato un peso determinante al mancato esame preliminare da parte della commissione progetti. Ciò tanto più che questa commissione non ha competenze decisionali e che il consiglio di amministrazione non ha disposto il rinvio della trattanda affinché l'oggetto fosse dapprima sottoposto alla commissione.  
 
6.  
 
6.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui il punto di partenza per la fissazione del prezzo di C.________ AG furono i desiderata di B.________ che, secondo quanto indicato nella lettera d'intenti del 19 novembre 2008, chiedeva fr. 6'000'000.--. Sostiene che questi non sarebbe stato all'origine dell'indicazione del prezzo, tant'è che in sede di interrogatorio avrebbe indicato un importo di fr. 5'000'000.--, correggendosi quando gli è stata sottoposta la lettera d'intenti. Secondo la ricorrente, in realtà gli imputati avrebbero sin dall'inizio fissato il prezzo di C.________ AG in fr. 5'000'000.--, indicando inizialmente un importo di fr. 6'000'000.-- solo per creare l'illusione di una trattativa, facendo capo a F.________ cui sarebbe stato attribuito un ruolo alibi.  
 
6.2. Con queste argomentazioni la ricorrente espone una sua versione dei fatti, che non è tuttavia basata su accertamenti oggettivi e univoci, vincolanti per il Tribunale federale. La Corte cantonale non ha in effetti accertato elementi probatori tali da dimostrare un pregresso accordo fra gli imputati sull'ammontare del prezzo e su una simulazione delle trattative. Il fatto che anche la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile non rende di per sé arbitraria quella ritenuta dalla Corte cantonale, con la quale la ricorrente nuovamente non si confronta con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 138 I 49 consid. 7.1; 137 I 1 consid. 2.4 e rinvii).  
 
7.   
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dalla precedente istanza, A.________ avrebbe disposto il pagamento dell'importo di fr. 500'000.-- a favore di B.________ prima del trapasso delle azioni di C.________ AG ad AET, ciò che sarebbe in contrasto con il tenore del contratto. Evidenzia che il pagamento è stato disposto da AET con ordine di bonifico del 29 dicembre 2008, mentre la girata dei titoli e l'iscrizione nel registro delle azioni datano del 2 gennaio 2009. 
Sta di fatto che la CARP ha accertato che il versamento è stato addebitato con valuta 30 dicembre 2008 e che lo stesso giorno sono state materialmente consegnate all'acquirente le azioni C.________ AG. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La conclusione della Corte cantonale secondo cui il pagamento ha avuto luogo il 30 dicembre 2008, vale a dire il medesimo giorno della consegna delle azioni, non è in tali circostanze manifestamente insostenibile. 
 
8.   
La ricorrente richiama poi i considerandi da n. 37 a 39 della sentenza impugnata, concernenti la situazione di C.________ AG dopo il 1° gennaio 2009, ed adduce che l'imputato A.________ avrebbe fatto pressioni sui dipendenti di AET, affinché C.________ AG ottenesse ogni genere di mandato. Sostiene inoltre che le fatture di C.________ AG non pagate da AET riguarderebbero in gran parte prestazioni ingiustificate e che il fallimento di C.________ AG non sarebbe riconducibile a tali importi scoperti. Rimprovera poi a A.________ di non avere disposto, dopo l'acquisizione di C.________ AG, una verifica del suo valore sostanziale. 
Ora, con questi argomenti, la ricorrente espone nuovamente una sua versione sull'inconsistenza del valore di C.________ AG, la cui situazione societaria sarebbe stata moribonda già al momento dell'acquisizione da parte di AET. Non si confronta tuttavia con i citati considerandi della sentenza impugnata, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze dove risiederebbe l'arbitrio. La CARP non ha negato l'esistenza di pressioni di A.________ sul personale di AET per attribuire mandati a C.________ AG, né ha accertato che il fallimento di C.________ AG è necessariamente riconducibile al comportamento di AET, ma si è limitata ad esporre lo svolgimento dei fatti, riportando in particolare le dichiarazioni di B.________ e del suo stretto collaboratore, senza trarre al riguardo specifiche conclusioni. La questione del comportamento degli organi di AET dopo l'acquisto di C.________ AG riguarda d'altra parte essenzialmente l'aspetto dell'eventuale risarcimento civile e dovrà se del caso essere vagliato puntualmente in quella sede. La censura, non motivata giusta gli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, non deve pertanto essere esaminata oltre. 
 
9.  
 
9.1. La ricorrente critica la congruità dell'importo di fr. 1'000'000.-- versato da AET a titolo di pagamento del valore sostanziale di C.________ AG. Contesta segnatamente il fatto che la precedente istanza si è scostata dal valore, compreso tra fr. 340'000.-- e fr. 560'000.--, indicato dal perito giudiziario. Adduce che anche la valutazione del revisore di C.________ AG sarebbe attendibile e in linea con le risultanze della perizia giudiziaria. Ritiene inoltre che la possibilità di correggere in un secondo tempo il prezzo eccessivo rappresenterebbe in concreto un'eventualità del tutto ipotetica: la clausola di post closing price adjustment prevista dal contratto sarebbe in effetti di difficile applicazione, giacché una verifica dei valori reali avrebbe dovuto essere avviata dagli imputati medesimi.  
 
9.2. La censura è nuovamente appellatoria e non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, tenendo segnatamente conto del complesso degli elementi presi in considerazione dalla Corte cantonale. Quest'ultima non ha infatti trascurato i valori massimi indicati dalla perizia, ma ha considerato anche una serie di valutazioni contenute in altri documenti, sui quali la ricorrente non si esprime. In particolare, la CARP ha pure richiamato i valori indicati nel bilancio allegato al contratto (fr. 1'018'820.28), nella due diligence definitiva (fr. 734'000.--) e nel rapporto di D.________ AG (fr. 1'118'000.--), quest'ultimo supportato da un parere di E.________ AG. Ha altresì rilevato che il prezzo del valore sostanziale indicato nel contratto è stato considerato ragionevole da F.________, concludendo per finire sulla base di una valutazione d'insieme che l'importo concordato di fr. 1'000'000.-- non si sbilanciava dai valori reali al punto tale da apparire eccessivo o lesivo degli interessi di AET. Richiamando unicamente singoli aspetti, la ricorrente non dimostra l'arbitrarietà del giudizio conclusivo, fondato su un esame globale degli elementi disponibili.  
 
10.  
 
10.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio anche laddove ha ritenuto "AET oriented" il pagamento del goodwill della seconda tranche (fr. 2'000'000.--). A suo dire, i precedenti giudici si sarebbero scostati dalle risultanze della perizia giudiziaria, avrebbero omesso di considerare che il contratto non prevede l'esclusione dei mandati di AET dal computo del prezzo e che quand'anche i risultati previsti dal contratto fossero stati raggiunti soltanto parzialmente, una parte del prezzo avrebbe dovuto essere pagata comunque.  
 
10.2. L'argomentazione è nuovamente appellatoria e non si confronta puntualmente con i considerandi n. 50b1-b5 del giudizio impugnato, spiegando per quali ragioni sarebbero manifestamente insostenibili e di conseguenza arbitrari. La ricorrente disattende la portata delle clausole earn out, puntualmente spiegata dalla Corte cantonale: in particolare omette di considerare il contenuto della clausola contrattuale n. 14b, concepita a favore dell'acquirente AET e comportante conseguentemente rischi per il venditore. Sulla base della stessa, la CARP ha segnatamente rilevato che, tenuto conto degli oltremodo ottimistici valori pianificati, nell'ipotesi in cui negli anni 2009-2012 i risultati fossero rimasti quelli del 2008, AET avrebbe potuto semplicemente sospendere i pagamenti relativi alla seconda tranche di fr. 2'000'000.--. Al riguardo, la ricorrente tralascia pure di considerare che la clausola n. 54 del contratto prevede un obbligo di attenersi alle direttive dell'acquirente AET, la quale poteva quindi imporre una politica aziendale di basso profilo durante il periodo soggetto a earn out, ciò che aumentava ulteriormente i rischi del venditore. Quanto alla mancata esclusione dei mandati di AET dal calcolo del prezzo, la Corte cantonale ne ha tenuto conto qualificandola di atto di infedeltà nella gestione pubblica nell'ambito della disinformazione fornita dall'imputato A.________ ai membri del consiglio di amministrazione di AET. Poiché non si confronta con questi elementi, il gravame è ancora una volta inammissibile in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
11.   
La ricorrente contesta il proscioglimento di A.________ dall'imputazione di infedeltà nella gestione pubblica relativamente alla sottoscrizione dei contratti di lavoro tra C.________ AG e B.________, rispettivamente G.________. In questa sede, non confuta tuttavia il fatto che i nuovi salari previsti in tali contratti sono in linea di massima conformi a quelli vigenti nei relativi settori d'attività, ai quali sono stati paragonati dalla CARP. Adduce piuttosto che gli aumenti salariali avrebbero cagionato, rispetto alla situazione precedente, un incremento dei costi di C.________ AG di circa fr. 200'000.--, causando una perdita di valore della società. Ciò ove si consideri che il fatturato medio annuo di C.________ AG ammontava a fr. 800'000.--/fr. 900'000.-- e che l'utile del 2008 è stato di soli fr. 2'000.--. 
Con questa argomentazione la ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi n. 51 e 53 del giudizio impugnato, spiegando per quali ragioni sarebbero manifestamente insostenibili o violerebbero altrimenti il diritto. Si limita per contro ad esporre nuovamente una sua diversa opinione, senza sostanziare arbitrio alcuno. La Corte cantonale non ha trascurato la situazione finanziaria di C.________ AG prima dell'acquisizione, accertando anzi che nel 2008 la cifra d'affari è stata di fr. 950'128.08 e l'utile netto di fr. 2'032.08, reso possibile solo grazie a un ammortamento ridotto. La ricorrente disattende tuttavia che per gli anni successivi all'acquisizione, a partire quindi dal 2009, nei piani dell'acquirente era prospettata un'espansione dell'attività di C.________ AG e che, pur tenendo conto dell'evoluzione di costi, erano quindi previsti risultati ottimistici con un incremento della cifra d'affari e dell'utile di C.________ AG. 
 
12.  
 
12.1. La ricorrente sostiene che l'imputato A.________ avrebbe agito non soltanto allo scopo di procurare un indebito profitto a B.________, ma anche a sé stesso. Rileva che il secondo avrebbe dovuto rimborsare al primo un prestito di fr. 500'000.--, che non sarebbe stato in grado di restituire anticipatamente senza vendere C.________ AG. Dal canto suo, A.________ avrebbe dovuto far fronte al pagamento del saldo della propria casa entro il 31 dicembre 2008. Secondo la ricorrente, gli imputati avrebbero progettato la vendita di C.________ AG allo scopo di consentire il rimborso anticipato del prestito da parte di B.________, affinché A.________ potesse rispettare il termine di pagamento per l'acquisto della sua abitazione.  
 
12.2. Sotto il profilo soggettivo, il reato di infedeltà nella gestione pubblica richiede, oltre all'intenzione di recare danno agli interessi pubblici, l'esigenza di procurare a sé o ad altri un indebito profitto (cfr. TRECHSEL/PIETH, editori, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2aed., 2013, n. 4 all'art. 314). Adducendo l'intenzione dell'imputato A.________ di procurare a sé (e non soltanto all'amico B.________) un indebito profitto, la ricorrente fa valere l'elemento soggettivo, scostandosi tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale e posti a fondamento del giudizio impugnato. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, tali accertamenti sono vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La precedente istanza ha infatti essenzialmente accertato sulla base delle dichiarazioni di A.________, confortate dalla testimonianza del suo consulente bancario e supportate dalla deposizione di B.________, che il problema del pagamento del saldo della casa si è posto successivamente alle trattative per l'acquisto di C.________ AG, senza correlazione con questa operazione. In particolare, secondo gli accertamenti della CARP, la questione del finanziamento è diventata di attualità solo verso la metà di dicembre del 2008 e la richiesta di restituzione del prestito è stata formulata da A.________ a B.________ certamente non prima del 23 dicembre 2008. Sempre in base agli accertamenti della precedente istanza, la richiesta di rimborso anticipato del prestito traeva origine da una proposta in tal senso del consulente bancario, dopo che aveva ritenuto insufficiente un'offerta di A.________ di cessione del contratto di mutuo in garanzia del maggiore credito bancario. Contrariamente all'opinione della ricorrente, non è poi stato accertato che il pagamento dell'importo di fr. 500'000.--, oggetto della prima tranche, sarebbe stato eseguito, in dispregio del contratto, prima del trapasso delle azioni. Come visto, il versamento è avvenuto lo stesso giorno della consegna dei titoli (cfr. consid. 7). Inammissibile in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
13.  
 
13.1. La ricorrente impugna il proscioglimento di B.________, rimproverando alla Corte cantonale di avere negato a torto una partecipazione al reato di infedeltà nella gestione pubblica. A suo dire, B.________ avrebbe concordato preventivamente con A.________ il prezzo di vendita di C.________ AG, consapevole che lo stesso fosse irrealistico e superiore al valore di mercato. Egli avrebbe poi sottoscritto tutti i documenti necessari per simulare una trattativa, prestandosi a fornire a F.________ dati fallaci sul valore della società e accettando l'intervento di A.________ per rialzare il prezzo della compravendita. Ha poi firmato il contratto così concordato, richiedendo infine, ed accettando, il pagamento anticipato di fr. 500'000.-- per consentire a A.________ di far fronte all'acquisto della casa. Secondo la ricorrente, B.________ sarebbe stato consapevole del valore societario di soli fr. 418'000.-- stabilito dall'ufficio di revisione di C.________ AG, conoscendo inoltre la situazione dell'impresa e il fatto che il prezzo di vendita non sarebbe stato realistico. Sostiene altresì che B.________ avrebbe saputo che F.________ non disponeva di competenze specifiche per valutare i dati fornitigli e che avrebbe potuto contare su A.________ per evitare verifiche future e per vedersi attribuire mandati di ogni genere. La ricorrente adduce inoltre che B.________ sarebbe stato consapevole del fatto che la due diligence non era stata ancora ultimata al momento della sottoscrizione del contratto: avrebbe altresì saputo che AET era un'azienda pubblica e che il direttore della stessa (A.________) lo stava favorendo.  
 
13.2. Ciò che l'interessato sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii) che vincolano di principio il Tribunale federale, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). La ricorrente espone una sua convinzione su quanto B.________ avrebbe saputo nell'ambito dell'operazione di compravendita della sua società, ma non tiene conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. Non si confronta in particolare con i considerandi n. 59 e 60 della sentenza impugnata, spiegando in modo conforme alle già citate esigenze di motivazione, per quali ragioni gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e chiaramente insostenibili. I precedenti giudici hanno infatti negato l'esistenza di elementi probatori che dimostrerebbero un pregresso accordo tra gli imputati. Non hanno quindi accertato a carico di B.________ un ruolo che oltrepassasse quello di un venditore che agiva a tutela dei propri interessi nell'ambito di una trattativa privata. In particolare, la Corte cantonale ha constatato che B.________ non conosceva F.________, non aveva un'influenza su A.________ o su AET tale da potere condizionare a proprio favore l'esito del negozio giuridico ed ha agito scopertamente, proponendo un suo prezzo massimo, comunque soggetto a clausole che permettevano ampi aggiustamenti. Tali accertamenti sono vincolanti in questa sede (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).  
Né la ricorrente fa valere, con riferimento all'imputazione di complicità nel reato in questione, una violazione degli art. 25 seg. CP. Disattende altresì che, riguardo alla condotta addebitata a B.________, la precedente istanza ha ritenuto carente già l'atto di accusa, ravvisando una possibile violazione del principio accusatorio. Al proposito, la ricorrente non fa valere un'errata applicazione degli art. 9 e 325 CPP
 
14.   
Il gravame è infine inammissibile laddove è criticato l'ammontare del danno, il giudizio sulle pretese civili e quello su spese processuali e indennità. La ricorrente solleva infatti le relative censure succintamente, partendo manifestamente dal presupposto, non realizzato nella fattispecie, che la Corte cantonale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado. Ribadisce poi, in modo generico, la pretesa di risarcimento di fr. 2'238'437.85 riconosciutole dalla prima istanza, contestando senza particolari spiegazioni il rinvio al foro civile stabilito dalla CARP. 
 
15.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 agosto 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni