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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_613/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 aprile 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 giugno 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 7 dicembre 2005 A.________, nato nel 1970, da ultimo attivo come croupier, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, segnatamente a causa di una spondilite anchilosante primaria (morbus di Bechterew). Inizialmente A.________ ha beneficiato del diritto a una riformazione professionale, interrotta a causa di difficoltà non riconducibili al suo stato valetudinario nel mese d'agosto 2012. Esperiti gli accertamenti medici del caso - segnatamente la perizia del 10 dicembre 2012 del dott. B.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, il rapporto finale del Servizio medico regionale del 18 dicembre 2012 e le annotazioni supplementari del 3 gennaio 2013 - c on decisione del 23 luglio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha riconosciuto a A.________ il diritto a una rendita d'invalidità del 100% limitata al periodo dal 1° febbraio al 30 settembre 2006 . 
 
B.   
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (di seguito TCA) al quale ha sostanzialmente chiesto di essere messo al beneficio di una rendita, oltre a formulare una domanda di risarcimento per i danni e il torto morale subiti a causa di pretesi errori ad opera dell'UAI . 
Con giudizio del 25 giugno 2014 la Corte cantonaleha parzialmente accolto il ricorso nel senso che, oltre alla rendita intera limitata al periodo dal 1° febbraio al 30 settembre 2006, A.________ ha diritto a una rendita d'invalidità del 40% dal 1° maggio 2010. 
 
C.   
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui ribadisce la richiesta di una rendita d'invalidità che tenga "realmente conto della malattia". 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, cosi come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
 
2.1. Oggetto del contendere è determinare se, e a partire da quando, il ricorrente abbia o meno il diritto a una rendita d'invalidità più elevata rispetto a quella del 40% che gli è stata riconosciuta dal 1° maggio 2010 dal Tribunale cantonale nel giudizio impugnato.  
 
2.2. Quanto richiesto dal ricorrente in relazione a un'eventuale azione in risarcimento del preteso danno al ginocchio, per un'involontaria negligenza, esula dall'oggetto del presente gravame come definito nella decisione dell'UAI del 23 luglio 2013. Nella procedura giudiziaria amministrativa è difatti solo la decisione che determina l'oggetto della lite, che può essere deferito a un tribunale per mezzo di un ricorso (DTF 125 V 413 consid. 1a pag. 414).  
 
3.  
 
3.1. Al fine di determinare il diritto a un'eventuale rendita d'invalidità nei confronti del ricorrente, il Tribunale cantonale ha aderito alle conclusioni della perizia reumatologica del 10 dicembre 2012 del dott. B.________, sia in relazione allo stato di salute che alle sue conseguenze sulla capacità lavorativa del ricorrente. In particolare il dott. B.________ ha posto come diagnosi una spondilite anchilosante primaria (morbo di Bechterew) con coinvolgimento assiale e periferico (spalla destra, polso destro e ginocchio sinistro). Per quanto attiene all'esigibilità lavorativa, il perito ha specificato che il ricorrente, in un lavoro adatto al suo stato di salute, è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore ma con una diminuzione di rendimento del 30%, e questo a far tempo dal mese di maggio 2010. Con riferimento alla sua ultima attività lavorativa di croupier, l'inabilità lavorativa del ricorrente è del 75% da intendersi come diminuzione del lavoro su una giornata lavorativa di 8-9 ore dal maggio 2010.  
 
3.2. Il ricorrente contesta sostanzialmente l'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale. Egli censura in particolare di non aver considerato la rarità e l'aggravamento della malattia di cui è sofferente. Il ricorrente produce d innanzi al Tribunale federale (timbro postale del 4 marzo 2015) la valutazione medica del dott. C.________ del 26 febbraio 2015, chiedendo di riconsiderare il tutto.  
 
4.   
Nella misura in cui il ricorrente non sembra confrontarsi, come dovrebbe, con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale ma delega al Tribunale federale il compito di rivederne il giudizio, sostanzialmente sulla base di una nuova valutazione valetudinaria, ci si potrebbe chiedere se l'atto ricorsuale adempia le esigenze relative alla motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), e parimenti se il Tribunale federale possa entrare nel merito di censure formulate in modo meramente appellatorio (DTF 136 II 489 consid. 2.8 pag. 494 con riferimenti). Tali questioni possono nondimeno essere lasciate aperte, visto che il ricorso è in ogni modo infondato. 
 
5.   
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF dinnanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Detto altrimenti, sono ammissibili solo quei mezzi di prova nuovi relativi a circostanze che acquistano per la prima volta rilevanza giuridica in seguito al giudizio impugnato ( ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 46 seg. ad art. 99 LTF). Tale disposto esclude pertanto che si possano produrre nuovi mezzi di prova per fatti già allegati, come pure non è possibile produrre mezzi di prova che si è omesso di allegare dinnanzi all'autorità precedente (DTF 134 III 625 consid. 2.2 pag. 629). Nel caso concreto la valutazione medica del 26 febbraio 2015, richiesta direttamente dal ricorrente al dott. C.________, costituisce un nuovo mezzo di prova in quanto successivo al giudizio cantonale e che pertanto non può per definizione risultare dal giudizio cantonale medesimo. Anche il tentativo implicito di giustificare una sua presa in considerazione, visto che non vi era stato il tempo materiale per addurla nella procedura cantonale, non è un valido motivo che consenta di ritenere che il ricorrente sarebbe stato oggettivamente impedito di presentarla in precedenza. Tale nuovo elemento non può pertanto essere considerato nella vertenza in esame. 
 
6.  
 
6.1. Per il resto, il ricorrente non allega alcun valido motivo tale da consentire di discostarsi dal giudizio cantonale. In particolare non vengono sostanziati argomenti rilevanti e idonei a far dubitare delle conclusioni della perizia reumatologica 10 dicembre 2012 allestita dal dott. B.________ . A nulla vale il tentativo del ricorrente di sminuire le conclusioni del dott. B.________, asserendo che sarebbero il risultato di una visita sommaria di soli 20 minuti, considerato che la durata di una visita medica non è un criterio che permette in sé di giudicare il valore probatorio di un rapporto medico (ATF 125 V 351 consid. 3a pag. 352). Nella misura in cui il ricorrente si limita a contestare la perizia perché lontana nel tempo, egli omette di indicare e sostanziare gli accertamenti medici (successivi alla perizia ma precedenti la decisione litigiosa, ossia quella dell'UAI del 23 luglio 2013) che dimostrerebbero un'evoluzione negativa del suo stato valetudinario. Le sue censure sono pertanto del tutto ininfluenti nel caso di specie.  
 
6.2. Infine, c onsiderato che la valutazione economica - ossia il raffronto dei redditi - non è stata oggetto di censure del ricorrente, anche sotto questo profilo il giudizio cantonale merita integrale accoglimento.  
 
7.   
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso, per quanto ammissibile, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF siccome manifestamente infondato. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 30 aprile 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi