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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_649/2019  
 
 
Sentenza del 17 dicembre 2019  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ e llcc, 
2. B.________ e llcc, 
3. C.________ e llcc, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Swisscom (Svizzera) SA, 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici, 
 
Municipio di Brissago, 6614 Brissago, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.245). 
 
 
Considerando:  
che, per quanto qui interessa, con decisione del 5 ottobre 2016 il Municipio di Brissago ha rilasciato a Swisscom Svizzera SA l'autorizzazione a costruire sei antenne per la telefonia mobile sul tetto piano di uno stabile sito su una particella ubicata in zona nucleo; 
che con decisione del 10 aprile 2018 il Consiglio di Stato ha respinto tre ricorsi sottopostigli da A.________ e llcc, B.________ e llcc ed C.________ e llcc; 
 
che adito, dagli insorgenti, con giudizio del 4 novembre 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso; 
che avverso questa sentenza A.________ e llcc, B.________ e llcc ed C.________ e llcc presentano un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1); 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); 
che la Corte cantonale ha accertato la conformità di zona delle criticate antenne, ha stabilito che la normativa comunale e cantonale pertinente è stata correttamente applicata, che in concreto non sussiste l'obbligo di valutare siti alternativi, che il principio di prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb (RS 814.01) come pure i requisiti imposti dall'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti sono adempiuti e ch'essi sono tuttora adeguati rispetto allo stato delle conoscenze sui potenziali danni alla salute, per cui non devono essere aggiornati, e che gli insorgenti non hanno censurato l'inserimento dei manufatti nel paesaggio; 
che i ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano del tutto con questi argomenti, né tentano di spiegare perché si sarebbe in presenza di accertamenti addirittura insostenibili e quindi arbitrari dei fatti (DTF 142 II 355 consid. 6) e di una decisione lesiva del diritto comunale, cantonale o federale; 
 
che, infatti, essi si limitano a evocare preoccupazioni generali della popolazione inerenti alle nuove tecnologie di telefonia mobile, alla creazione di un'associazione in tal senso nel Comune, a indicare il modello "Kleinzellennetz" della Città di San Gallo e ad accennare in maniera del tutto generica a un'asserita perdita di valore degli immobili e alla salvaguardia del nucleo del paese; 
 
che con questi generici accenni i ricorrenti nemmeno tentano di spiegare perché le argomentazioni della Corte cantonale sarebbero lesive del diritto; 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio di Brissago, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 dicembre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri