Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 1/2] 
 
4C.368/2000 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
26 marzo 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Leu e Klett. 
Cancelliere: Ponti. 
 
______ 
Visto il ricorso per riforma del 30 novembre 2000 presentato da Augusto eRosa Ziviello, Locarno, convenuti, patrocinati dall'avv. dott. Carla Speziali, Locarno, contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che li oppone aAntonio Di Nardo, Losone, attore, patrocinato dall'avv. Ignazio M. Clemente, Locarno, in materia di contratto di compravendita (lesione); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Augusto Ziviello, autista presso la ditta Süd-Trans S.A. di Bedano, e la moglie Rosa hanno concluso in data 26 ottobre 1996 un contratto di compravendita con Antonio di Nardo avente per oggetto un camion marca "Scania". 
Le modalità di pagamento del prezzo complessivo di fr. 50'000.-- erano definite come segue: fr. 20'000.-- alla consegna dell'automezzo; fr. 15'000.-- a 3 mesi e i restanti fr. 15'000.-- in 12 rate mensili a partire dal 1° gennaio 1997. All'occasione Ziviello aveva inoltre promesso a Di Nardo - di professione autista ma a quel momento disoccupato - che si sarebbe adoperato per trovargli un'occupazione quale autista "padroncino" (vale a dire proprietario del camion) presso la ditta Süd-Trans S.A. 
 
Il contratto è stato successivamente modificato il 4 gennaio 1997, posto che Di Nardo aveva provveduto a sue spese al collaudo del mezzo, anticipando fr. 10'000.--. Il prezzo di vendita del veicolo è pertanto stato ridotto a fr. 40'000.--. 
 
B.- Dopo il pagamento della prima rata di fr. 
20'000.--, Di Nardo non ha più versato alcun importo, e ha anzi denunciato il contratto per dolo, difetti della cosa venduta e lesione; a suo dire infatti l'automezzo non valeva assolutamente il prezzo pattuito. Di fronte al rifiuto di ulteriori pagamenti, i venditori hanno allora avviato una procedura esecutiva nei confronti dell'acquirente per un importo di fr. 14'730.-- oltre ad interessi e spese. 
 
La tempestiva opposizione dell'escusso è stata respinta dal Pretore del Distretto di Locarno con sentenza 21 novembre 1997. 
 
C.- Il 3 dicembre 1997 Antonio di Nardo ha introdotto una petizione chiedente il disconoscimento del debito di fr. 14'730.--, l'accertamento dell'inesigibilità dell' intero credito di fr. 50'000.-- oggetto del contratto di compravendita, nonché la condanna della controparte al pagamento di fr. 19'000.--, di cui 16'000.-- per il minor valore (presunto) del veicolo e 3'000.-- per interessi sul mutuo da lui ottenuto per l'acquisto del camion. I coniugi Ziviello si sono opposti alla petizione, postulando in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento di fr. 
5'270.--, somma corrispondente alle rate scadute e non ancora pagate. 
 
Con decisione del 20 giugno 2000 il Pretore del distretto di Locarno-Campagna ha respinto integralmente la petizione e accolto la domanda riconvenzionale. Adita dall' attore, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invece riformato il giudizio pretorile, accogliendo parzialmente l'appello; i coniugi Ziviello sono stati condannati a versare a Di Nardo l'importo di fr. 
7'500.-- oltre interessi del 5% a decorrere dal 26 ottobre 1998 per il minor valore del camion, e un importo di fr. 
1'150.-- relativo agli interessi del mutuo. Di contro, la Corte cantonale ha dichiarato inesistente il credito di fr. 
14'730.-- vantato dai venditori nei confronti dell'acquirente e respinto la loro domanda ricovenzionale. 
 
D.- Contro tale decisione Augusto e Rosa Ziviello sono insorti, il 30 novembre 2000, dinanzi al Tribunale federale tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Con quest'ultimo rimedio essi postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione dell'attore e accogliere invece la loro domanda ricovenzionale. Nel merito, rimproverano ai giudici ticinesi una violazione degli art. 1, 21 e 184 CO, nonché un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti (art. 43 cpv. 4 OG). 
 
 
Nella sua risposta al ricorso Di Nardo postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame. 
 
2.- Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, segnatamente se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG), l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Ne segue l'irricevibilità delle censure con le quali gli accertamenti di fatto eseguiti sono criticati e di tutti gli argomenti che si fondano su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata (DTF 120 II 97 consid. 2b, 119 II 380 consid. 3b, 115 II 484 consid. 2a). 
 
 
 
 
3.- Oggetto del contendere è l'applicazione nella fattispecie dell'art. 21 CO, con la conseguenze riduzione della prestazione sproporzionata decretata dalla Corte cantonale. 
 
Le condizioni cumulative per l'applicazione della norma sulla lesione - ribadite anche da costante giurisprudenza e dottrina - sono tre; la prima, di natura oggettiva, presuppone che ci si trovi in presenza di un'evidente sproporzione tra la prestazione e la controprestazione di un contratto. Le altre due, di natura soggettiva, richiedono invece sia l'esistenza di una situazione di bisogno di una parte, o quantomeno la sua inesperienza o leggerezza, sia il consapevole l'abuso della controparte di questa condizione (DTF 123 III 292, consid. 4; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., Zurigo 1988, § 14/II, pagg. 231-233; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2a ed., Basilea e Francoforte s/Meno, n. 1 ad art. 21; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, tomo I, 2a ed., Zurigo 1982, n. 521-527, pag. 99-100). Il Tribunale d'appello ticinese ha in specie ammesso che tutte le condizioni erano realizzate, ed ha proceduto, in luogo dell'annullamento puro e semplice del contratto (cfr. DTF 123 III 292 consid. 2), alla riduzione della prestazione dell'acquirente nella misura di fr. 7'500.-- oltre interessi. 
 
4.- I ricorrenti lamentano preliminarmente che la decisione cantonale non terrebbe in debito conto il principio dell'autonomia contrattuale. Essi obbiettano infatti che l'attore ha sottoscritto il contratto di compravendita del 26 ottobre 1996 (e la sua successiva modifica del 4 gennaio 1997) con piena cognizione di causa, avendo potuto esaminare il veicolo con attenzione sia durante i mesi in cui aveva accompagnato Ziviello nei suoi viaggi di lavoro, sia all'occasione del collaudo del veicolo nel novembre del 1996. 
 
Questa argomentazione è inconferente. La lesione, come d'altronde riconosciuto dagli attori stessi alla pag. 10 del loro ricorso, è notoriamente uno dei limiti posti dal legislatore al generale principio di libertà ed autonomia contrattuale. La posizione di questa norma all'interno del CO è d'altronde rivelatrice della sua valenza: essa si pone infatti tra le disposizioni che regolano l'oggetto e i limiti generali del contratto (art. 19-20 CO) e quelle sui vizi contrattuali previste agli art. 23 e segg. CO (DTF 123 III 292 consid. 2 e bb; Kramer, Commentario bernese, n. 5 ad art. 21 CO; Bucher, op. cit. , § 14/I, pagg. 228-230). 
 
 
Se il Tribunale d'appello, constatata la sproporzione evidente tra le prestazioni del contratto e l'abuso dello stato di bisogno e dell'inesperienza dell'acquirente da parte dei venditori, ha ammesso in concreto l'applicazione della norme sulla lesione, ciò significa - implicitamente - che ne ha dedotto che i limiti dell'autonomia contrattuale erano stati superati. Non si può però affermare che una simile interpretazione configuri una violazione del diritto federale. 
 
Giova inoltre osservare che nella misura in cui i ricorrenti fanno riferimento a circostanze non accertate dalla decisione cantonale, ed in modo particolare alla (presunta) conoscenza dello stato e del valore dell'automezzo da parte dell'attore al momento della sottoscrizione del contratto, il gravame non è ammissibile, trattandosi di fatti nuovi che non possono essere invocati in questa sede (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 122 III 73 consid. 6b/bb pag. 80 e 118 II 12 consid. 3b in fine). 
 
5.- Per quanto attiene all'esistenza della prima condizione (oggettiva) della lesione, vale a dire la sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione del contratto, gli insorgenti osservano che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un chiaro apprezzamento giuridico erroneo dei fatti omettendo di considerare che il prezzo dell' autocarro è stato ridotto, con la modifica contrattuale del 4 gennaio 1997, dagli iniziali fr. 50'000.-- a fr. 
40'000.--. La decisione impugnata è parimenti criticata per aver escluso che l'aiuto promesso da Ziviello in vista dell'ottenimento di un posto di lavoro presso la Süd-Trans S.A. facesse parte dell'accordo tra le parti, e costituiva un motivo soggettivamente importante per la conclusione del contratto alle condizioni (e soprattutto al prezzo) stabilite. 
 
a) Su questo punto gli insorgenti - più che una critica del loro apprezzamento giuridico - propongono una diversa quanto inammissibile valutazione dei fatti e dei mezzi di prova rispetto a quella operata dalla Corte cantonale. 
Gli argomenti con i quali tentano di dimostrare che il procacciamento del lavoro presso la ditta Süd-Trans era parte integrante del contratto sono, oltre che irricevibili, in ogni caso infondati, posto che i giudici cantonali hanno accertato che la pattuizione era silente al riguardo e che non era desumibile un simile accordo nemmeno dalle altre circostanze considerate; analogamente, non può essere messo in discussione l'accertamento del Tribunale d'appello relativo al prezzo pattuito per l'automezzo, ammontante, collaudo compreso, a complessivi fr. 50'000.--. 
 
b) Resta da esaminare se, sulla base dei fatti accertati e vincolanti per il Tribunale federale, la Corte cantonale ha correttamente ammesso l'esistenza di una manifesta sproporzione delle rispettive prestazioni del contratto. Nella casistica, invero non molto ampia, del Tribunale federale, si é ad esempio considerato eccessivo un prezzo superiore del 98% al valore assicurativo dell'oggetto (DTF 61 II 35); la sproporzione è invece stata negata in casi in cui il prezzo richiesto superava solo del 36% (DTF 46 II 55), rispettivamente del 15% (DTF 53 II 483) il valore dell'oggetto. Nella fattispecie, posto che il valore medio stimato del veicolo è di soli fr. 22'500.-- (cfr. perizia pag. 2), il prezzo di vendita di fr. 50'000.-- supera del 122% questo importo; anche nella denegata ipotesi in cui le parti avessero convenuto un prezzo di fr. 40'000.-- ci si troverebbe pur sempre in presenza di una maggiorazione del 78% del valore effettivo dell'oggetto. È a giusta ragione quindi che l'autorità cantonale ha ritenuto adempiuta la condizione oggettiva dell'art. 21 CO
 
6.- Gli insorgenti criticano infine il giudizio impugnato per aver ammesso l'esistenza delle due condizioni soggettive della lesione : lo stato di bisogno dell'attore, e il consapevole abuso di questo stato da parte loro. 
 
I convenuti si dolgono - con motivazioni in gran parte identiche a quelle esposte nel parallelo ricorso di diritto pubblico - degli accertamenti dei giudici ticinesi in merito alla precaria situazione economica dell'attore e allo sfruttamento di questa situazione da parte loro per indurlo al contratto viziato da grave sproporzione delle prestazioni. Orbene, anche le censure formulate a questo proposito risultano in gran parte inammissibili, limitandosi perlopiù a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove ritenute dalla Corte inferiore. A nulla serve in questa sede il richiamo all'art. 8 CC: da una parte, questa norma non dice come il giudice deve apprezzare le prove (DTF 122 III 219 consid. 3c e riferimenti), dall'altra la correttezza materiale dell'apprezzamento probatorio può essere censurata, sotto l'angolo dell'arbitrio, solo con la procedura del ricorso di diritto pubblico, fatta eccezione per i casi - che qui non ricorrono - nei quali il diritto federale impone un certo tipo di prova (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. II, n. 4.4.1 ad art. 43, pag. 167). 
 
Sia come sia, le critiche espresse in merito ad un' interpretazione troppo estensiva da parte della Corte cantonale dei concetti di debolezza della parte lesa e di sfruttamento risultano ad ogni modo infondate. Dall'istruttoria è infatti emerso che l'attore, senza lavoro, si trovava in uno stato di bisogno particolare e che questi non disponeva di sufficiente conoscenze specifiche per apprezzare il valore di un autocarro usato (DTF 92 II 168 consid. 5, pag. 175-176). D'altra parte è invece stato appurato che Ziviello, sapendo di questo stato dell'attore (che, tra l'altro, lo aveva accompagnato gratuitamente per alcuni mesi per impratichirsi del mestiere), gli ha fatto o perlomeno lasciato credere che l'acquisto del mezzo fosse la premessa indispensabile per ottenere il tanto desiderato posto di lavoro. Prova ne è che il convenuto ha offerto il camion alle medesime condizioni ad altre due persone, le quali hanno però declinato l'offerta non giudicandola sensata in assenza di un'esplicita garanzia del lavoro, garanzia che Ziviello non poteva offrire. Alla Corte Cantonale non può in definitiva venir rimproverata una violazione del diritto federale per aver ritenuto adempiute anche le condizioni soggettive dell'art. 21 CO
 
 
7.- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata confermata. 
Le spese e le indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata riconfermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, all'attore fr. 2500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 marzo 2001 MDE 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,