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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 758/06 {T 7} 
 
Sentenza del 20 novembre 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, Italia, opponente, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 13 luglio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
B.________, frontaliere italiano, nato nel 1942, dal 1996 ha lavorato alle dipendenze della P._________SA in qualità di responsabile della manutenzione degli impianti. Dopo essere stato assente, rispettivamente avere ridotto la propria attività a causa di problemi di salute, è stato licenziato con effetto al 31 marzo 2004. 
 
Lamentando una poliposi nasale recidiva (operata due volte), una calcolosi colecistica, protrusioni multiple dei dischi lombari e una poliartrite bilaterale della spalla, in data 19 gennaio 2004 l'interessato ha presentato una domanda di rendita AI svizzera. 
 
L'amministrazione ha affidato al dott. F.________, ortopedico, il compito di esperire una valutazione specialistica. Con referto del 24 maggio 2004 il perito, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di poliartrite omero-scapolare calcarea bilaterale e modica spondilartrosi senza segni neurologici, e osservato come il paziente potesse sollevare all'altezza del petto pesi fino a 5 kg (talvolta fino a 10, raramente fino a 20, mai oltre i 25 kg), oltre l'orizzontale soltanto talvolta (dai 5 ai 10 kg raramente, oltre i 10 kg mai) e per il resto potesse eseguire lavori con le braccia appoggiate al banco senza limitazioni, ha dichiarato l'assicurato parzialmente (50%) inabile nella professione abituale e pienamente abile in attività sostitutive confacenti. 
 
Mediante decisione del 10 settembre 2004 (adattata, in favore dell'assicurato, per un errore di calcolo della prestazione il 12 ottobre seguente), l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha assegnato una mezza rendita a partire dal 1° marzo 2004. 
 
In seguito all'opposizione dell'interessato, che chiedeva il riconoscimento di una rendita intera e, avvalendosi in particolare della valutazione del dott. H.________, specialista in medicina interna, faceva notare, oltre alla nota diagnosi, pure una probabile sindrome di apnea del sonno, l'UAI, esperiti i propri accertamenti, dopo avere prospettato all'interessato la possibilità di incorrere in una reformatio in peius e avergli, invano, offerto la possibilità di ritirare l'opposizione, per decisione su opposizione del 20 settembre 2005 ha riformato l'impugnato provvedimento nel senso che ha soppresso la mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° novembre 2005, vale a dire a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione. In particolare, l'amministrazione ha accertato un reddito senza invalidità di fr. 58'500.- e un reddito da invalido di fr. 39'689.- (anno di riferimento: 2004), ottenuto dopo applicazione del tasso massimo di deduzione del 25% onde tenere debitamente conto dei fattori personali e professionali del caso. In queste condizioni ha stabilito un tasso d'invalidità del 32%, insufficiente per legittimare il diritto (ulteriore) a una rendita. 
B. 
Adita dall'assicurato con il patrocinio del Patronato INAS, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) ne ha parzialmente accolto il gravame e ha assegnato fr. 700.- a titolo di ripetibili. In riforma dell'impugnata decisione, i giudici commissionali hanno riconosciuto all'assicurato il diritto a un quarto di rendita a partire dal 1° novembre 2005 e rinviato gli atti all'amministrazione per nuovo calcolo delle prestazioni e nuova decisione (pronuncia del 13 luglio 2006). In particolare, i primi giudici, in considerazione delle verosimili conseguenze della sindrome d'apnea del sonno sulla capacità lavorativa dell'interessato, hanno ritenuto quest'ultimo capace al lavoro limitatamente nella misura dell'80% in attività leggere e/o sedentarie, e questo a partire dalla data del licenziamento. Tenendo quindi conto di un reddito da invalido di fr. 31'751.- (ossia: 52'919.- ./. 20% ./. 25%), e raffrontando questo valore al salario da valido (fr. 58'500.-), essi hanno stabilito un grado d'invalidità del 46%, conferente il diritto a un quarto di rendita anche dopo il 31 ottobre 2005. 
C. 
Allegando il parere del servizio medico, l'UAI ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronuncia commissionale e la conferma della decisione su opposizione querelata. 
 
Sempre assistito dal Patronato INAS, B.________ postula le reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Preliminarmente, si osserva che il ricorso dell'UAI contiene un'espressione dal contenuto sconveniente. Così, a pagina 6 del proprio atto ricorsuale l'autorità amministrativa rileva che "Alla luce degli atti presenti all'inserto, mal si comprende come la CFR (con che coraggio ?!) arrivi a determinare una diminuzione di rendimento del 20% [...]". Orbene, come già ha avuto modo di osservare questa Corte in merito a un'altra vertenza, non concernente però l'autorità in parola, da un'autorità amministrativa ci si può e deve attendere una certa obiettività e neutralità di giudizio, anche laddove agisce in qualità di parte a un processo. Ciò significa pure che nei confronti degli allegati di un ufficio amministrativo possono essere poste esigenze più rigorose (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 109/01 del 24 giugno 2002, consid. 1). Orbene, esternazioni come quella appena menzionata, tanto più se provenienti dall'amministrazione, contribuiscono a inutilmente degradare il confronto giudiziario. L'UAI viene pertanto ammonito e reso attento che in futuro simili affermazioni verranno sanzionate con una multa disciplinare (art. 31 OG, rispettivamente art. 33 LTF). 
3. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
4. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
Così, dopo avere esposto i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali - compresi tra il 19 gennaio 2003 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e il 20 settembre 2005 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) nonché i compiti del medico e il valore probatorio attribuito ai referti medici nell'ambito dell'accertamento del grado d'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; sul momento determinante ai fini di tale accertamento cfr. inoltre DTF 129 V 222; 128 V 174). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire, come già rilevato dai primi giudici, che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 253 consid. 2.3 pag. 255 seg.). 
 
Giova infine ricordare che se, come in concreto, l'assicuratore intende in sede amministrativa modificare la decisione a sfavore dell'opponente e se quest'ultimo, nonostante la possibilità offertagli (art. 12 cpv. 2 OPGA), non ritira l'opposizione, la soppressione (o la riduzione) della rendita non retroagisce, bensì segue, per analogia, la disciplina dell'art. 88bis cpv. 2 OAI (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 278/02 del 24 giugno 2002, consid. 3d). 
5. 
L'Ufficio ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere operato un accertamento manifestamente inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti nella misura in cui, sostituendosi alla valutazione, completa, motivata e convincente del dott. F.________, avrebbero ridotto all'80% la capacità lavorativa dell'assicurato in attività sostitutive leggere, in chiaro contrasto con gli atti medici all'inserto. L'UAI osserva a tal proposito che la sindrome d'apnea del sonno di grado severo sarebbe stata oggettivata unicamente alla fine di settembre 2005 e, quindi, in un momento posteriore alla decisione su opposizione in lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali. A ciò si aggiungerebbe la constatazione che il servizio medico dell'amministrazione, dott. L.________, in data 18 novembre 2005 avrebbe posto una prognosi positiva in brevissimo tempo per la nuova patologia, che non poteva di conseguenza, a mente dell'UAI, giustificare la riduzione di abilità lavorativa del 20% ipotizzata dalla Corte commissionale, e tanto meno già dal momento dello scioglimento del rapporto di lavoro nel marzo 2004. Dal profilo economico, l'Ufficio ricorrente osserva come i giudici commissionali non abbiano, a torto e in contrasto con la più recente giurisprudenza, accertato il reddito da invalido sulla base dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. 
6. 
6.1 Per giurisprudenza, la valutazione giudiziaria dell'(in)capacità lavorativa sulla base di conclusioni mediche è un accertamento di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.). Come tale, esso, per quanto detto in relazione al potere cognitivo di questa Corte (consid. 3), è ampiamente sottratto alla possibilità di riesame da parte del Tribunale federale. Ciò non esclude tuttavia un intervento di questa Corte a correzione, segnatamente, di accertamenti manifestamente inesatti. Ora, è proprio quanto si verifica nel caso di specie. 
6.2 Per potersi esprimere sul grado di incapacità lavorativa di un assicurato, l'amministrazione o il giudice, in caso di ricorso, devono poter disporre di documenti rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste infatti nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261 con riferimenti). 
6.3 Nel caso di specie, fondandosi sull'esito di accertamenti medici specialistici che in nessun modo precisavano né quantificavano le ripercussioni e le eventuali limitazioni a livello lavorativo della sindrome d'apnea del sonno, i giudici commissionali hanno proceduto di propria iniziativa a ridurre il grado di capacità lavorativa fissato dal dott. F.________ per attività sostitutive leggere. Stando alla pronuncia impugnata, se la "sola" affezione ortopedica non ostava infatti allo svolgimento di un lavoro leggero a tempo pieno, la combinazione con la patologia respiratoria avrebbe per contro giustificato, a mente dei primi giudici, la menzionata riduzione. Orbene, questa conclusione, che per giunta fa risalire l'inizio della ridotta capacità lavorativa a una data in cui nessun elemento agli atti attesta la (pre)esistenza della sindrome d'apnea, non è suffragata da alcun documento medico e risulta il frutto di una mera valutazione soggettiva dell'istanza precedente. Essendosi autonomamente pronunciati su un ridotto tasso di capacità lavorativa a dipendenza della patologia respiratoria, senza che in precedenza né il dott. H.________ né gli specialisti italiani che avevano effettuato gli accertamenti del caso si fossero espressi in tal senso, i giudici di prime cure sono intervenuti in un ambito esulante dalle loro competenze, sostituendosi di fatto, in maniera inammissibile, al ruolo del medico. Ne discende che la censura ricorsuale è fondata. 
6.4 Il fatto che i primi giudici non potessero autonomamente ridurre, senza riscontri medici in tal senso, il grado di capacità lavorativa a dipendenza delle affezioni respiratorie non significa tuttavia ancora che la valutazione del dott. F.________, peraltro non specialista nella disciplina esaminata, circa la piena abilità lavorativa in attività sostitutive leggere debba essere automaticamente convalidata, come pretende invece l'UAI. I primi giudici hanno infatti pur sempre evidenziato delle carenze istruttorie nella misura in cui hanno osservato, in maniera convincente e sostenibile, che la valutazione 18 novembre 2005 del servizio medico dell'AI, tendente ad escludere una incapacità lavorativa a dipendenza della sindrome d'apnea se trattata con le opportune misure terapeutiche, non teneva conto del fatto che la patologia sarebbe (stata) solo parzialmente emendabile con l'ausilio di un apparecchio "ventiloterapeutico" notturno in quanto complicata da una rinite ipertrofica ostruttiva già operata nel passato ma recidivante. Nulla osta, in tali condizioni, a un rinvio della causa all'amministrazione affinché disponga i necessari accertamenti specialistici e verifichi le ripercussioni (complessive) della patologia sulla capacità lavorativa dell'assicurato in attività sostitutive. 
 
È vero che la patologia respiratoria è stata definitivamente acclarata solo dopo la decisione su opposizione in lite. Tuttavia, non va dimenticato che già nell'ottobre 2004 il dott. H.________ aveva posto una molto probabile sindrome d'apnea del sonno e che la stessa è comunque stata definitivamente confermata soli due giorni dopo la resa della decisione su opposizione. In tali circostanze, l'UAI non può validamente sostenere che, tenendo conto della predetta sindrome, l'autorità commissionale avrebbe trasgredito i limiti temporali del proprio potere cognitivo (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220), tanto più se si considera che l'amministrazione ha reso la decisione su opposizione senza attendere l'esito degli accertamenti in corso, che erano stati preannunciati dall'assicurato. Risultati che per giunta anche il servizio medico dell'AI, dott. E.__________, aveva consigliato, nella sua nota del 3 dicembre 2004, di attendere per permettere un giudizio definitivo. 
6.5 Per quanto concerne la nuova decisione che l'amministrazione è chiamata a rendere, appare sin d'ora utile ricordare all'assicurato che, conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte, in difetto di indicazioni economiche concrete e affidabili (cfr. pure DTF 129 V 472; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.), il reddito ipotetico da invalido, conseguibile dall'interessato esercitando l'attività ragionevolmente esigibile nonostante il danno alla salute, andrà determinato applicando i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella TA1 ISS (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8.1-8.5, pubblicata in RSAS 2007 pag. 64). 
7. 
La procedura è di per sé onerosa (art. 134 OG nella versione in vigore dal 1° luglio 2006). Le spese, che seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), andrebbero di conseguenza poste a carico dell'assicurato opponente (DTF 123 V 156). Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si prescinde tuttavia eccezionalmente dal prelevare simili spese. 
 
Il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 13 luglio 2006 e la decisione su opposizione 20 settembre 2005 dell'UAI, la causa è rinviata all'amministrazione perché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dal ricorrente viene retrocesso. 
4. 
Il Tribunale amministrativo federale statuirà nuovamente sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in questa sede. 
5. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti