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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_563/2012 {T 0/2} 
 
Sentenza del 23 agosto 2012 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Leuzinger, Niquille, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
R._________, patrocinata dall'avv. Renata Foglia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
AXA Winterthur, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, patrocinata dall'avv. Fabio Taborelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 giugno 2012. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a A dipendenza di un infortunio avvenuto il 14 agosto 2006, la Axa Assicurazioni SA ha riconosciuto a R._________, nata nel 1947, una indennità per menomazione dell'integrità del 10%, negando per il resto il diritto a una rendita d'invalidità per mancanza di incapacità di guadagno (decisione del 30 aprile 2010 e decisione su opposizione dell'11 febbraio 2011). 
A.b Per pronuncia del 4 maggio 2011 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurata riconoscendole il diritto a una rendita d'invalidità per un grado d'incapacità di guadagno del 100% dal 1° novembre 2009. 
A.c Accogliendo il ricorso dell'assicuratore infortuni, il Tribunale federale ha annullato con sentenza del 12 marzo 2012 (8C_452/2011) il giudizio cantonale e rinviato la causa all'istanza precedente per esaminare l'eventuale esistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, concernente la determinazione del grado d'invalidità in casi speciali. 
 
B. 
Esperite le necessarie verifiche, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato il rifiuto di una rendita pronunciato dall'assicuratore infortuni (giudizio del 18 giugno 2012). 
 
C. 
Patrocinata dall'avv. Renata Foglia, l'assicurata ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato e della decisione su opposizione amministrativa nonché l'assegnazione di una rendita corrispondente a un grado d'invalidità del 100% dal 1° novembre 2009. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). Basta in questa sede ribadire che, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità. 
 
2. 
La Corte cantonale ha ritenuto, in considerazione delle circostanze concrete, di poter ammettere l'applicabilità di quest'ultima norma nel caso di specie. Il Tribunale federale condivide questa valutazione. In effetti, è lecito concludere che, per quanto concerne il mancato reperimento di un'occupazione, l'età della ricorrente, nata nel 1947, quindi ultrasessantenne, riveste un'importanza essenziale in rapporto alle altre cause invalidanti (DTF 122 V 418 consid. 1b pag. 419 e consid. 4c pag. 424). Di conseguenza, determinanti ai fini della valutazione dell'invalidità sono i redditi (da valido e da invalido) che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età, portatore di postumi infortunistici analoghi. 
 
3. 
3.1 Dalla documentazione medica agli atti risulta che la ricorrente a seguito dell'infortunio del 2006 è portatrice di esiti stabilizzati di frattura del corpo vertebrale L2 con limitazione funzionale del rachide toraco-lombo-sacrale. Emerge inoltre che la ricorrente, dal profilo prettamente medico, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un'attività lavorativa leggera dal punto di vista fisico, che le consenta di alternare con una certa frequenza la posizione seduta e quella eretta. Fatte queste premesse, peraltro incontestate, resta da quantificare il grado d'invalidità dell'interessata. 
 
3.2 Il reddito senza invalidità è stato stabilito dal primo giudice, partendo dal salario effettivo realizzato dall'assicurata nell'attività di collaboratrice domestica nel 2006 e dopo suo adeguamento al 2009, anno topico dell'eventuale nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222; 128 V 174), in fr. 45'709.87. Il dato risulta dagli atti e non è contestato. 
 
3.3 Quanto al reddito da invalida della ricorrente, giova ricordare in primo luogo che, per costante giurisprudenza, nel caso di un invalido che - come in concreto - dopo l'insorgenza del danno alla salute, pur non avendo ripreso una simile attività esigibile, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). 
 
In considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurata. Contrariamente a quanto da lei sostenuto e come ripetutamente statuito da questa Corte in casi con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3). 
 
3.4 In applicazione della tabella TA1 e partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2008 (livello di esigenze 4, donne), il primo giudice ha stabilito un reddito da invalida (incontestato) di fr. 52'446.40 per l'anno 2009, sul quale ha poi apportato una deduzione (altrettanto incontestata) del 15% per tenere conto delle particolarità professionali e personali del caso (cfr. DTF 126 V 75). In questo modo ha ottenuto un importo di fr. 44'579.44 che contrapposto al reddito senza invalidità di fr. 45'709.87 (consid. 3.2) lo ha portato ad accertare un grado d'invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 2%, insufficiente per rivendicare una rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF). 
 
Giova infine soggiungere che anche procedendo a un parallelismo dei due redditi di paragone conformemente a quanto stabilito in DTF 135 V 297 segg., il grado d'invalidità non raggiunge comunque il tasso minimo pensionabile del 10%. 
 
4. 
Questa Corte non ha motivo di scostarsi dal calcolo del tasso d'invalidità operato dal primo giudice che, come tale, neppure è oggetto di contestazione da parte della ricorrente. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 23 agosto 2012 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Schäuble