Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 595/05 
 
Sentenza del 19 dicembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
S.________, 1984, opponente, rappresentato dai genitori D.________ e E.________, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 luglio 2005) 
 
Fatti: 
A. 
S.________, nato l'11 aprile 1984, è affetto da oligofrenia, infermità congenita giusta la cifra 403 dell'Allegato all'OIC. Per la cura della medesima l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), dando seguito ad una pronunzia giudiziaria di primo grado, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di una psicoterapia sino al compimento del ventesimo anno di età. Dal 1° maggio 2002 S.________ è titolare di una rendita intera nonché di un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado elevato. 
 
In data 9 febbraio 2004 l'assicurato ha presentato una richiesta di rinnovo della garanzia per le spese di trattamento psicoterapeutico. Con decisione del 30 marzo 2004, sostanzialmente confermata il 23 dicembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, l'UAI ha respinto la domanda per il motivo che l'interessato beneficiava già di una rendita intera AI e che pertanto il trattamento in questione non era atto alla sua reintegrazione, non potendone migliorare la capacità di guadagno. 
B. 
Rappresentato dai genitori, S.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 5 luglio 2005, ha accolto il gravame, annullato il provvedimento querelato e rinviato gli atti all'amministrazione per verificare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento delle spese litigiose, benché l'insorgente fruisse già di una rendita intera. 
C. 
L'UAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il ripristino della decisione su opposizione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'assicurato e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
2. 
Oggetto del contendere è l'assunzione da parte dell'amministrazione dei costi relativi al trattamento psicoterapeutico cui intende essere sottoposto l'assicurato anche dopo il compimento del suo ventesimo anno di età. 
3. 
3.1 Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, si intendono come cura vera e propria del male la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. Secondo la giurisprudenza, l'assicurazione per l'invalidità prende di principio a suo carico solo quelle misure sanitarie che mirano direttamente ad eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, e delle perdite di funzione, se tali provvedimenti permettono di prevedere un successo durevole e importante ai sensi del precitato art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti). 
3.2 Secondo l'art. 13 cpv. 1 LAI, gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA). Per il cpv. 2 di questo disposto, spetta al Consiglio federale di designare mediante ordinanza le infermità congenite per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni se l'infermità è di poca importanza. L'elenco delle infermità congenite è oggetto di un'ordinanza speciale, l'OIC (art. 3 OAI). Secondo l'art. 2 cpv. 3 OIC, sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico. 
4. 
4.1 L'assicurato, affetto da oligofrenia congenita, dal settembre 1993 è stato sottoposto, presso il Centro X.________, a un trattamento psicoterapeutico volto a diminuire i disturbi di tipo vomito recidivanti e di tipo caratteriale. La garanzia per le spese di trattamento è stata regolarmente rinnovata dall'amministrazione fino al 30 giugno 2000. 
4.2 In risposta ad una nuova richiesta di rinnovo della garanzia da parte dell'assicurato, l'11 agosto 2000, l'Ufficio ricorrente gli ha notificato un progetto di decisione, in cui prospettava di negare un'ulteriore assunzione dei costi di psicoterapia poiché il provvedimento non era considerato a carattere reintegrativo secondo le disposizioni dell'AI. 
 
In seguito alla decisione 10 ottobre 2000, con cui l'amministrazione ha formalmente rifiutato le richieste prestazioni, l'assicurato si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, per giudizio del 7 agosto 2001, ha ordinato la continuazione della psicoterapia a carico dell'AI, lasciando aperto il quesito di sapere se il trattamento configurasse un provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 12 LAI
 
In conformità all'art. 13 LAI, l'UAI ha pertanto riconosciuto con decisione del 1° ottobre 2002 la copertura dei costi riferiti alla psicoterapia fino al compimento dei venti anni dell'assicurato, ossia fino all'aprile 2004. 
4.3 Con la pronuncia del 5 luglio 2005, oggetto della presente impugnativa, la Corte cantonale, a seguito del ricorso interposto dai genitori dell'assicurato, ha annullato la decisione su opposizione querelata del 23 dicembre 2004 rinviando gli atti all'amministrazione per verificare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento delle spese di trattamento psicoterapeutico, sebbene l'insorgente fruisse già di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° maggio 2002. 
5. 
5.1 Vuole a questo punto essere ricordato che, da una parte, l'assicurazione per l'invalidità accorda, a determinate condizioni, provvedimenti sanitari di integrazione in conformità degli art. 12 e 13 LAI e che, dall'altra, essa non può assumersi prestazioni di pertinenza dell'assicurazione malattia (LAMal). Infatti, l'accento essendo in sostanza posto sull'integrazione dell'assicurato, la questione della delimitazione delle competenze tra LAI e LAMal assume rilevanza, segnatamente allorquando numerosi sono i trattamenti medici il cui scopo è il ristabilimento del malato in modo che possa riprendere le sue abituali attività, professionali e non (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 20 cifre marg. 27-28). 
 
In particolare occorre precisare come l'ambito d'applicazione dell'assicurazione invalidità non preveda il concetto di "profilassi generalizzata". Di conseguenza, non possono essere prese a carico dell'AI le cure che hanno per oggetto di guarire o di lenire un fenomeno di natura patologica labile o avente in altro modo valenza di malattia. In linea di principio l'AI si assume solo i costi delle misure atte a eliminare o a correggere patologie stabili o perdite di funzioni, a condizione che si possa prevedere un miglioramento durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI. L'assicurazione per l'invalidità non deve prendere a carico le spese di interventi destinati a trattamenti di affezioni come tali, anche nell'ipotesi che sia prevedibile un miglioramento significativo della reintegrazione (Duc, op. cit., pag. 26 cifra marg. 41). 
 
In altre parole, per l'assicurazione invalidità determinante è il concetto - giuridico e non medico - di reintegrazione dell'individuo. In questo contesto va rilevato che l'AI, unitamente ad AVS e prestazioni complementari (PC), costituisce il primo pilastro del sistema svizzero delle assicurazioni sociali, il cui scopo consiste nell'eliminare o ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni che un danno alla salute può avere sulla capacità al guadagno degli assicurati. 
 
Nell'assicurazione invalidità viene applicato il principio della "priorità dell'integrazione rispetto alla rendita", nel senso che l'obiettivo primario è la (re)integrazione nella vita professionale o in un campo d'attività equiparato a un'attività lucrativa (p.es. economia domestica, formazione). Il versamento di una rendita entra in considerazione solo in un secondo tempo. 
5.2 Nel caso di specie, l'assicurato, affetto da oligofrenia congenita e beneficiario, dal 1° maggio 2002, di una rendita intera di invalidità e di un assegno per grandi invalidi di grado elevato, viene sottoposto dal 1993 a un trattamento psicoterapeutico settimanale con il quale, a detta dei medici curanti, ha raggiunto una certa stabilità nei suoi comportamenti fisici e psichici, sivvero che l'interessato è ora in grado - grazie anche all'aiuto dell'educatore che ha incontrato al Laboratorio protetto Z.________ - di eseguire alcune attività manuali (piccoli lavori di falegnameria e di giardinaggio, oltre ad altre attività tipo pirografare, telaio, vimini, ecc.) e di svolgere modesti lavori manuali a casa, quali aiutare in cucina, andare in cantina a prendere acqua minerale e alimenti, tenere in ordine la sua camera, occuparsi dei gatti e del cane, ecc. 
 
Orbene, il trattamento psicoterapeutico richiesto per una durata sostanzialmente illimitata e sulla base di una prognosi indefinita è destinato alla cura vera e propria della patologia di cui soffre l'assicurato, la cui gravità è ben nota e già ha determinato la concessione delle prestazioni AI sopra indicate. La misura auspicata è inidonea a migliorare la capacità lavorativa dell'interessato, che in tutta evidenza non risulta integrabile nella vita professionale, o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete. Essa è inatta a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità nel senso inteso all'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. in senso convergente, mutatis mutandis, VSI 2003 pag. 107 consid. 4b; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 79). 
5.3 Ne consegue che, in accoglimento del gravame, il trattamento psicoterapeutico non costituisce nel caso concreto un provvedimento sanitario a carico dell'assicurazione per l'invalidità ex art. 12 LAI
6. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale impugnato del 5 luglio 2005 essendo annullato. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 19 dicembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: