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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_362/2023  
 
 
Sentenza del 5 luglio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto. 
 
Oggetto 
Sanzione disciplinare (mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 17 maggio 2023 dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2023.178). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 22 marzo 2023 la Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino ha inflitto all'avv. dott. A.________ un multa di fr. 3'000.-- a titolo di sanzione disciplinare. 
 
B.  
Il 15 maggio 2023 l'avv. dott. A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Con decisione del 17 maggio 2023 la Giudice delegata, richiamato l'art. 47 della legge ticinese di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 165.100), l'ha invitato a versare, entro il 5 giugno 2023, un anticipo di fr. 1'500.-- per le presunte spese processuali, precisando, tra l'altro, che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese poste a carico dell'insorgente. Nei rimedi di diritto era poi indicata la facoltà di impugnare detta decisione dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla sua notificazione. 
 
C.  
Constatato il mancato versamento dell'anticipo esatto entro il termine assegnato, la Giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo, con decisione del 14 giugno 2023, ha dichiarato inammissibile il gravame del 15 maggio 2023. 
 
D.  
Il 26 giugno 2023 l'avv. dott. A.________ ha presentato un "ricorso di diritto pubblico" dinanzi al Tribunale federale rivolto solamente contro la decisione del 17 maggio 2023 chiedendo che quest'ultima (e conseguentemente la decisione d'irricevibilità del ricorso del 14.06.2023) sia annullata e riformata nel senso che gli viene chiesto un anticipo per le spese processuali presunte di massimo fr. 500.--. In via subordinata domanda che la decisione del 17 maggio 2023 sia annullata (e conseguentemente la decisione d'irricevibilità del ricorso del 14.06.2023) e che la causa sia ritornata alla Corte cantonale affinché si pronunci nuovamente, limitando ad un massimo di fr. 500.-- la richiesta di anticipo per le spese processuali. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 145 I 121 consid. 1; 142 V 395 consid. 3.1).  
 
1.2. Come accennato, il gravame è intitolato "ricorso di diritto pubblico". Il ricorrente dimentica tuttavia che la legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943, che disciplina detto rimedio, è stata abrogata dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), entrata in vigore il 1° gennaio 2007. L'errata denominazione di un rimedio giuridico non comporta comunque alcun pregiudizio per la parte ricorrente, se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2; 133 I 300 consid. 1.2; sentenza 5D_20/2023 del 1° marzo 2023 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di un anticipo delle spese giudiziarie non è finale, ma costituisce una decisione incidentale. La via d'impugnazione delle decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo, che in concreto concerne una multa inflitta al qui ricorrente nell'esercizio della sua professione (avvocato) quale sanzione disciplinare; si tratta quindi di una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF e contro la quale è proponibile, in linea di principio, il ricorso in materia di diritto pubblico (artt. 82 segg. LTF).  
 
2.2. Una decisione sull'anticipo delle spese processuali con la comminatoria d'irricevibilità in caso di mancato pagamento è una decisione incidentale notificata separatamente che può essere impugnata direttamente qualora possa causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; su quest'ultima nozione vedasi DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Se la parte ricorrente afferma che il dover pagare un anticipo per le spese processuali le impedisce l'accesso alla giustizia, le incombe dimostrare nella motivazione, pena l'inammissibilità dell'impugnativa (art. 42 cpv. 2 LTF), che non è finanziariamente in grado di fornire l'anticipo esatto (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4-2.3.5). Nel caso specifico il ricorrente non spende una parola al riguardo, di modo che già da questo profilo la ricevibilità del ricorso risulta più che dubbia.  
 
2.3. Per prassi costante le decisioni incidentali esplicano effetti giuridici immediati soltanto fintanto che duri la relativa procedura. Con l'emanazione del giudizio finale (art. 90 LTF), gli effetti delle decisioni incidentali cessano e le stesse diventano senza oggetto (sentenze 1B_553/2020 del 13 gennaio 2021 consid. 1 e 2C_128/2007 del 17 ottobre 2007 consid. 3 e 4 e rispettivi rinvii). Se il ricorso ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF non è stato interposto, esse possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscono sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).  
 
2.4. Sebbene nelle proprie conclusioni il ricorrente domanda, quale conseguenza dell'annullamento della decisione incidentale del 17 maggio 2023 anche quello della decisione d'inammissibilità del 14 giugno 2023, oltre ad accennare nel gravame ad un'errata applicazione della normativa cantonale anche nella citata decisione del 14 giugno 2023, egli ha esplicitamente rivolto la sua impugnativa e le sue censure unicamente contro la decisione incidentale sopramenzionata. Egli afferma che nella stessa l'art. 47 LPAmm è stato applicato in maniera incostituzionale, sia con riferimento alla comminatoria dell'inammissibilità che con riguardo all'ammontare dell'anticipo esatto, a suo avviso manifestamente sproporzionato (vedasi, ad esempio, pag. 1 del ricorso in fine; pag. 2 lettera A; pag. 3 terzo paragrafo prime righe; pag. 4 secondo paragrafo in fine nonché paragrafo successivo prime righe; pag. 5 ultimo paragrafo; pag. 6 terzo paragrafo; pag. 11 doc. A menzionato negli allegati). La motivazione del presente ricorso riguarda quindi unicamente la sopramenzionata decisione incidentale del 17 maggio 2023 relativa alla richiesta di versare un anticipo e all'importo esatto.  
Ora, il ricorrente ha impugnato questa decisione dopo che la Corte cantonale, scaduto inutilizzato il termine di pagamento, ha, come preannunciato, dichiarato inammissibile con giudizio del 14 giugno 2023 l'impugnativa pendente in sede cantonale. Sennonché, a quel momento, la decisione incidentale non esplicava più effetti giuridici (cfr. supra consid. 2.3), di modo che, quando il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale il 26 giugno 2023, soltanto un ricorso ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LTF contro la decisione finale poteva essere esperito. Altrimenti detto, se il ricorrente voleva contestare la decisione incidentale (ora querelata) allorché la Corte cantonale aveva già dichiarato inammissibile il gravame sottopostole, egli doveva procedere conformemente a quanto previsto dalla sopramenzionata disposizione e, quindi, contestare la decisione incidentale mediante ricorso contro la decisione finale. Ciò che però, come appena illustrato, non ha fatto. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito. 
 
3.  
A titolo del tutto abbondanziale va osservato che quand'anche il presente ricorso fosse stato ricevibile, esso sarebbe comunque stato respinto. In effetti questa Corte si è già espressa sull'applicazione, identica a quella ora contestata, fatta dal Tribunale cantonale amministrativo dell'art. 47 LPAmm, segnatamente dei suoi capoversi 3 e 4. Essa è giunta alla conclusione che l'interpretazione fatta dalle autorità ticinesi della norma cantonale ora contestata non era inficiata d'arbitrio e andava condivisa (sentenza 2C_422/2019 del 28 maggio 2019 consid 2.2 e 2.3). Per quanto concerne poi l'ammontare dell'anticipo richiesto, ci si limita a ricordare che, per prassi costante, la garanzia della via giudiziaria non è violata se le spese di cui si esige il pagamento sono proporzionate (DTF 143 I 227 consid. 5.1 e 5.2 pag. 239). Ora, niente nell'argomentazione del ricorrente (combinati artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) dimostra che l'importo chiesto (fr. 1'500.--; peraltro nei limiti fissati dall'art. 47 cpv. 1 lett. b LPAmm che prevede un importo da fr. 100.-- a fr. 30'000.-- nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario) era sproporzionato. 
 
4.  
Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso in applicazione dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
5.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno poste a carico del ricorrente. Non si concedono ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud