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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_759/2022  
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
ritardata e denegata giustizia (accertamento della perenzione e dell'estinzione delle esecuzioni), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.64/65). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il 6 aprile 2018 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito, a favore delle 86 esecuzioni dirette contro A.________ che compongono il gruppo n. 2, il pignoramento di due conti presso B.________ AG, posti sotto sequestro penale. Decaduto tale sequestro, l'UE ha ottenuto da B.________ AG il versamento di fr. 288'094.45 e ha emesso il 6 ottobre 2021 lo stato di riparto definitivo di tale somma (che permetteva di disinteressare tutti i creditori del gruppo n. 2). Il 28 marzo 2022 l'UE ha depositato il conteggio finale per il gruppo n. 2 e proceduto al versamento dei dividendi.  
Con scritto 1° aprile 2022 A.________ ha chiesto all'UE di rettificare il conteggio, nel senso di ristabilire i crediti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (a suo dire illecitamente depennati per la somma di circa fr. 16'525.--) e di accertare l'estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 per tardività delle domande di continuazione dell'esecuzione, " provvedendo all'immediato congelamento delle provviste pari alla somma di CHF 288'094.45 astenendosi da ogni distribuzione ". 
 
Mediante risposta 13 aprile 2022 l'UE ha comunicato all'escussa che l'oggetto della sua contestazione era già stato evaso con decisione 14 gennaio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e con sentenza del Tribunale federale 5A_100/2022 del 15 marzo 2022. 
 
Con sollecito 27 aprile 2022 A.________ ha nuovamente chiesto all'UE di rettificare il conteggio. Il 28 aprile 2022 l'UE ha ribadito la sua risposta del 13 aprile 2022, rilevando che non avrebbe più dato seguito a ulteriori scritti in relazione al presente caso. 
 
1.2. Con ricorso per " ritardata e denegata giustizia " 16 maggio 2022 A.________ ha contestato il rifiuto dell'UE di constatare la perenzione e l'estinzione di tutte le esecuzione del gruppo n. 2.  
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, con sentenza 8 settembre 2022 ha dichiarato irricevibile tale ricorso. La Corte cantonale ha osservato che la risposta dell'UE del 13 aprile 2022, seppure negativa, non è assimilabile a una ritardata o denegata giustizia, ma avrebbe semmai dovuto essere impugnata nel termine di dieci giorni dell'art. 17 LEF, per cui il ricorso del 16 maggio 2022 risultava tardivo. In relazione alla richiesta di accertamento della perenzione delle esecuzioni del gruppo n. 2, i Giudici cantonali hanno inoltre evidenziato che la risposta dell'UE non era in ogni caso un provvedimento impugnabile secondo l'art. 17 LEF, poiché si limitava a ricordare che la questione era già stata evasa con decisione definitiva. Con riferimento invece ai crediti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, la Corte cantonale ha spiegato che a quest'ultima non è stato attribuito alcun dividendo poiché aveva nel frattempo ritirato le sue esecuzioni, per cui - anche ammettendo che il ricorso fosse tempestivo - l'escussa avrebbe dovuto spiegare quale interesse degno di protezione potesse invocare nell'esigere di ristabilire tali crediti (per i quali chiedeva d'altro canto l'accertamento della perenzione). 
 
2.  
Mediante ricorso in materia civile 3 ottobre 2022 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di rettificare il conteggio del 28 marzo 2022 nel senso di ristabilire i crediti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (per la somma di circa fr. 16'525.--) e di accertare la perenzione e l'estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 per tardività delle domande di continuazione dell'esecuzione. 
Con scritto 10 ottobre 2022 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Nel suo prolisso rimedio, la ricorrente lamenta una "errata e falsa narrazione dei fatti " e la violazione degli art. 88 cpv. 2 LEF, degli art. 9, 29 cpv. 1 e 2 e 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU.  
Nella misura in cui non è rivolta contro la sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì contro l'operato dell'UE, l'argomentazione ricorsuale risulta di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF). 
Laddove è invece rivolta contro la sentenza di ultima istanza cantonale, essa si esaurisce in un'apodittica contestazione di quanto stabilito dall'autorità di vigilanza. Senza alcun serio confronto con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio (v. supra consid. 1.2), la ricorrente si limita infatti a genericamente pretendere che la risposta dell'UE, secondo cui la questione della perenzione sarebbe già stata definitivamente risolta, configurerebbe una ritardata e denegata giustizia o comunque un provvedimento ai sensi dell'art. 17 LEF da lei tempestivamente impugnato, che la questione della perenzione giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF potrebbe del resto sempre essere ripresentata siccome va " accertata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio da qualsiasi autorità ", e infine che il suo interesse degno di protezione a ottenere il reintegro delle somme AVS "sottratte dall'UE e trasferite in favore [degli altri] creditori" sarebbe evidente per "non avere discontinuità nei pagamenti negli anni". Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e tantomeno quelle accresciute previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. 
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 25 ottobre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini