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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 803/03 
 
Sentenza del 27 gennaio 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
S.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato ENCAL, via Giuseppe Romano 2, 73053 Patù, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 22 ottobre 2003) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
mediante decisione del 13 maggio 2003, confermata anche l'11 giugno successivo in seguito a opposizione, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di S.________, cittadina italiana nata nel 1944, volta ad ottenere una rendita d'invalidità dell'assicurazione svizzera a dipendenza di una inabilità lavorativa addebitabile in particolare a un prolasso della mitrale con insufficienza valvolare, gonartrosi con modesto impegno funzionale, incontinenza urinaria da sforzo, sinusite fronto-mascellare e sindrome ansiosa, 
l'interessata si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 22 ottobre 2003, ha parzialmente accolto il ricorso e retrocesso gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione, 
il giudice commissionale ha in particolare messo in evidenza l'insufficienza di motivazione del parere sanitario dell'UAI, redatto dal dott. R.________, posto a fondamento del provvedimento querelato, come pure l'incompletezza dell'incarto, segnatamente dal profilo cardiologico, ortopedico e neuropsichiatrico, 
producendo una relazione di consulenza medico-legale 5 dicembre 2003 del dott. F.________, attestante un tasso d'inabilità dell'80%, S.________, assistita dal Patronato ENCAL, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, implicitamente, il riconoscimento di una rendita d'invalidità, 
sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2), 
sotto questo profilo il gravame interposto da S.________ si appalesa ricevibile, 
sempre in ordine, la domanda ricorsuale potrebbe invece dare adito a qualche perplessità in merito all'adempimento dei requisiti di motivazione, la stessa dovendo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335) e, in concreto, indicare le censure avverso la pronunzia di rinvio, 
la questione può tuttavia restare aperta, il ricorso non potendo comunque trovare accoglimento, 
nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, il giudice di prime cure ha infatti ritenuto di non potere stabilire, sulla base degli (incompleti) atti in possesso, se in concreto siano adempiute le premesse per riconoscere il diritto a una rendita d'invalidità, 
da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi, ritenuto che, facendo difetto precise indicazioni sullo stato invalidante dell'assicurata, all'adita Corte mancano gli elementi necessari per determinarsi con la dovuta cognizione di causa, 
nemmeno è in grado di supplire a tale mancanza la relazione 5 dicembre 2003 del dott. F.________, prodotta in sede ricorsuale, essendo sufficiente, a tal proposito, rinviare al parere espresso, in sede di risposta al gravame, dal servizio medico dell'UAI, al quale il documento in questione è stato sottoposto per presa di posizione, 
né può essere determinante ai fini del presente giudizio il fatto che sia stata riconosciuta una rendita d'invalidità italiana, data la diversità delle disposizioni legali applicabili nei due Paesi, 
in tali condizioni e in attesa che l'UAI, dopo avere disposto i necessari esami, statuisca di nuovo sull'eventuale diritto a una rendita d'invalidità, la pronunzia commissionale non può che essere tutelata, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 27 gennaio 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: