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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_186/2023  
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
contestazione dell'elenco oneri, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2023.84/87). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con scritto 3 maggio 2023 A.________ ha sollevato contestazioni contro alcuni crediti iscritti nell'elenco oneri relativo ai fondi n. 1908, 1909 e 3077 RFD di X.________ di sua proprietà, pignorati nell'ambito di una procedura esecutiva, in particolare contro il credito insinuato da C.________. 
Il 5 maggio 2023 il competente ufficio di esecuzione ha assegnato a A.________ un termine di 20 giorni per promuovere l'azione volta a contestare il privilegio della pretesa. Mediante scritto 11 maggio 2023, inviato alla Pretura di Bellinzona, A.________ ha chiesto l'annullamento dell'asta prevista per il 23 maggio 2023. Constatate carenze di natura formale, il Pretore gli ha assegnato un termine di 20 giorni per ripresentare la petizione conformemente ai requisiti di legge. Con petizione 26 giugno 2023 A.________ ha convenuto in causa C.________. Con decisione 28 giugno 2023 il Pretore, quantificato il valore di causa in fr. 3'273.75, ha dichiarato irricevibile la petizione siccome di competenza del Giudice di pace (incarto SE.2023.39). 
Mediante sentenza 25 agosto 2023 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile: la Corte cantonale ha osservato che egli non si era confrontato con tale decisione e, in particolare, non aveva contestato l'accertamento del valore di causa né la competenza del Giudice di pace. La Corte cantonale ha anche respinto la domanda di gratuito patrocinio di A.________, siccome il suo reclamo non presentava sin dall'inizio possibilità di esito favorevole, e ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 100.--. 
 
2.  
Con " ricorso ordinario sia ricorso in materia costituzionale " datato 28 settembre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; v. sentenza 5A_853/2016 del 26 ottobre 2017 consid. 1, non pubblicato in DTF 144 III 29) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita a ritenere strano che la procedura SE.2023.39 non possa continuare dinanzi alla Pretura, come invece l'incarto "congiunto" SE.2023.37, e a contestare la mancata ammissione al gratuito patrocinio per la sede cantonale. Egli non si prevale però di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta minimamente con la sentenza cantonale di inammissibilità. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 ottobre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini