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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 411/01 
 
Sentenza del 5 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
G.________, ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Noseda-Cereghetti, Via Besso 37, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 14 novembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
La ditta P.________ SA, costituita nel 1995, è stata dichiarata fallita l'11 febbraio 1998. Amministratori ne erano C.________, presidente, e G.________, i quali impegnavano la società con firma collettiva a due. 
 
Per decisioni 15 e 24 febbraio 1999, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, costatato che al seguito del fallimento della ditta erano rimasti scoperti contributi paritetici per gli anni 1996 e 97, ha chiesto a C.________ e G.________ fr. 335'047.05 a titolo di risarcimento dei danni. 
B. 
Avendo gli interessati interposto opposizione, la Cassa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della sua pretesa mediante petizioni del 28 aprile e 10 maggio 1999 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Il 1° luglio 1999 e 27 marzo 2000 i primi giudici hanno sospeso le cause sino al 31 dicembre 1999, rispettivamente al 31 dicembre 2000, in attesa degli sviluppi penali. Riattivate le procedure, essi, con giudizio 14 novembre 2001, hanno accolto le petizioni e dichiarato essere i convenuti tenuti solidalmente a risarcire la Cassa dell'importo preteso. 
C. 
Assistito dallo studio legale Noseda-Cereghetti, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e, in via subordinata, il rinvio degli atti ai primi giudici per complemento istruttorio, previa sospensione della procedura fino ad espletamento del procedimento penale in corso. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
La Cassa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e C.________ rinunciano a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Il ricorrente contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Censura la violazione del diritto di essere sentito, in particolare il rifiuto dell'assunzione dei testi I.________ e D.________, dipendenti della Cassa, che avrebbero potuto confermare l'adempimento da parte sua degli obblighi di diligenza, nel senso che egli si era informato - proprio presso l'amministrazione - per sapere quali precauzioni prendere per evitare i rischi di essere ritenuto responsabile nei confronti delle assicurazioni sociali. Precisa di avere accettato di assumere la carica di direttore e amministratore della società - a seguito del decesso dell'allora amministratore e direttore, iscritto all'albo delle imprese quale tecnico costruttore - per assicurare la continuità dell'azienda, essendo egli titolare di un diploma federale di impresario costruttore, alla condizione però di occuparsi unicamente di questioni tecniche, escludendo ogni responsabilità in ambito amministrativo, contabile e in particolare nei confronti delle assicurazioni sociali. Asserisce poi che i primi giudici avrebbero fatto meglio ad attendere l'esito dell'inchiesta penale prima di emanare il giudizio. Fa infine valere che la pretesa di risarcimento danni nei suoi confronti sarebbe perenta. 
3. 
In via preliminare va quindi esaminato se la Cassa ha fatto valere tempestivamente il suo diritto al risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS
3.1 Per l'art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso. Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, è di perenzione, la quale, come tale, deve essere accertata d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
3.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente rilevato quali siano i principi di giurisprudenza riferiti alla perenzione e in particolare al momento della conoscenza del danno. Essi hanno inoltre ricordato che, eccezionalmente e in presenza di circostanze particolari, la parte danneggiata può acquisire la conoscenza necessaria già prima del deposito della graduatoria (cfr. DTF 121 V 242). Tuttavia, nel caso di un fallimento ordinario, come nella fattispecie, la conoscenza del danno avviene in linea di principio con il deposito della graduatoria e la pubblicazione dell'inventario (cfr. DTF 126 V 444 consid. 3a e riferimenti). 
3.3 Ora, dalla documentazione agli atti non emergono elementi che comprovano la conoscenza del danno da parte della Cassa prima della comunicazione 20 gennaio 1999 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di C.________, poi confermata il 14 aprile 1999 con la segnalazione che a partire dal 20 aprile sarebbe stata depositata la graduatoria. Né d'altronde il ricorrente fa valere argomenti tali da far ritenere che la conoscenza della Cassa risalga a più di un anno prima della decisione 24 febbraio 1999 nei suoi confronti. 
 
Ne consegue che la pretesa di risarcimento danni è tempestiva. 
4. 
G.________ lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito perché i primi giudici hanno rifiutato l'assunzione dei testi I.________ e D.________, dipendenti della Cassa, le cui deposizioni avrebbero consentito di escludere la grave negligenza del suo agire. 
4.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
4.2 In concreto, avuto riguardo anche dell'ingente importo dedotto in causa, l'argomentazione del ricorrente è di pregio, atteso che i primi giudici hanno prolato la propria pronunzia di condanna senza ritenere necessario di procedere almeno all'assunzione dei testi I.________ e D.________, dipendenti della Cassa, ritualmente notificati dall'interessato a sostegno della sua tesi liberatoria, respingendo la richiesta con una motivazione tanto stereotipa quanto apodittica. Senza istruire ulteriormente la causa, la Corte cantonale è giunta al convincimento che l'insorgente non poteva far valere a sua discolpa il fatto che funzionari della Cassa gli avessero suggerito di farsi rilasciare dalla società una dichiarazione che lo avrebbe scagionato da ogni responsabilità in caso di mancato pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali, in quanto egli non se ne sarebbe potuto prevalere per sottrarsi all'obbligo di verificare l'effettivo pagamento dei contributi. 
 
Orbene, a questo proposito occorre rilevare che il ricorrente, entrato a far parte del consiglio di amministrazione della P.________ SA il 19 settembre 1995, aveva chiesto e ottenuto - con la dichiarazione del 10 ottobre 1995 (a meno di un mese dalla sua entrata in detto consiglio e oltre due anni prima del fallimento della società) sottoscritta da C.________, presidente del consiglio medesimo, e da E.________ per gli azionisti - l'esonero da qualsiasi responsabilità giuridica, finanziaria ed amministrativa. In particolar modo gli veniva confermato, con il documento in questione, che non sarebbe stato ritenuto responsabile per l'eventuale mancato pagamento degli oneri sociali. L'interessato aveva preso questa precauzione in quanto nel 1993, quale comproprietario di una ditta, egli aveva dovuto rispondere personalmente per i debiti della stessa. 
4.3 A questo stadio di procedura è verosimile ritenere che G.________, di professione impresario costruttore e non giurista - già rimasto coinvolto in una fattispecie simile -, si sia rivolto ai funzionari I.________ e D.________ della Cassa per sapere come si sarebbe dovuto determinare per non essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS in caso di mancato pagamento dei contributi sociali di una società anonima. 
 
Se così veramente fosse, ossia se i responsabili della Cassa avessero dato al ricorrente assicurazioni credibili nel senso da lui prospettato, si tratterebbe di circostanza rilevante che merita di essere approfondita in sede istruttoria. 
 
Non va infatti dimenticato che in materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berna 1994, pag. 428, n. 5.3.1). Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, agendo con determinate persone in una situazione ben definita, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a, no. KV 171 pag. 281 consid. 3b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). 
 
Il Tribunale cantonale, non accettando, da un lato, la tesi liberatoria sostenuta da G.________ e concludendo, dall'altro, senza assumere i mezzi di prova ritualmente richiesti, per una grave negligenza a carico dell'insorgente, in quanto alquanto inverosimile che funzionari dell'amministrazione, tra cui I.________, redattore della decisione di risarcimento, potessero avere dato una simile informazione, manifestamente errata, è per certo incorso in una violazione del diritto di essere sentito. 
4.4 In esito a quanto precede, il giudizio cantonale non soddisfa i requisiti minimi di esame delle allegazioni di parte, dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Tenuto conto della natura formale del diritto di essere sentito e considerato il potere d'esame limitato di cui fruisce nella fattispecie questa Corte (cfr. consid. 1.1) nonché la rilevanza del vizio in esame, lo stesso non può essere sanato in procedura federale (cfr. DTF 124 V 392 consid. 5a e riferimenti). 
 
A prescindere dalla possibilità di successo nel merito dell'impugnativa di G.________, la pronunzia querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alle carenze sul piano dell'istruzione, nel senso che dovrà sentire quali testi I.________ e D.________, e statuisca di nuovo. 
5. 
Con riferimento alla domanda di sospensione della procedura in attesa delle risultanze del procedimento penale, si osserva che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle costatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa. 
 
In linea di principio, non occorre pertanto sospendere la procedura giusta l'art. 52 LAVS in attesa delle conclusioni della vicenda penale, atteso che i parametri di valutazione sono diversi nei due ambiti del diritto. 
6. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere messe a carico della Cassa opponente, la quale verserà altresì al ricorrente, assistito da un legale, fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato 14 novembre 2001 nella misura in cui riferito ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova pronunzia. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente. 
3. 
L'anticipo spese di fr. 9'000.- prestato dal ricorrente viene retrocesso. 
4. 
La Cassa rifonderà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché al cointeressato C.________. 
Lucerna, 5 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: