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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 85/03 
 
Sentenza del 6 aprile 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Allianz Suisse Società di Assicurazioni, Hohlstrasse 552, 8048 Zurigo, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 21 febbraio 2003) 
 
Fatti: 
A. 
Il 13 luglio 2001, la Allianz Assicurazione (Svizzera) SA ha ricevuto la comunicazione che il proprio consulente C.________, assicurato contro gli infortuni presso la medesima compagnia e già affetto da diabete mellito, in data 4 giugno 2001 aveva riportato una "ferita con scarponi di montagna al piede destro - sulle dita". Dal certificato medico del 16 agosto successivo, redatto dall'Ospedale X.________, dott. S.________, risulta che il paziente, dopo avere portato delle scarpe strette di lavoro in montagna, si era procurato un mal perforans all'alluce destro, che ha reso necessario un intervento di revisione ed amputazione dello stesso, effettuato in data 18 luglio 2001. 
 
Mediante decisione del 23 agosto 2001 la Allianz ha negato ogni obbligo contributivo in relazione all'evento in parola per carenza di un infortunio ai sensi di legge. Anche dopo avere preso atto dell'opposizione dell'interessato, con la quale egli, per la prima volta, oltre che alla formazione di alcune vesciche ai piedi, riconduceva all'improvvisa caduta, su entrambi i piedi, di "alcuni massi di sasso" la causa dell'accaduto, l'istituto assicuratore, con decisione su opposizione del 6 giugno 2002, ha sostanzialmente confermato il contenuto del primo provvedimento, ritenendo poco o comunque meno verosimile la versione dei fatti addotta dall'assicurato in sede di opposizione. 
B. 
Richiamando principalmente il certificato 21 marzo 2002 del dott. B.________ dell'Ospedale X.________, al quale l'interessato già in occasione di un suo consulto del 4 luglio 2001 avrebbe riferito della caduta di un sasso sul piede destro, C.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa in lite nonché il riconoscimento delle prestazioni di legge. 
 
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, per pronuncia del 21 febbraio 2003, ha respinto il gravame e ha confermato l'operato dell'assicuratore infortuni. 
C. 
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone le richieste di prima istanza. 
 
La Allianz postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici, confermando l'operato dell'assicuratore opponente, abbiano negato l'obbligo contributivo di quest'ultimo in relazione alle conseguenze dell'evento del 4 giugno 2001. 
2. 
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2). 
3. 
3.1 Giusta l'art. 6 LAINF, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. È considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso ed involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (art. 2 cpv. 2 LAMal, art. 9 cpv. 1 OAINF, nelle rispettive versioni in vigore fino alla loro abrogazione da parte della LPGA; DTF 122 V 232 consid. 1 con riferimenti). 
3.2 Un danno alla salute dovuto a un'infezione configura di principio una malattia (cfr. ad es. sentenza del 2 febbraio 2004 in re A., U 339/02, consid. 2.2). Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il Tribunale cantonale ha tuttavia già ampiamente rammentato come, secondo giurisprudenza, un'infezione possa avere natura infortunistica allorché i germi patogeni dovessero essere penetrati nell'organismo attraverso una ferita o una piaga di origine infortunistica. Per ammettere ciò occorre che l'esistenza di una ferita di natura infortunistica sia stabilita a dovere, non bastando per contro che l'agente patogeno abbia potuto infiltrarsi all'interno del corpo umano attraverso delle banali escoriazioni o dei graffi come se ne possono produrre quotidianamente. Al contrario, la penetrazione nell'organismo dev'essere stata originata da una lesione ben determinata o perlomeno in circostanze tipicamente infortunistiche e riconoscibili in quanto tali (DTF 122 V 235 consid. 3a, STFA 1947 pag. 5 segg.; Bühler, Der Unfallbegriff, in: Koller [editore], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, pag. 228). 
Pure correttamente i primi giudici hanno ricordato che qualora l'istruttoria non permetta di accertare, secondo il grado della verosimiglianza preponderante - un giudizio di mera possibilità non essendo per contro sufficiente (DTF 115 V 142 consid. 8b; cfr. pure DTF 126 V 360 consid. 5b con riferimenti) -, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio, quest'ultimo deve considerarsi non dimostrato (DTF 116 V 140 consid. 4b, 114 V 305 consid. 5b; Bühler, op. cit., pag. 267). Infine, la pronuncia cantonale ha pertinentemente esposto come, in presenza di versioni diverse e contraddittorie, secondo giurisprudenza dev'essere accordata la preferenza alle affermazioni rese spontaneamente subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a). 
4. 
4.1 Ora, indipendentemente da quanto riferito dal dott. B.________ nella dichiarazione del 21 marzo 2002, a ragione la Corte cantonale ha ritenuto di potere fondare la propria valutazione sulle indicazioni rese nell'annuncio d'infortunio del 13 luglio 2001 e nel certificato medico 16 agosto 2001 del dott. S.________. Infatti, a prescindere dall'assenza, in tali documenti, del benché minimo accenno alla pretesa caduta di sassi sui piedi del ricorrente - assenza tanto più curiosa se si considera la rilevanza della circostanza invocata e il fatto che la descrizione dell'evento è stata dettata dallo stesso insorgente al responsabile dell'Agenzia generale di B.________ della Allianz, P.________ -, la versione fornita per la prima volta dall'assicurato in sede di opposizione mal si concilia con il rapporto operatorio del 18 luglio 2001. In esso, il primario intervenuto, dott. K.________, ha riferito di un mal perforans sotto l'alluce. Ora, come giustamente rilevato dai giudici di prime cure, se effettivamente l'alluce destro dovesse essere stato colpito da un sasso, la ferita incriminata e, di conseguenza, l'infezione avrebbero dovuto, con ogni verosimiglianza, essere localizzate sul dorso dello stesso e non sulla parte inferiore. Per contro, l'individuazione dell'infetto sulla parte inferiore dell'alluce ben spiega la tesi posta a fondamento del giudizio impugnato, secondo cui le scarpe strette da montagna, unitamente all'azione di sfregamento da esse provocata e alla conseguente formazione di vesciche, sarebbero all'origine dell'infezione. 
4.2 In tali condizioni, e per quanto detto al consid. 3.2, questo Tribunale può condividere la conclusione dei primi giudici che hanno ritenuto poco probabile una penetrazione dei batteri responsabili dell'infetto all'interno del corpo del ricorrente attraverso una ferita vera e propria. La formazione di vesciche costituendo piuttosto un evento banale e senza importanza particolare, riscontrabile quotidianamente, viene a mancare il requisito del fattore esterno (straordinario). Di conseguenza, a ragione l'autorità giudiziaria cantonale ha negato l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge. 
5. 
Manifestamente infondata è quindi la censura di pretesa violazione del diritto di essere sentito per non avere il ricorrente asseritamente avuto la possibilità di esprimersi sulla fattispecie prima della resa della decisione 23 agosto 2001 della Allianz. A prescindere dal fatto che l'assicuratore opponente si è fondato sulla descrizione dei fatti resa direttamente o indirettamente dallo stesso ricorrente e che gli atti all'inserto documentano, sotto forma di nota interna dell'assicuratore infortuni, l'avvenuta audizione di C.________ la mattina stessa del 23 agosto 2001, giova ricordare a quest'ultimo che l'art. 30 cpv. 2 lett. b PA - applicabile per analogia anche agli altri assicuratori LAINF che non siano l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (RAMI 1992 no. U 152 pag. 196) - non impone all'autorità amministrativa di sentire le parti prima di prendere una decisione impugnabile mediante opposizione. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 6 aprile 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: