Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
4C.332/2001 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
20 marzo 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett e Ramelli, supplente. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
Visto il ricorso per riforma del 16 ottobre 2001 presentato da A.________, attrice, patrocinata dall'avv. Leonardo Delcò, Lugano, contro la sentenza emanata il 13 settembre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone a B.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni, Bellinzona, in materia di contratto di lavoro (risoluzione immediata per cause gravi); 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- A.________ ha lavorato alle dipendenze del medico dentista dott. B.________ dal 1° marzo 1997 al 14 ottobre 1999, quale infermiera odontoiatrica. 
 
Il 14 ottobre 1999, nel corso di una discussione sorta a causa della mancata registrazione dell'acconto versato da un paziente, il medico ha dato a A.________ un colpo sulla testa con le nocche della mano. Ancora lo stesso giorno, essa ha lasciato l'impiego e inviato una lettera di licenziamento con effetto immediato. 
 
B.- Nel febbraio 2001 A.________ e la Cassa disoccupazione OCST si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna del dott. B.________ al pagamento di fr. 18'825.--, oltre interessi. Questa somma si componeva di: fr. 10'200.-- per salario da ottobre a dicembre 1999, fr. 1700.-- di tredicesima pro-rata, fr. 
425.-- per vacanze non godute, fr. 5000.-- almeno per risarcimento del danno e fr. 1500.-- di spese legali. Avversate le istanze, in via riconvenzionale il convenuto ha chiesto il pagamento di fr. 6600.-- per il danno derivatogli dalla partenza improvvisa e ingiustificata dell'attrice. 
 
Con sentenza del 19 giugno 1991 il Pretore, negata l'esistenza di cause gravi, atte a giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro, ha ammesso, a carico di B.________, un obbligo di pagamento di complessivi fr. 2861.--, pari al salario dovuto sino al momento in cui l'attrice ha abbandonato il posto di lavoro, un'indennità per i giorni di vacanza non goduti e la quota della tredicesima. 
Il giudice ha poi riconosciuto al convenuto un'indennità per il pregiudizio patito a causa della partenza ingiustificata dell'attrice, pari a un quarto del di lei salario, ovvero fr. 850.--. L'istanza della Cassa disoccupazione è stata infine respinta siccome concernente il periodo successivo alla disdetta, per il quale nulla è dovuto. 
 
L'appello interposto da A.________ contro questo giudizio è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 13 settembre 2001. 
 
C.- Il 16 ottobre 2001 essa ha quindi presentato al Tribunale federale un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della sentenza impugnata e, di conseguenza, l'integrale accoglimento delle sue pretese e la reiezione di quelle avversarie. 
 
Con risposta del 23 novembre 2001 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Chiamato a statuire quale autorità di riforma, il Tribunale federale fonda la sua pronunzia sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; cfr. DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252), a meno che venga invocata - conformemente ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG - la violazione di disposizioni federali in materia di prove, una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine) o, infine, la necessità di completare i fatti a norma dell'art. 64 OG (DTF 126 III 59 consid. 2a). 
 
 
Ritenuto che, in concreto, l'attrice non allega nessuna di queste eccezioni - comunque non realizzate - ai fini del suo giudizio il Tribunale federale si fonderà sulla fattispecie risultante dalla decisione cantonale. 
 
2.- La Corte cantonale ha accertato che, al momento dei fatti, il convenuto stava rimproverando l'attrice per la mancata registrazione di un acconto, dimenticanza che si era già verificata altre volte. È stato inoltre appurato che il colpo inferto era di lieve intensità, tant'è che l'attrice stessa si è lamentata soprattutto della sofferenza morale cagionatale. In queste circostanze, pur riconoscendo l'inammissibilità del comportamento del convenuto, i giudici ticinesi ne hanno relativizzato la gravità e hanno concluso che - benché l'attrice possa avere vissuto la situazione in maniera estremamente negativa - dal punto di vista oggettivo il gesto incriminato non può essere considerato così ingiurioso e violento da compromettere definitivamente la relazione di fiducia fra le parti ed impedire la continuazione del rapporto di lavoro sino al prossimo termine di disdetta ordinario. Donde la reiezione dell'appello. 
 
3.- L'attrice contesta la valutazione della fattispecie contenuta nella sentenza impugnata e propone che la stessa venga modificata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, l'azione volta all'incasso di fr. 
18'825.--. 
 
Il suo allegato si presenta però confuso e, a tratti, di difficile lettura. Essa sostiene ripetutamente che il carattere "dogmatico" della sentenza impugnata le impedirebbe di proporre argomenti precisi. A suo modo di vedere, inoltre, il comportamento del convenuto avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto dell'evoluzione in corso quanto ai diritti della personalità e del corpo. D'un canto, rimprovera all'autorità cantonale di non aver dato sufficiente peso agli aspetti soggettivi e, dall'altro, afferma che quelli oggettivi - in particolare la scarsa intensità del colpo e il carattere isolato del gesto - non possono essere decisivi, perché ad essere determinante è "il fatto in sé". Considerata sotto questo profilo, la sua decisione di lasciare immediatamente il posto di lavoro appare giustificata. 
 
4.- Giovi anzitutto rammentare che durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1999 l'attrice ha beneficiato di un'indennità di disoccupazione di complessivi fr. 
5867. 95. Fino a concorrenza di questa cifra le pretese contro il datore di lavoro sono dunque passate alla Cassa di disoccupazione, la quale è subingredita nei diritti della dipendente in forza dell'art. 29 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837. 0). 
 
Ne discende che all'attrice difetta la legittimazione ad agire per questo importo. 
 
5.- Per quanto concerne la questione della rescissione immediata del contratto di lavoro, occorre invece rilevare che l'attrice nemmeno indica quale norma o principio del diritto federale sarebbe stato violato; la menzione generica degli "art. 1 e seguenti, 319 seguenti CO" non è certamente sufficiente (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG), né tantomeno è ammissibile il rinvio agli scritti presentati dinanzi alle autorità cantonali (DTF 126 III 198 consid. 1d). Dall'insieme delle sue argomentazioni si può nondimeno inferire ch'essa intende prevalersi della violazione dell' art. 337 CO, avendo - a suo modo di vedere - il Tribunale d'appello a torto negato l'esistenza di una causa grave di licenziamento immediato. 
a) Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO sia il datore di lavoro che il lavoratore possono, in ogni tempo, recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata grave, ai sensi della definizione legale, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO). 
 
 
In quanto provvedimento straordinario ed estremo, la risoluzione immediata va ammessa con riserva. Secondo la giurisprudenza, un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti - presupposto essenziale di un rapporto di lavoro - o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una "mancanza grave". Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento. Quando si parla di "mancanza" si intende la violazione di un obbligo assunto contrattualmente (DTF 127 III 351 consid. 4a pag. 353 con numerosi rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali). 
 
b) L'art. 328 cpv. 1 CO impone al datore di lavoro il rispetto e la protezione della personalità del lavoratore. 
La violazione di quest'obbligo, che ha carattere accessorio, comporta, di regola, la possibilità di disdire il contratto per il prossimo termine ordinario; solo una lesione grave della personalità giustifica la rescissione immediata per cause gravi, ex art. 337 CO (Engel, Contrats de droit suisse, Berna 2000, pag. 338 n. 1 e pag. 378; Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 337 CO; Rehbinder in: Basler Kommentar, n. 14.4 ad art. 328 CO; Claudia Camastral, Grundrechte im Arbeitsverhältnis, Zurigo 1996, pag. 49 in fine). 
Essendo l'integrità fisica una componente importante della personalità, le vie di fatto - sanzionate dall' art. 126 CP - vengono spesso citate fra le cause gravi suscettibili di giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro (cfr. Engel, op. cit. , pag. 378). 
 
c) In concreto, appare pertanto opportuno esaminare brevemente il comportamento del convenuto sotto il profilo del diritto penale. 
 
Nella DTF 117 IV 14 consid. 2 la Corte di cassazione del Tribunale federale ha mutato la propria giurisprudenza concernente l'art. 126 CP. Sino ad allora il reato poteva considerarsi realizzato solo se la vittima aveva provato un dolore fisico. Dopo il cambiamento deve invece ritenersi via di fatto ogni lesione dell'integrità fisica, anche non dolorosa, che ecceda quanto si presume essere tollerabile secondo l'uso corrente e le abitudini sociali, a condizione che non comporti né un danno corporale né un pregiudizio alla salute (in quest'ultima eventualità si tratterebbe infatti di reati più gravi). A titolo di esempio la Corte di cassazione penale ha menzionato sberle, pugni, calci, forti colpi dati con mani e gomiti, il lancio di oggetti di un certo peso o di liquidi o, ancora, l'arruffare una pettinatura curata; tra i comportamenti che non costituiscono vie di fatto ha invece citato l'innocua spintarella data nella ressa d'attesa di una sciovia (su questo tema cfr. anche Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, pag. 89 segg.). 
 
Il colpo all'origine della presente vertenza non può essere considerato un gesto innocuo o scherzoso; è stato infatti accertato che il convenuto stava rimproverando l'attrice per l'errore commesso nella registrazione dei pagamenti. Orbene, le consuetudini sociali odierne non ammettono certamente che un medico-dentista possa redarguire l'infermiera odontoiatrica alle sue dipendenze colpendola alla testa, sia pure in modo leggero. Gli argomenti in questo senso esposti nell'allegato ricorsuale, con riferimento all'evoluzione della protezione della personalità in ambito professionale, possono dunque essere condivisi. È pertanto probabile - senza che sia necessario dare una risposta definitiva al quesito - che il comportamento del convenuto sia costitutivo del reato previsto all'art. 126 cpv. 1 CP
 
d) Gia si è detto che, per assurgere a causa grave ai sensi dell'art. 337 CO, la via di fatto - così come le altre forme di lesione dei diritti della personalità del lavoratore - deve raggiungere una certa intensità (cfr. anche Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 10 ad art. 337 CO). 
 
Sull'esistenza di una "causa grave" il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto edell' equità (art. 4 CC). Egli deve quindi prendere in considerazione tutti gli elementi del caso specifico, segnatamente la posizione e la responsabilità del dipendente, il genere e la durata del rapporto di lavoro, così come la natura e la portata delle infrazioni in questione. Per giurisprudenza invalsa, il Tribunale federale esamina con riserbo l' esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento o si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. 
Non solo. Il Tribunale federale sanziona le decisioni rese in virtù di un tale potere d'apprezzamento unicamente quando esse sfociano in un risultato manifestamente ingiusto o in un'iniquità scioccante (DTF 127 III 351 consid. 4a pag. 354 con rinvii). 
 
 
 
e) Nel caso in rassegna, pur definendo scorretto e inammissibile il comportamento del convenuto, i giudici cantonali hanno escluso di poterlo considerare una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO. Ai fini della loro valutazione essi hanno tenuto conto della scarsa intensità del colpo inferto, del suo carattere isolato, della connessione con una mancanza dell'attrice, dell'assenza d'indizi di recidiva e del pentimento dimostrato dal convenuto. L'autorità ticinese ha altresì negato rilievo ai ritmi di lavoro "serrati" dello studio, asseverati dall'attrice, precisando che questi potrebbero tutt'al più spiegare la reazione "impulsiva" dell'attrice e non l'impossibilità di proseguire nel rapporto di lavoro. Alla luce di tutto quanto appena esposto, i giudici del Tribunale d'appello hanno concluso che il gesto del convenuto, anche se grave, non era tale da impedire all'attrice la prosecuzione del contratto sino al prossimo termine ordinario di disdetta. 
 
Queste considerazioni - seppur esposte in modo succinto - sono fondate su elementi di fatto pertinenti. L'attrice non formula d'altro canto critiche precise a questo proposito; non rimprovera ai giudici di avere dimenticato fatti importanti né di essersi riferiti a circostanze senza rilievo. Il "fatto in sé", sulla cui importanza ella insiste, non può avere una portata assoluta, poiché dottrina e giurisprudenza esigono che l'atto suscettibile di costituire causa grave ai sensi dell'art. 337 CO sia inserito e valutato nel contesto specifico del caso concreto. Certo, il gesto del convenuto è segno di poco rispetto nei confronti dell'attrice e si situa al limite della causa grave. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze evidenziate nella sentenza impugnata, il risultato cui è giunto il Tribunale d' appello non appare scioccante. 
 
f) Non essendo riunite le condizioni necessarie per il riesame - da parte del Tribunale federale - dell'apprezzamento dell'autorità cantonale, la censura concernente la violazione dell'art. 337 CO risulta infondata. 
 
6.- Per i motivi che precedono il ricorso per riforma dev'essere respinto. 
 
Non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). L'attrice dovrà tuttavia versare al convenuto un'indennità per spese ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; DTF citato consid. 5c). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso per riforma è respinto e, di conseguenza, la sentenza impugnata viene confermata. 
 
2. Non si preleva tassa di giustizia. L'attrice rifonderà al convenuto fr. 2500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 marzo 2002 MDE 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,