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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1012/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Maria Galliani, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Violenza carnale, ripetuto sequestro di persona, rapimento, arbitrio, diritto di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 maggio 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 28 marzo 2014 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole dei reati di violenza carnale, tentata coazione sessuale, sequestro di persona e rapimento, commessi il 27 giugno 2010 nei confronti di B.________, con la quale intratteneva una relazione. Egli è stato per contro prosciolto dalle imputazioni di sequestro di persona e rapimento riguardo a un altro punto dell'atto di accusa, nonché di lesioni semplici. È quindi stato condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed a versare all'accusatrice privata fr. 20'000.-- a titolo di riparazione del torto morale. La Corte di primo grado ha inoltre riconosciuto, nel principio, il risarcimento del danno e delle spese legali, rinviando l'accusatrice privata al foro civile per la relativa quantificazione. 
 
B.   
Con sentenza del 21 maggio 2015 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto sia l'appello dell'imputato sia l'appello incidentale del Procuratore pubblico contro il giudizio di primo grado. Ha dichiarato A.________ autore colpevole di violenza carnale, di sequestro di persona e rapimento (per entrambi i punti dell'atto di accusa), prosciogliendolo invece dalle imputazioni di tentata coazione sessuale e di lesioni semplici. La Corte cantonale ha ridotto la pena detentiva a tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Ha per il resto sostanzialmente confermato il giudizio della prima istanza. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di proscioglierlo da tutte le imputazioni, di respingere l'appello incidentale del Procuratore pubblico e di ordinare il dissequestro di tutto quanto posto sotto sequestro. Postula inoltre che gli sia riconosciuta un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP e che gli oneri processuali di entrambe le istanze cantonali siano posti a carico dello Stato. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati alla Corte cantonale per una nuova decisione sulla base delle considerazioni del Tribunale federale. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state sostanzialmente disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Con riferimento alle questioni pregiudiziali, il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito per il fatto che la Corte cantonale non ha disposto la trascrizione dattiloscritta della cartella clinica manoscritta dello psichiatra dott. C.________ e degli appunti (pure manoscritti) della psicologa D.________. Sostiene che questi documenti sarebbero soltanto parzialmente leggibili e non avrebbero quindi potuto essere sottoposti ad un perito di parte per essere esaminati. Secondo il ricorrente, la CARP avrebbe inoltre dovuto accogliere la sua richiesta di rinviare, o subordinatamente sospendere, il dibattimento al fine di meglio visionare tali appunti e di sottoporli ad un parere specialistico.  
 
2.2. La Corte cantonale ha ritenuto non necessaria la trascrizione delle note dello psichiatra e della psicologa della vittima. Ha ribadito che, come già esposto in due sue precedenti ordinanze, gli scritti dei due terapeuti erano leggibili, pur con le maggiori difficoltà che comporta la lettura di documenti manoscritti rispetto a quelli dattiloscritti. Ha ritenuto che, quand'anche alcune parole non fossero di facile interpretazione, i testi erano utilizzabili nei loro punti principali, tant'è che il difensore vi ha fatto precisi riferimenti nella sua arringa. In questa sede, il ricorrente si limita a ribadire genericamente la sua richiesta di trascrizione dattiloscritta, ma non spiega in quali specifici punti i manoscritti non sarebbero leggibili. In particolare, non indica le pagine delle note o le date delle consultazioni che sarebbero indecifrabili e che potrebbero essere di rilievo per l'esito del giudizio. Il ricorrente disattende inoltre che agli atti è pure stato ammesso un riassunto dattiloscritto degli appunti redatto dalla psicologa, il quale poteva essere utile alla loro comprensione. D'altra parte, riguardo alla personalità della vittima, la Corte cantonale non si è fondata su tali note, ma ha piuttosto richiamato le dichiarazioni dei terapeuti rilasciate nel corso del procedimento penale. Il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni le suddette dichiarazioni ed eventualmente i punti essenziali dei manoscritti non sarebbero sufficienti per valutare la personalità di B.________ (cfr., sulle esigenze di motivazione del gravame, DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4).  
 
2.3. Quanto alla domanda di rinvio del dibattimento d'appello per meglio visionare gli appunti della psicologa D.________, la Corte cantonale ha respinto la richiesta, rilevando che i documenti sono giunti al difensore il 20 aprile 2015, quindi tre giorni prima dell'inizio del processo, la cui fase istruttoria si è protratta sino al 4 maggio 2015, con delle interruzioni dal 28 aprile al 3 maggio 2015. La CARP ha considerato che gli appunti non erano voluminosi e che il tempo a disposizione era sufficiente per esaminarli ed eventualmente sottoporli ad un esperto di parte.  
Il ricorrente adduce che la durata del dibattimento era inizialmente prevista per soli due giorni, con un giorno di riserva; né sarebbe stata prevedibile l'interruzione dal 28 aprile al 3 maggio 2015, disposta soltanto il 27 aprile 2015. Egli sostiene che sette giorni (di cui solo cinque lavorativi) sarebbero stati insufficienti per esaminare gli appunti e sottoporli ad un esperto, tanto più che occorreva anche preparare l'arringa. Tuttavia, con questa argomentazione il ricorrente non sostanzia un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento della CARP nel respingere la richiesta di rinvio del dibattimento. Egli si fonda infatti, a torto, sulla disponibilità di soli sette giorni, omettendo di considerare il periodo di interruzione del dibattimento comunque utilizzabile per eventualmente approfondire gli appunti in questione. 
 
2.4. Richiamando la necessità di sottoporre i citati appunti ad un parere specialistico e ribadendo la richiesta di una perizia scientifica sulla credibilità della vittima, il ricorrente mette sostanzialmente in dubbio l'affidabilità delle dichiarazioni da lei rilasciate. La CARP ha reputato superflue le prove prospettate dal ricorrente, ritenendo che agli atti erano già disponibili tutti gli elementi per valutare compiutamente la credibilità delle parti. Ha quindi respinto le prove sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, esaminando in modo approfondito tali elementi nel merito del suo giudizio. La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce infatti all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii). La valutazione della credibilità delle parti concerne il merito del giudizio e sarà pertanto esaminata nel seguito, nella misura in cui le relative censure ricorsuali adempiono le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
3.  
 
3.1. Sempre nell'ambito degli aspetti pregiudiziali, il ricorrente critica la mancata audizione del dott. E.________ e del dott. F.________, di cui ha prodotto due pareri nel procedimento d'appello. La Corte cantonale ha ammesso l'acquisizione agli atti dei pareri, rifiutando però la richiesta di interrogare i medici. Ha ritenuto il loro esame in sede dibattimentale superfluo per il giudizio, esaminando comunque puntualmente le loro prese di posizione scritte e gli aspetti sollevati, vale a dire gli asseriti problemi di erezione del ricorrente e la sua personalità. Sarebbe pertanto spettato al ricorrente dimostrare, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni le considerazioni esposte al riguardo dai giudici cantonali sarebbero manifestamente insostenibili e un interrogatorio dei medici al dibattimento avrebbe potuto mutare l'esito della sentenza.  
 
3.2. Il ricorrente ribadisce inoltre la richiesta di richiamare dall'assicurazione gli annunci d'infortunio e i rapporti relativi agli incidenti della vittima a seguito del suo consumo eccessivo di alcool. La questione concerne nuovamente l'apprezzamento anticipato dell'irrilevanza della prova. Come rettamente rilevato dalla precedente istanza, è incontestata la circostanza secondo cui, prima dei fatti incriminati, a seguito degli abusi etilici l'accusatrice privata è caduta in più occasioni, ferendosi. Il ricorrente non sostanzia al riguardo arbitrio alcuno e non rende quindi nemmeno ravvisabile una violazione del suo diritto di essere sentito in relazione con il diniego del richiamo dei documenti assicurativi. In simili condizioni, la prova può essere ritenuta superflua, siccome riguarda fatti già dati per accertati.  
 
3.3. Egli critica poi la mancata estromissione dall'incarto di appunti manoscritti da lui redatti e destinati al suo primo difensore, che aveva in seguito rinunciato al mandato. La Corte cantonale ha estromesso una lettera datata 28 giugno 2010, chiaramente indirizzata al proprio legale, ma non gli appunti che apparivano come semplici note e non come scritti destinati all'avvocato. In questa sede, il ricorrente sostiene che anche gli appunti avrebbero dovuto essere estromessi dall'incarto, trattandosi di comunicazioni tra l'imputato e il difensore. Non sostanzia tuttavia un interesse giuridicamente protetto, pratico ed attuale a contestare dinanzi al Tribunale federale la mancata estromissione del documento (cfr. DTF 136 I 274 consid. 1.3 e rinvii). Egli non dimostra in-fatti di avere subito un pregiudizio dal fatto che gli appunti sono rimasti nell'incarto, in particolare perché sarebbero stati considerati quale elemento a suo carico nell'ambito del giudizio di colpevolezza. Questa circostanza non è del resto ravvisabile in concreto. La questione riveste quindi una portata essenzialmente teorica e non deve essere esaminata oltre.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere ritenuto i suoi cambiamenti di versione relativi al primo incontro con la vittima (all'inizio del 2010) alla stregua di indizi della sua scarsa affidabilità. Tali puntualizzazioni sono state ravvisate nel fatto ch'egli non avrebbe più parlato ai dibattimenti di una donna poco lucida, ma piuttosto un po' aggressiva nei confronti dell'amico del ricorrente presente in quell'occasione, come pure nella circostanza secondo cui egli non avrebbe avuto in quel primo incontro un rapporto sessuale completo, ma soltanto un avvio, non portato a termine per i suoi problemi fisici. Secondo il ricorrente si tratterebbe di aspetti ritenuti marginali dalla stessa CARP, che non costituirebbero cambiamenti di versione, ma semplici precisazioni, peraltro nemmeno smentite dalle dichiarazioni dell'accusatrice privata.  
 
4.2. La questione della credibilità delle parti è stata valutata dalla CARP essenzialmente con riferimento alla descrizione dei fatti incriminati, avvenuti il 27 giugno 2010 (cfr. sentenza impugnata, pag. 59 segg., pag. 110 segg.). Al riguardo, i precedenti giudici hanno ritenuto credibile la versione della vittima, rilevando altresì ch'essa risultava confortata da numerosi elementi oggettivi e dalle dichiarazioni dei testimoni. Le esposte puntualizzazioni del ricorrente, riguardanti l'inizio della relazione di coppia (cinque mesi prima dei reati), non hanno per contro assunto un peso decisivo per il giudizio di colpevolezza. La questione di sapere se esse costituiscano cambiamenti di versione o semplici precisazioni non riveste quindi un'importanza determinante per l'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). La censura non è di conseguenza idonea a fare ritenere arbitraria la conclusione della CARP che, con particolare riferimento alle dichiarazioni relative allo svolgimento dei fatti rilevanti oggetto del procedimento penale, ha ritenuto credibile la vittima (non per contro il ricorrente). In tali circostanze, asserendo che le citate puntualizzazioni non permetterebbero di sminuire la sua affidabilità, il ricorrente non dimostra che la decisione impugnata, basata su una valutazione complessiva, sarebbe arbitraria nel suo risultato (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).  
 
4.3. Nelle pagine da 59 a 69 del gravame, il ricorrente si esprime ancora sugli inizi della relazione sentimentale e sulla vita sessuale della coppia. Si limita tuttavia a ripercorrere determinati passaggi del giudizio impugnato, adducendo puntualizzazioni e critiche di carattere generale all'indirizzo della Corte cantonale, rimproverandole di avere disapprovato la sua linea difensiva. Evidenzia in particolare i comportamenti disinibiti dell'accusatrice privata in materia sessuale e il fatto che al dibattimento di appello avrebbe mostrato una certa reticenza ad ammetterli. Contesta la spiegazione data quale possibile dai giudici cantonali, che l'hanno ritenuta giustificabile per il tempo trascorso, il lavoro di recupero della stabilità emotiva e con la maggiore difficoltà ad ammettere i propri problemi di fronte a una Corte composta di dieci persone piuttosto che in un interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente. Il ricorrente non fa tuttavia valere che al dibattimento d'appello determinate dichiarazioni dell'accusatrice privata sarebbero manifestamente in contrasto con altre rilasciate in occasione di precedenti verbali d'interrogatorio e non sostanzia quindi arbitrio alcuno.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente contesta la credibilità dell'accusatrice privata sostenendo che la CARP a torto avrebbe ritenuto irrilevanti le sue contraddittorie e incongruenti dichiarazioni e si sarebbe espressa senza avere alcuna qualifica su questioni di natura medica. Richiamando le sentenze pubblicate in DTF 129 I 49 e in DTF 128 I 81 e la sentenza 6B_539/2010 del 30 maggio 2011 (in: SJ 2012 I pag. 293), il ricorrente sostiene che la precedente istanza non avrebbe esaminato le dichiarazioni della vittima in modo conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale. Rimprovera in particolare ai giudici cantonali di avere omesso di verificare preliminarmente se l'accusatrice privata poteva rilasciare le dichiarazioni contro di lui anche in assenza di un vissuto reale. A suo dire, oltre alla versione della vittima, esisterebbero ipotesi alternative altrettanto plausibili, come per esempio quella, da lui addotta a conclusione delle sue argomentazioni, di una possibile distorsione cognitiva dell'interessata.  
 
5.2. Il richiamo delle citate decisioni non è pertinente, giacché esse si riferiscono alla valutazione di una perizia psicologica sulla credibilità di una testimonianza. In concreto una simile perizia non è stata eseguita e la credibilità della vittima è stata valutata dai giudici cantonali in modo autonomo sulla base dell'insieme degli elementi disponibili. Tale esame compete infatti innanzitutto al giudice, che è tenuto a fare capo a rapporti peritali soltanto quando circostanze particolari lo giustificano (DTF 129 I 49 consid. 4). Il generico richiamo del ricorrente ai principi metodologici applicabili alle perizie di credibilità non rende pertanto ravvisabile arbitrio alcuno nella fattispecie. Né è sufficiente prospettare  "un'altra ipotesi alternativa altrettanto plausibile", non risultando arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare teoricamente in linea di conto. Per motivare una violazione dell'art. 9 Cost. non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii; 129 I 8 consid. 2.1).  
 
6.  
 
6.1. Sempre con riferimento alla credibilità dell'accusatrice privata, alle pagine da 26 a 59 del ricorso, il ricorrente contesta il giudizio cantonale evidenziando la personalità emotivamente instabile dell'accusatrice privata (disturbo borderline), il suo ripetuto abuso di alcool e il consumo di cocaina. Rimprovera in sostanza alla CARP di avere ritenuto ininfluenti tali aspetti, nonostante il contenuto dei referti specialistici in senso contrario, considerando a torto come generici e teorici i rapporti dei propri consulenti.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Tuttavia, sia il disturbo di tipo borderline dell'accusatrice privata sia il suo alcolismo e il suo consumo di cocaina (quest'ultimo comunque limitato a poche occasioni isolate nel 2010) sono stati riconosciuti e presi in considerazione dalla Corte cantonale, la quale si è confrontata in modo approfondito con la sua personalità. Ha rilevato che dalle testimonianze dello psichiatra dott. C.________ e della psicologa D.________ emergeva una personalità in linea con quella risultante dalla lettura dei vari verbali d'interrogatorio dell'accusatrice privata e con quella che la CARP medesima ha potuto direttamente constatare all'audizione in sede di dibattimento d'appello. Ha quindi escluso l'esistenza di elementi caratteriali oggettivi idonei a mettere in discussione la valenza delle sue dichiarazioni. La CARP ha altresì esaminato in maniera precisa ed articolata la questione dell'incidenza dell'alcool assunto la sera dei fatti, vagliando in tale contesto i pareri dei consulenti di parte e spiegando le ragioni per cui essi non fornivano elementi concreti idonei ad inficiare la credibilità della vittima (cfr. sentenza impugnata, pag. 142 segg.). Ha negato che la sua ricostruzione degli eventi potesse essere viziata da un'errata lettura dei fatti, da ricordi falsati o da allucinazioni causate dall'abuso di alcool associato ai farmaci assunti e ai suoi problemi psicologici. Ha rilevato che B.________ non era in quel momento tanto ubriaca da non riuscire a capire cosa stesse succedendo, da collocare cronologicamente il rapporto sessuale in maniera errata o da essersi creata una storia di violenza sessuale completamente disconnessa dalla realtà.  
La Corte cantonale ha segnatamente considerato che la vittima aveva acquisito una certa assuefazione al consumo di alcool e di medicamenti, sicché gli effetti di tali sostanze su di lei erano diversi rispetto alle persone che normalmente non ne fanno uso. Ha inoltre accertato che quella sera non aveva mescolato bevande alcoliche, limitandosi a bere del vino rosso senza combinarlo con superalcolici. La precedente istanza al riguardo si è fondata sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente, che aveva riconosciuto come in quell'occasione la vittima non aveva bevuto molto; il suo comportamento era rimasto entro i limiti e non presentava segni di annebbiamento mentale, essendo riuscita a percorrere, senza cadere nonostante i tacchi alti, il tratto fino all'autovettura, nonché le scale dell'appartamento ed a sostenere sia in auto sia in cucina, per circa un'ora, una normale conversazione. A sostegno di ciò la Corte cantonale ha richiamato le deposizioni dei testi G.________ e H.________, i quali avevano riferito che la vittima aveva certo bevuto, ma non era completamente ubriaca, non barcollava e parlava normalmente. Ha inoltre rilevato che i messaggi scritti dall'accusatrice privata a I.________ il mattino del 27 giugno 2010, a partire dalle 08:25, non denotavano alcun tipo di annebbiamento mentale: l'amica stessa ha riferito di averla sentita spaventata, ma perfettamente in grado di formulare le proprie richieste. I giudici cantonali hanno poi ritenuto che lo stato di lucidità risultava anche dal suo comportamento al momento della sveglia, programmando la modalità migliore per avvertire la polizia, fingendo di fare colazione lasciando scorrere l'acqua del lavandino e strusciando il sacchetto del pane per non destare sospetti nel ricorrente. Hanno altresì richiamato il contenuto della registrazione della telefonata alla centrale di polizia, il fatto che gli agenti intervenuti non hanno notato sintomi di ebrietà, nonché la deposizione nello stesso senso della dott. J.________ che ha accolto la vittima al pronto soccorso alle ore 09:36. La Corte cantonale ha ritenuto che sulla base di queste prove non vi erano elementi che permettessero anche solo di ipotizzare che l'accusatrice privata, sulla scorta di un'alterazione delle sue capacità percettive o mnemoniche dovuta all'abuso di alcool, avesse potuto fornire, in buona fede o meno, una versione dei fatti fallace: le sue dichiarazioni sono state considerate come lineari e dettagliate, prive di vuoti mnemonici e pertanto credibili, al punto da potere escludere con certezza un'alterazione della realtà da parte dell'interessata. 
 
6.2.2. Il ricorrente non si confronta puntualmente, con una motivazione specifica conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, con tali accertamenti e valutazioni, esposti dalla Corte cantonale ai considerandi da 87 a 95 del giudizio impugnato. Non spiega, con chiarezza e precisione, perché sarebbero in evidente contrasto con gli atti o manifestamente insostenibili e di conseguenza arbitrari, ma si limita a criticare in modo appellatorio il giudizio impugnato, esponendo il proprio diverso parere, riportando stralci di verbali d'interrogatorio, passaggi dei rapporti dei suoi consulenti, estratti di foglietti illustrativi di medicamenti. Né egli si confronta con l'insieme degli elementi considerati dalla Corte cantonale, dimostrando l'arbitrarietà della conclusione secondo cui le dichiarazioni della vittima erano credibili.  
Il ricorrente insiste sui pareri dei propri consulenti, che sarebbero a suo dire fondati su dati concreti ed oggettivi e non permetterebbero di ritenere la versione della vittima più plausibile rispetto a quella da lui fornita. Sarebbe a suo avviso  "incontestabile che il racconto di B.________ in merito alla presunta e contestata violenza sessuale non ha trovato riscontro negli atti di causa". Rimprovera inoltre alla vittima un  "concreto comportamento tendente al contrasto, alla provocazione e alla vendetta". Il ricorrente disattende tuttavia che i suoi consulenti non hanno eseguito un esame clinico della vittima e delle sue capacità percettive, che i loro pareri si fondano sull'esame di quella parte dell'incarto da lui sottopostagli, che la prospettata distorsione cognitiva non è stata accertata e che non vi sono nemmeno accertamenti vincolanti relativi a un preteso comportamento "di provocazione e vendetta". Omette inoltre di considerare che il giudizio sulla credibilità dell'accusatrice privata è fondato non soltanto sulle sue dichiarazioni, costanti, coerenti e lineari nei vari verbali (diversamente da quelle del ricorrente), ma anche sulla circostanza che le stesse erano confortate da altri elementi, quali le deposizioni di testimoni, i riscontri medici delle lesioni subite, le lacerazioni degli indumenti e la rottura dell'orologio da polso.  
 
6.3. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio per essersi fondata sullo scritto del 2 maggio 2015 dello psichiatra dott. C.________ che, esprimendosi sul parere del consulente della difesa dott. K.________, avrebbe precisato come l'accusatrice privata non era affetta da etilismo cronico, bensì da un abuso compulsivo episodico di etile. Adduce poi che questa considerazione sarebbe sprovvista di un supporto probatorio e contrasterebbe con quanto attestato dalla psicologa D.________, che aveva rilevato un abuso  "quotidiano" di alcool.  
Contrariamente all'opinione del ricorrente, le dichiarazioni dello psichiatra non possono essere ritenute destituite di fondamento probatorio, ove solo si consideri che il medico aveva in cura l'accusatrice privata dal 2009 e pertanto ne conosceva bene lo stato di salute. D'altra parte, nemmeno la psicologa D.________, nel verbale d'interrogatorio citato dal ricorrente, ha parlato di etilismo cronico. Ha sì accennato ad un abuso di alcool che si produceva quotidianamente la sera, riferendosi però unicamente al periodo da aprile-maggio 2010, fino al momento dei fatti (27 giugno 2010). Non vi sono quindi contraddizioni manifeste tra le dichiarazioni dei medici curanti relativamente ai problemi alcolici della vittima. 
La Corte cantonale ha peraltro accertato che al momento dei fatti, ma già da tempo e in maniera sempre più frequente, l'accusatrice privata faceva uso smodato di bevande alcoliche e che tali eccessi erano limitati alle ore serali e notturne, conducendo di giorno una vita sociale e lavorativa normale. Il ricorrente non si confronta specificatamente con questo accertamento, non censurato d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è quindi infondata. 
 
6.4. Egli sostiene che la CARP sarebbe incorsa nell'arbitrio perché avrebbe accertato la lucidità mentale dell'accusatrice privata al momento dei fatti fondandosi solo sulla circostanza che, rientrando dalla grigliata presso il dott. G.________, era riuscita a camminare senza cadere ed a sostenere una normale conversazione. Rimprovera inoltre alla precedente istanza di non avere considerato che, dopo avere lasciato la casa del dott. G.________, l'accusatrice privata ha ancora consumato alcool, bevendo con lui la bottiglia di vino sottratta alla festa.  
In realtà, la Corte cantonale ha escluso una percezione alterata della realtà da parte della vittima, fondandosi come visto su una serie di elementi valutati globalmente (cfr. consid. 6.2). In particolare ha pure ricordato che il ricorrente stesso aveva riconosciuto come quella sera la compagna non aveva bevuto molto. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la CARP ha anche tenuto conto del fatto che, dopo il rientro dalla festa presso il dott. G.________, la vittima aveva ancora assunto dell'alcool, accertando tuttavia che si trattava al massimo di un paio di bicchieri di vino (sempre rosso). Questo accertamento corrisponde sostanzialmente a quanto dichiarato anche dal ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 65). Esso non è censurato d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze e risulta quindi vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
7.  
 
7.1. Alle pagine da 70 a 75 del gravame il ricorrente espone delle risultanze dell'inchiesta che confermerebbero a suo dire la credibilità della sua versione. Sostiene che agli agenti della polizia, l'accusatrice privata sarebbe stata annunciata come vittima di un'aggressione e non di una violenza carnale o di una tentata coazione. Questa circostanza sarebbe stata ignorata dalla CARP, che avrebbe pure ammesso a torto la lucidità della vittima, allorquando il rapporto della polizia attesterebbe per contro uno stato di forte agitazione. Evidenzia il fatto che la visita ginecologica non avrebbe rilevato lesioni riconducibili ad una violenza carnale, mentre la documentazione fotografica sarebbe stata allestita soltanto il 28 giugno 2010, in occasione della visita medico-legale con la collaborazione del dott. L.________, le cui conclusioni non avvalorerebbero la versione della vittima.  
 
7.2. Con queste argomentazioni generiche, il ricorrente si limita ad esporre in maniera appellatoria la propria opinione, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato spiegando, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in cosa consisterebbe l'arbitrio. La CARP ha infatti riportato nel proprio giudizio i punti principali del rapporto del perito giudiziario, secondo cui il complesso dei fatti è compatibile con una congiunzione carnale violenta, pur non essendovi prova scientifica del momento in cui è avvenuta la colluttazione, che potrebbe anche essere stata successiva alla congiunzione carnale, la quale a sua volta poteva anche essere avvenuta in maniera consensuale (cfr. sentenza impugnata, consid. 38, in particolare pag. 55 e consid. 58). La precedente istanza ha inoltre rilevato che la vittima aveva comunque accennato, seppure vagamente, ai poliziotti nella direzione di un abuso sessuale, tant'è ch'essi hanno chiesto al medico del pronto soccorso pure di provare a verificare in tal senso, come è poi effettivamente avvenuto (cfr. sentenza impugnata, consid. 36 pag. 47 seg., consid. 79 pag. 126). I giudici cantonali hanno altresì spiegato le ragioni per cui la violenza carnale con penetrazione non doveva in concreto necessariamente comportare l'esistenza di lesioni nella zona vaginale ed anale. Poiché il ricorrente non si confronta specificatamente con i citati considerandi del giudizio impugnato, il gravame si appalesa inammissibile.  
 
7.3. Il ricorso è ulteriormente appellatorio, e quindi inammissibile, laddove il ricorrente si diffonde sugli eventi del mattino del 26 giugno 2010 e sulla grigliata a casa del dott. G.________ (ricorso pag. 75-81). Egli esprime nuovamente il suo parere, senza confrontarsi con i consid. 30, 31 e da 42 a 46 del giudizio impugnato, sostanziandone la manifesta insostenibilità. Mette genericamente in discussione l'affidabilità della testimonianza del dott. G.________, che ha negato in modo categorico che l'accusatrice privata gli avesse chiesto di rimanere a dormire e che lo avesse baciato sulla bocca al momento della partenza. Al di là dell'amicizia con l'interessata, non adduce seri motivi oggettivi per i quali il padrone di casa avrebbe dovuto mentire su un aspetto per lui tutto sommato di scarsa rilevanza. Egli disattende inoltre che la sua affermazione sulla reazione che un'altra persona presente (H.________) avrebbe avuto alla richiesta della vittima di potere rimanere a dormire presso il dott. G.________ è stata categoricamente negata dalla teste medesima. D'altra parte, il ricorrente riconosce che non si tratta di aspetti decisivi per il giudizio sui fatti oggetto di incriminazione, avvenuti in una fase successiva alla grigliata. Nemmeno dimostra quindi in che misura, se anche fossero state accertate nel senso da lui auspicato, le circostanze relative alle modalità con cui la vittima si è congedata dal dott. G.________ sarebbero suscettibili di avere un'influenza sul risultato del procedimento penale (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Né il ricorrente fa valere una violazione del diritto (art. 95 LTF) laddove rimprovera in generale alla Corte cantonale un atteggiamento accusatorio e una mancanza di equidistanza e di imparzialità nei suoi confronti.  
 
8.   
Con riferimento al capitolo  "Fasi che precedono quanto avvenuto in camera da letto", il ricorrente adduce che la precedente istanza avrebbe limitato l'esame delle opposte dichiarazioni delle parti a quanto accaduto in un solo frangente dei fatti, omettendo altresì di considerare l'assenza di riscontri oggettivi e di testimonianze delle persone che hanno raccolto le descrizioni della vittima. Con simili argomentazioni, il ricorrente mette genericamente in dubbio la credibilità dell'accusatrice privata, ma non sostanzia arbitrio alcuno. Disattende inoltre che la CARP ha eseguito una rigorosa valutazione complessiva degli elementi disponibili ed ha quindi tenuto conto anche di riscontri oggettivi e di dichiarazioni testimoniali che confermavano la versione della vittima e la sua credibilità.  
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente sostiene che la vittima sarebbe priva di qualsiasi credibilità, perché avrebbe dichiarato anche al dibattimento di appello di essere stata da lui morsa ripetutamente, mentre il perito giudiziario non avrebbe riscontrato segni di morsi sul corpo. Reputa inoltre la credibilità sminuita per il fatto che l'accusatrice privata avrebbe riferito solo in sede di appello ch'egli le avrebbe gridato  "devi fare il tuo dovere", espressione che figurava nella deposizione testimoniale di una vicina.  
 
9.2. Queste argomentazioni non bastano a fare ritenere arbitraria la conclusione della Corte cantonale circa la credibilità della vittima, fondata su una valutazione approfondita di una serie di ulteriori elementi e su un confronto circostanziato delle versioni delle parti. Facendo riferimento al mancato riscontro da parte del perito giudiziario di segni chiaramente riconducibili a dei morsi, il ricorrente disattende che sono comunque state accertate diverse lesioni significative, attestanti percosse che eccedevano delle semplici sberle, nonché lesioni nella parte interna delle gambe, chiaramente indicative del tentativo di aprirle con la forza, contro la volontà della vittima. I giudici cantonali hanno altresì rilevato che un medico dell'Ospedale civico (la dott. M.________) ha comunque parlato di  "morsicature", ciò che dimostrava come i segni riscontrati non erano tali da potere escludere morsi nemmeno da parte di uno specialista. Il ricorrente non si confronta con queste considerazioni, esposte al considerando n. 59 della sentenza impugnata, sostanziandone l'arbitrio.  
La Corte cantonale ha riconosciuto che la frase  "devi fare il tuo dovere" attribuita al ricorrente, non era mai stata citata dall'accusatrice privata nella procedura prima del dibattimento d'appello: l'espressione era per contro stata riportata nel verbale d'interrogatorio dalla teste N.________. La CARP ha esposto le dichiarazioni rilasciate dall'accusatrice privata nei vari verbali d'interrogatorio e al dibattimento, constatando che si trattava dell'unica variazione di rilievo rispetto alle precedenti deposizioni. Ha quindi spiegato in modo sostenibile le ragioni per cui l'ha ritenuta un semplice errore involontario, verosimilmente riconducibile al fatto di avere letto la frase nei verbali d'interrogatorio o di averla sentita nel corso della procedura. Il ricorrente, che attribuisce all'accusatrice privata una propensione a mentire ed a manipolare, sostiene che la citazione della frase al dibattimento d'appello sarebbe spiegabile unicamente con l'intento dell'accusatrice privata di aggravare, per mero calcolo, la sua posizione: si tratta al riguardo di una semplice allegazione, che non è fondata su specifici accertamenti vincolanti e che non sostanzia arbitrio alcuno. Né egli adduce serie ragioni oggettive, per cui, a meno di incorrere nell'arbitrio, una simile modifica isolata nelle dichiarazioni della vittima sarebbe di rilevanza tale da influenzare la valutazione complessiva della credibilità.  
 
10.  
 
10.1. Il ricorrente richiama le deposizioni testimoniali delle vicine (O.________ e N.________), sostenendo che le stesse consentirebbero unicamente di dedurre come tra le parti vi è stata una lite degenerata in vie di fatto, non potendosi per contro concludere a una violenza carnale. In particolare, le dichiarazioni della teste N.________ confermerebbero la versione del ricorrente, secondo cui la lite sarebbe avvenuta dopo un rapporto sessuale consenziente. Ciò risulterebbe pure dal fatto che la finestra della camera da letto era rimasta spalancata, non essendo ipotizzabile ch'egli si sia acquattato in camera, attendendo la vittima per violentarla, senza prendere la precauzione di chiudere la finestra. Il ricorrente critica il verbale d'interrogatorio del 13 luglio 2010 della teste O.________ anche per il fatto che sarebbe stato eseguito in via rogatoriale, senza la presenza della difesa e non riporterebbe le domande poste alla teste.  
 
10.2. Le censure ricorsuali si esauriscono in una propria interpretazione dei verbali d'interrogatorio delle testimoni, insufficiente per motivare una violazione del divieto dell'arbitrio conformemente alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente non si confronta in particolare con il considerando n. 57 della sentenza impugnata, in cui la CARP si è espressa in modo articolato su queste deposizioni ed ha puntualmente spiegato perché erano affidabili e corroboravano la tesi secondo cui la violenza fisica si è accompagnata da una violenza verbale con chiare connotazioni di carattere sessuale, sconfessando la tesi ricorsuale. Per motivare l'arbitrio non basta infatti rilevare che le testimoni non hanno riferito specificatamente di una violenza carnale, prospettando la possibilità teorica che la colluttazione avrebbe anche potuto essere successiva ad un rapporto sessuale. Occorre, come visto, dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii; 129 I 8 consid. 2.1).  
Criticando genericamente il verbale dell'interrogatorio in via rogatoriale di O.________, il ricorrente disattende poi che la testimone è stata in seguito sentita anche dinanzi al magistrato inquirente in presenza delle parti, sede in cui ha confermato integralmente la descrizione dei fatti fornita in precedenza (cfr. sentenza impugnata pagg. 88 e 91). D'altra parte, contrariamente a quanto presuppone la tesi ricorsuale, la CARP non ha stabilito che il ricorrente si era acquattato in camera da letto per attendere la vittima al fine di violentarla, ma ha accertato ch'egli era già coricato a letto quando l'accusatrice lo ha raggiunto in camera e, appena sentitola arrivare, ha agito senza premeditazione, preso da un irrefrenabile impulso di rabbia e rancore. Nella misura in cui si scosta dai fatti accertati senza dimostrarne l'arbitrio, il gravame è di conseguenza inammissibile. 
 
11.  
 
11.1.  
 
11.1.1. Alle pagine da 102 a 152 il ricorrente si diffonde sui riscontri oggettivi che secondo la Corte cantonale confermavano la credibilità della vittima. Nuovamente egli si limita a esporre in modo appellatorio la sua opinione, diversa rispetto a quella della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziare l'arbitrio del giudizio impugnato con una motivazione rispettosa degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Insiste essenzialmente sul rapporto del perito giudiziario dott. L.________, che avrebbe a suo dire  "integralmente sconfessato la versione dei fatti di B.________". Il ricorrente evidenzia in particolare come secondo il perito le lesioni sarebbero aspecifiche in rapporto ad una violenza carnale, non vi sarebbe alcuna prova medico scientifica che vi sia stata una congiunzione carnale contro la volontà della vittima e che la colluttazione sia avvenuta prima della stessa. Ritiene la conclusione del perito, secondo cui in base all'esito dell'esame medico legale il complesso dei fatti è compatibile con una congiunzione carnale violenta, una mera ipotesi che non inficerebbe la possibilità di un rapporto sessuale consenziente. Il ricorrente ribadisce come il perito giudiziario non abbia riscontrato segni di morsi sul corpo della vittima e come dall'esame ginecologico non siano risultate lesioni nella zona vaginale ed anale. A suo dire, ciò renderebbe plausibile la tesi della consensualità del rapporto sessuale. Richiama al riguardo i referti dei suoi consulenti dott. P.________ e dott. Q.________, che hanno espresso perplessità sull'assenza di lesioni alle parti intime. Ritiene inoltre priva di rilevanza la documentazione fotografica, siccome eseguita il giorno dopo i fatti incriminati e senza la presenza della difesa.  
 
11.1.2. Con simili argomentazioni, il ricorrente prospetta ipotesi alternative ed avanza dubbi teorici, senza sostanziare arbitrio alcuno. Disattende che il giudizio di colpevolezza non è fondato esclusivamente sui riscontri medici, segnatamente sul rapporto del perito giudiziario, ma sull'insieme degli elementi disponibili e quindi anche sulla valutazione delle dichiarazioni delle parti, ritenute coerenti, lineari e precise per quanto concerne la vittima, in opposizione a quelle del ricorrente, considerate come frutto di un costrutto strumentale. La Corte cantonale ha per l'appunto sostenibilmente ritenuto che le conclusioni relative alla credibilità delle parti erano confermate dagli elementi oggettivi agli atti e dalle dichiarazioni testimoniali, che avvaloravano la versione della vittima e smentivano quella del ricorrente.  
Contestando genericamente la rilevanza probatoria della documentazione fotografica, il ricorrente non fa valere una violazione del diritto di essere sentito, per non avere avuto accesso alla stessa. Disattende altresì di avere potuto partecipare all'interrogatorio del dott. L.________ nel corso dell'inchiesta. Né adduce seriamente che nel breve periodo intercorso tra la commissione del reato e la visita medica legale, durante la quale è stata realizzata la documentazione fotografica, si sarebbero verificati eventi che avrebbero dovuto produrre sul corpo della vittima ulteriori lesioni, oltre a quelli riconducibili alla sua azione violenta. La CARP ha poi spiegato i motivi per cui il fatto che non siano stati riscontrati segni chiaramente riconducibili a dei morsi, non esclude che ve ne siano stati. Il ricorrente sostiene al riguardo che i giudici cantonali si sarebbero spinti in conclusioni di natura medica, che né il perito giudiziario né i consulenti della difesa avrebbero tratto. Premesso che, come formulata, la censura non sostanzia l'arbitrarietà della valutazione, essa appare infondata, ove solo si consideri che la sentenza impugnata fa riferimento alla constatazione di un medico professionista, che ha espressamente parlato di  "morsicature" (cfr. anche il precedente consid. 9.2). Sulla scorta dell'esame eseguito dal perito giudiziario, la Corte cantonale come visto ha accertato che le lesioni alle gambe sono concentrate prevalentemente sulla parte interna delle cosce e che questa circostanza è un chiaro indice del tentativo di aprire le gambe della vittima con la forza, contro la sua volontà. Sostenendo al proposito che non si tratterebbe di una prova certa, ma soltanto di un'eventualità possibile, il ricorrente non dimostra la manifesta insostenibilità del giudizio. Ciò, ove solo si consideri che nemmeno la CARP l'ha di per sé considerata una prova di tale natura, valutandola per contro, in modo sostenibile, quale indizio a sostegno della descrizione dei fatti esposta dalla vittima. Un giudizio di colpevolezza può infatti poggiare non soltanto su prove materiali inoppugnabili, ma anche su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (cfr. sentenze 6B_332/2009 del 4 agosto 2009 consid. 2.3 e 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9).  
 
11.1.3. La Corte cantonale si è d'altra parte confrontata con i pareri dei consulenti, spiegando perché non li ha ritenuti concludenti. Ha dato atto che non erano stati riscontrati segni inequivocabili di morsi, rilevando nondimeno che le escoriazioni e le ecchimosi sul viso, l'escoriazione dietro il padiglione auricolare destro e quella dietro all'orecchio sinistro, le escoriazioni sul petto, le lesioni alle braccia, alle gambe e sui glutei erano evidenti prove di violenza. Ha quindi addotto le ragioni per cui le lesioni accertate sul corpo della vittima potevano essere considerate chiare ferite da costrizione, frutto dei tentativi del ricorrente di immobilizzare la vittima per vincerne la resistenza e potere procedere alla penetrazione vaginale dopo avere tentato invano quella anale (cfr. sentenza impugnata consid. 61). La CARP ha inoltre spiegato i motivi per cui, tenuto conto della lubrificazione fisiologica, della mancanza di resistenza fisica della vittima, come pure del fatto che la zona anale è stata coperta e protetta con le mani, si poteva ben giustificare l'assenza di lesioni nella zona genitale ed anale (cfr. sentenza impugnata consid. 63).  
Come già detto, il ricorrente non sostanzia l'arbitrio delle considerazioni esposte ai considerandi 59 segg. della sentenza impugnata. Critica invero il fatto che la CARP non ha dato grande credito ai pareri dei consulenti di parte, per il fatto ch'essi hanno definito  "aspecifiche ed atipiche" le lesioni riscontrate, senza precisare cosa è per contro specifico e tipico. Rileva che anche il perito giudiziario avrebbe parlato di "aspecificità" riguardo a determinate lesioni, ma che a questi è per contro stato dato credito. Secondo il ricorrente, la CARP non disporrebbe delle competenze mediche per giudicare l'attendibilità degli esperti, sicché sarebbe a suo dire necessaria un'ulteriore perizia medico specialistica. Ora, il referto del perito giudiziario è dettagliato e si esprime specificatamente sulle singole lesioni rilevate nelle diverse parti del corpo, dando atto di una compatibilità dei riscontri con una congiunzione carnale violenta (cfr. sentenza impugnata, consid. 38). Premesso che i pareri dei consulenti di parte devono essere considerati alla stregua di allegazioni di parte, sottoposte alla libera valutazione delle prove, e che in concreto essi definiscono in modo generico come aspecifiche ed atipiche le lesioni accertate, il ricorrente non adduce serie ragioni oggettive che imporrebbero di scostarsi dalla perizia giudiziaria e dalle risultanze dell'interrogatorio del suo estensore (cfr. DTF 141 IV 369 consid. 6.1 e 6.2).  
Il ricorrente sostiene che l'assenza di lesioni nella zona genitale dell'accusatrice privata sarebbe inspiegabile, ove si consideri che secondo quanto da lei stessa dichiarato avrebbe ceduto unicamente dopo essere stata penetrata in modo violento e contro la sua volontà. La Corte cantonale ha tuttavia accertato, sulla scorta delle dichiarazioni costanti dell'interessata e pertanto conformemente agli atti, che per i dolori subiti a seguito delle percosse ad un certo punto ella ha smesso di tenere le gambe chiuse, allentando la resistenza e consentendogli di penetrarla. Ha quindi accertato che la vittima ha smesso di opporre resistenza fisica e l'ha lasciato continuare nella speranza ch'egli smettesse di picchiarla e terminasse l'abuso al più presto. L'argomentazione ricorsuale si scosta da questi accertamenti, che non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze e sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
11.2. La CARP ha inoltre vagliato gli accertamenti relativi alla rottura dell'orologio da polso in metallo indossato dalla vittima al momento dei fatti, allo strappo di 22 cm della cerniera posteriore del bustino in tessuto elasticizzato e allo strappo di 2 cm sulla parte anteriore dello string femminile. Ha rilevato che questi danni, documentati da fotografie, sono l'espressione di una violenza non indifferente esercitata sulla vittima, con anche chiare connotazioni sessuali, considerato che gli indumenti lacerati coprivano le parti intime. La precedente istanza ha spiegato perché tali riscontri si armonizzavano con la versione dei fatti fornita dall'accusatrice privata, stridendo per contro con quella sostenuta dal ricorrente di un rapporto sessuale consensuale particolarmente dolce e armonioso.  
Egli non si confronta puntualmente con i considerandi da 64 a 66 della sentenza impugnata, dimostrandone la manifesta insostenibilità e il chiaro contrasto con gli atti. Si limita a mettere in dubbio gli esposti accertamenti dei danni riscontrati sugli oggetti della vittima, sostanzialmente perché sarebbero stati constatati soltanto il giorno successivo, quando è stata realizzata la documentazione fotografica. Prospetta inoltre ipotesi alternative sulla causa delle lacerazioni degli indumenti, lamentando la mancanza di un accertamento peritale da parte di uno specialista in fisica dei materiali riguardo alla resistenza dei tessuti agli strappi. Con simili argomentazioni non dimostra però l'arbitrarietà degli esposti accertamenti e delle valutazioni eseguite dalla Corte cantonale. 
 
11.3. Richiamando i traumi che anche lui avrebbe subito nella colluttazione, il ricorrente critica la considerazione dei giudici cantonali secondo cui mancavano agli atti riscontri oggettivi per verificare la veridicità di quanto da lui dichiarato ai medici che lo avevano visitato, di modo che non era né provato né reso verosimile che l'accusatrice privata avesse avuto un ruolo attivo nel litigio, come da lui sostenuto. Egli si limita tuttavia a richiamare il proprio certificato medico, disattendo che la sua tesi di un'aggressione con proferimento di insulti da parte della donna era sconfessata anche dalle dichiarazioni dei testimoni. Nuovamente, non fa quindi valere la manifesta insostenibilità della decisione cantonale.  
Laddove richiama ancora il disturbo borderline della vittima e l'interazione dell'abuso di bevande alcoliche con i medicamenti, il ricorrente presuppone che lo stato di coscienza e di percezione della realtà dell'interessata fosse alterato al momento dei fatti. Come visto, una simile condizione psichica non è tuttavia stata accertata in concreto (cfr. consid. 6). 
 
11.4. Il ricorrente si diffonde poi ampiamente sulle deposizioni di precedenti compagni dell'accusatrice privata, che avrebbero dichiarato che quando era ubriaca la donna cambiava personalità, comportandosi in modo disinibito e sessualmente trasgressivo.  
Il comportamento libertino e i ripetuti abusi alcolici dell'accusatrice privata sono tuttavia stati riconosciuti ed ammessi dalla Corte cantonale che, per quanto qui di rilievo, ha accertato come nessuno degli ex compagni aveva comunque sostenuto ch'ella cambiava umore repentinamente quando era già ubriaca, rispettivamente quando non aveva bevuto. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ed è quindi vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). È di conseguenza in modo del tutto sostenibile che la CARP non ha tratto dalle deposizioni dei precedenti compagni dell'accusatrice privata elementi che avvalorassero la tesi dell'improvviso attacco di aggressività di quest'ultima nei suoi confronti. 
 
12.  
 
12.1. La Corte cantonale ha accertato che dopo gli atti incriminati, per accompagnare la vittima all'ospedale, il ricorrente le ha fatto indossare le scarpe con il tacco alto, nonostante le difficoltà di deambulazione e i dolori alla schiena. Ha ritenuto che un simile comportamento non avesse alcun senso e ne ha dedotto ch'esso fosse fondato sulla volontà di renderne più difficile la fuga. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale l'arbitrarietà di questa deduzione, adducendo che non vi sono accertamenti sulla possibilità di calzare un altro tipo di scarpa, giacché la coppia si trovava in quel frangente a casa sua e quelle in discussione avrebbero anche potuto essere le uniche calzature della vittima disponibili.  
La deduzione della CARP può effettivamente essere discutibile in quanto dal fatto che l'accusatrice privata ha dovuto nuovamente calzare le scarpe con il tacco alto di per sé non possono essere tratte conclusioni univoche sulle intenzioni del ricorrente. Tuttavia, i supposti motivi da lui perseguiti facendole indossare tali calzature non rivestono una rilevanza decisiva, tale da mutare il giudizio relativo ai fatti oggetto d'imputazione avvenuti nelle ore precedenti. Non essendo determinante per l'esito del procedimento, l'accertamento contestato non deve pertanto essere vagliato oltre (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
12.2. Sempre con riferimento ai fatti successivi a quelli incriminati (risveglio, viaggio all'ospedale e arrivo all'appartamento dell'accusatrice privata), il ricorrente ritiene una semplice congettura la considerazione della CARP secondo cui era totalmente illogico che una persona altamente sofferente come la vittima in quel momento si facesse condurre a casa per discutere sul da farsi e fumare una sigaretta, come da lui sostenuto. Ribadisce che sarebbe stata una sua premura quella di rinchiudere l'accusatrice privata nelle rispettive abitazioni e relativizza il messaggio inviato dalla vittima alla collega I.________, dal tenore  "Chiama polizia falla venire da A.________ mi ha devastata x favore io non posso muovermi". Adduce al proposito che il termine  "devastata" sarebbe stato da lei anche utilizzato nei colloqui con il proprio psichiatra in relazione con il consumo di alcool e con le cadute. Il ricorrente sottolinea come l'accusatrice privata non abbia subito chiamato la polizia, ma unicamente la collega, e non abbia fatto riferimento a una violenza carnale. Sostiene che sia il tenore dei messaggi a I.________ sia il suo atteggiamento durante il viaggio in automobile verso il proprio domicilio (anziché all'ospedale) risulterebbero tranquilli. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato come dopo la presunta violenza carnale, pur dicendosi terrorizzata, l'accusatrice privata avrebbe dormito tranquillamente al suo fianco, al risveglio non avrebbe tentato la fuga, non avrebbe chiamato la polizia né avrebbe invocato soccorso.  
Si tratta al riguardo di argomentazioni di natura meramente appellatoria, che mettono genericamente in discussione le puntuali considerazioni dei giudici cantonali senza sostanziarne l'arbitrio. Il ricorrente disattende che l'accusatrice privata ha comunque chiesto subito alla collega di chiamare la polizia, che, laddove era apparsa tranquilla durante il tragitto in auto, non poteva parlare liberamente per la presenza del compagno, che al proprio domicilio ha chiamato la polizia di persona e che agli agenti intervenuti era apparsa visibilmente spaventata ed agitata. Trascura inoltre che dinanzi agli agenti l'accusatrice privata aveva fatto un'affermazione che poteva lasciare pensare a un possibile abuso e che aveva portato ad eseguire verifiche in tal senso. Il ricorrente non prende in considerazione questi accertamenti e non dimostra che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente insostenibile anche tenendo conto degli stessi. 
 
13.   
Il ricorrente si dilunga poi sulla questione delle pratiche sessuali della coppia. Premesso che le argomentazioni addotte al riguardo sono nuovamente di natura essenzialmente appellatoria, appare tutto sommato irrilevante per l'esito del litigio sapere chi tra i due avesse un eventuale interesse per i rapporti di tipo anale. Oggetto del procedimento penale è infatti il rapporto sessuale del 27 giugno 2010, che è accertato essere avvenuto contro la volontà dell'accusatrice privata ed usando violenza nei suoi confronti. Deve nondimeno essere rilevato che, riguardo alla descrizione di un precedente episodio di presunto rapporto anale (cfr. sentenza impugnata pag. 117/118), il ricorrente non contesta le incongruenze della sua versione riscontrate dalla Corte cantonale, tentando di dimostrarne l'arbitrio, ma si limita a sminuirne la rilevanza ai fini del giudizio sui fatti incriminati. 
Parimenti di scarso rilievo al fine del presente giudizio è la questione di sapere se il ricorrente abbia una certa propensione ad utilizzare un linguaggio volgare. 
 
14.  
 
14.1. Riferendosi alla valutazione del comportamento delle parti dopo i fatti (cfr. sentenza impugnata consid. 79 seg.), il ricorrente evidenzia che dinanzi agli agenti di polizia e al medico del pronto soccorso la vittima non ha subito parlato di una violenza carnale. Reputa quindi la denuncia penale riconducibile a pressioni esercitate dal medico sulla vittima. Ritiene inoltre sempre attribuibile all'iniziativa del personale sanitario, e comunque marginale, il fatto che all'ospedale l'accusatrice privata abbia assunto la pillola abortiva del giorno dopo. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe nuovamente manifestato nei suoi confronti un atteggiamento colpevolista, lesivo della presunzione di innocenza, ed avrebbe omesso di considerare che dopo la violenza la vittima avrebbe dormito tranquillamente al suo fianco, non avrebbe tentato la fuga, né avrebbe telefonato immediatamente alla polizia o invocato soccorso rivelando sin dall'inizio di avere subito una violenza carnale.  
 
14.2. Con queste censure, generiche, il ricorrente ribadisce sostanzialmente argomentazioni già ritenute appellatorie nei precedenti considerandi (consid. 12.2). Non si confronta con le considerazioni dei giudici cantonali, spiegando con una motivazione rispettosa delle citate esigenze per quali ragioni sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con gli atti o fondati su una svista manifesta. La Corte cantonale ha accertato che sia la polizia sia il medico del pronto soccorso si sono comportati professionalmente, non hanno esercitato alcuna pressione sulla vittima e non le hanno strappato alcuna dichiarazione: non si vedeva del resto quale interesse avrebbero avuto ad estorcere false accuse nei confronti del ricorrente. Egli non adduce alcun elemento anche solo idoneo ad adombrare il sospetto dell'erroneità di questa considerazione. Disattende inoltre, di nuovo, che dinanzi agli agenti di polizia l'accusatrice privata si è esternata nel senso di un possibile abuso, ciò che ha portato ad eseguire accertamenti in questa direzione. Quanto all'assunzione della pillola abortiva, la Corte cantonale ha spiegato in modo sostenibile come la circostanza contrastava con la tesi ricorsuale di un rapporto sessuale consenziente, contando per la vittima unicamente mettere fine il prima possibile al supplizio in atto.  
 
15.  
 
15.1. Riguardo agli asseriti problemi di erezione, la CARP ha rilevato che l'esistenza del disturbo (induratio penis plastica) era stata sollevata dal ricorrente soltanto nel corso della procedura d'appello. Ha ritenuto non seria la tesi, già per il fatto che a fronte di un'accusa grave come quella di violenza carnale la presenza di una disfunzione erettile, che avrebbe reso impossibile un rapporto sessuale senza la collaborazione attiva della compagna, sarebbe stata la prima cosa che avrebbe detto agli inquirenti, senza risparmiarla per la seconda istanza. La CARP ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva chiarito negli interrogatori durante la fase istruttoria, che al momento dei fatti il problema di erezione era molto lieve ed era stato ormai risolto.  
 
15.2. Il ricorrente sostiene che rimproverandogli di non avere fatto valere prima il suo disturbo di erezione, la CARP avrebbe violato il principio "in dubio pro reo", imponendogli in sostanza di dimostrare la propria innocenza. Egli riprende poi degli stralci del certificato medico del 17 aprile 2015 del dott. E.________, da cui risulterebbe come tale disfunzione, di cui soffriva già prima dei fatti oggetto del procedimento penale, non gli avrebbe consentito di compiere una violenza carnale nelle modalità descritte dalla vittima. Tuttavia, a prescindere dalla possibilità di sollevare prima la questione, la Corte cantonale vi si è comunque confrontata, accertando sulla base delle dichiarazioni del ricorrente medesimo, che al momento dei fatti il problema di erezione era praticamente risolto. Al riguardo, egli si limita a ritenere irrilevanti le sue dichiarazioni, adducendo che il problema persisteva e  "lo costringeva a mantenere la masturbazione saltuaria e preliminare". Disattende tuttavia, come risulta dai verbali d'interrogatorio richiamati dalla CARP, ch'egli ha dichiarato che il problema era presente in misura veramente lieve, tale da considerarsi irrilevante e in occasione del rapporto in disamina non ha avuto alcun problema di erezione. In questa sede egli non sostanzia quindi l'arbitrio del citato accertamento, vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), ma tenta unicamente di relativizzare e sminuire le dichiarazioni da lui rese durante l'istruttoria. In simili condizioni, non v'è motivo di rivenire sulla conclusione della precedente istanza, secondo cui al momento dei fatti nessun problema di erezione poteva impedire al ricorrente di avere un rapporto sessuale contro la volontà della vittima.  
 
16.  
 
16.1. Il ricorrente contesta la condanna per il reato di sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP). Sollevando la censura si scosta tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale, ancora una volta non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e pertanto vincolanti in questa sede. La CARP ha infatti accertato ch'egli ha chiuso la porta della sua abitazione e nascosto la chiave dopo avere compiuto le violenze contro la vittima (e non al rientro dalla festa). In questa sede il ricorrente si limita a ribadire di averla chiusa già prima, appena rientrato in casa, rilevando che la vittima ha riconosciuto di non avere visto cosa avesse fatto con le chiavi. La CARP ha però spiegato al considerando n. 105 perché la sua versione non era attendibile. Ha in particolare ritenuto l'accusatrice privata credibile anche quando ha raccontato di avere visto il ricorrente scendere al piano terra, subito dopo avere concluso il rapporto sessuale forzato, e di avere sentito il rumore delle chiavi, pur avendo ammesso di non avere visto cosa avesse poi fatto con le stesse. Per contro, ha ritenuto ch'egli non poteva essere creduto quando ha affermato che la porta è stata chiusa prima, per impedire che l'accusatrice privata si facesse male: in quei frangenti egli non ha dimostrato alcun interesse per il bene della compagna e i pregiudizi che ella avrebbe potuto subire uscendo e inciampando sarebbero stati minimi rispetto a quanto aveva appena patito. La Corte cantonale ha inoltre considerato che se il ricorrente si fosse veramente interessato a lei, dopo le violenze non si sarebbe girato dall'altra parte per dormire, senza nemmeno chiederle come stesse. Ha inoltre rilevato che il blocco della porta dopo la violenza aveva potuto avere a quel punto quale unico scopo quello di impedire alla vittima di trovare le chiavi e di uscire di casa, giacché dall'esterno era impossibile entrare senza chiave. Il ricorrente lamenta l'assenza di prove certe sul fatto ch'egli ha chiuso a chiave la porta soltanto dopo avere usato violenza contro la compagna, ma non dimostra la manifesta insostenibilità di queste considerazioni. Trascura altresì la rilevanza dell'accertamento secondo cui la vittima, ritenuta credibile di principio e quindi anche su questo punto, lo ha visto scendere al piano inferiore dopo l'abuso ed ha udito il rumore delle chiavi.  
Quanto al secondo episodio di sequestro di persona (presso il domicilio della vittima), la Corte cantonale ha accertato che il ricorrente ha inequivocabilmente chiuso la porta, lasciando le chiavi nella serratura dalla parte esterna, per impedire alla vittima di uscire di casa e di allontanarsi, riuscendo nel suo intento, giacché è stato soltanto grazie all'intervento degli agenti di polizia che la porta ha potuto essere riaperta. La CARP ha inoltre spiegato perché la giustificazione addotta dal ricorrente di volere proteggere l'accusatrice privata non reggeva. Il ricorrente non si confronta puntualmente con il considerando n. 106 della sentenza impugnata, limitandosi essenzialmente ad addurre che non sarebbe stata dimostrata l'impossibilità di aprire comunque la porta dall'interno con un'altra chiave, nonostante l'inserimento delle chiavi nella serratura esterna: gli agenti di polizia intervenuti non avrebbero infatti accertato l'esatta posizione della chiave nella toppa, in particolare se ciò avesse impedito l'apertura della porta dall'interno. Si tratta al riguardo unicamente di un'ipotesi teorica, che non consente di rivenire sugli esposti accertamenti. Come già esposto, non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, essi sono vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
16.2. Per il resto, il ricorrente si diffonde, sempre in maniera appellatoria, sulla questione della credibilità dell'accusatrice privata riproponendo argomenti già addotti in precedenza e ribadendo la tesi di una percezione alterata della realtà da parte della vittima, che come visto non è stata accertata. Le censure sono nuovamente inammissibili in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non devono pertanto essere vagliate oltre.  
 
17.  
 
17.1. Il ricorrente censura infine la violazione dell'art. 429 CPP per il fatto che la Corte cantonale non gli ha assegnato alcuna indennità nonostante il proscioglimento dalle imputazioni di tentata coazione sessuale e di lesioni semplici.  
 
17.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'autorità penale può tuttavia ridurre o negare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (cfr. art. 430 cpv. 1 lett. a CPP).  
Il riconoscimento di un'indennità entra in considerazione quando le imputazioni nei confronti dell'imputato sono abbandonate in misura totale o parziale. In quest'ultimo caso, le autorità penali devono avere rinunciato a perseguire o a condannare l'imputato per una parte dei reati prospettati o dei fatti contestatagli nell'atto d'accusa; occorre inoltre che questi reati o fatti siano stati all'origine delle spese e dei danni da lui subiti. L'indennità sarà dovuta se i reati abbandonati, valutati globalmente, rivestono una certa importanza e le autorità di perseguimento penale hanno disposto atti di procedura in relazione con le corrispondenti imputazioni (cfr. sentenza 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2 e riferimenti). 
 
17.3. La CARP ha ritenuto che in concreto la tentata coazione sessuale era assorbita dal reato di violenza carnale. Analogamente, i giudici di primo grado hanno considerato che le lesioni semplici erano state commesse nell'intento di attuare la violenza carnale e rientravano perciò in questa fattispecie. Le istanze cantonali non hanno quindi rinunciato a condannare il ricorrente per i fatti inizialmente oggetto delle accuse di tentata coazione sessuale e di lesioni semplici, ma li hanno considerati strettamente connessi e compresi nella fattispecie di violenza carnale. In tali circostanze, il proscioglimento per le due citate accuse non è di rilevanza tale da giustificare il riconoscimento al ricorrente di un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP.  
 
18.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 ottobre 2016 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni