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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.677/2005 /col 
 
Sentenza dell'11 novembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gian Carlo Pedotti, 
 
contro 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
patrocinati dall'avv. E.________, 
E.________, avvocato, 
opponenti, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 5 settembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 17 marzo 2005 A.________ ha sporto denuncia penale nei confronti di B.________, C.________, D.________ e l'avv. E.________ per titolo di vie di fatto, furto, diffamazione, calunnia, minaccia, coazione e violazione di domicilio. La denunciante sosteneva che il 31 gennaio 2005 i querelati sarebbero entrati nell'appartamento dove abitava, impossessandosi di sette quadri, che le sarebbero stati donati da F.________, suo compagno deceduto il 25 gennaio 2005 a seguito di un incidente, di un video, di un televisore e di un apparecchio stereo. Essi avrebbero inoltre preso le chiavi di un'autovettura, l'avrebbero insultata e le avrebbero concesso un'ora per lasciare l'appartamento, il cui contratto di locazione era stato stipulato a nome di F.________, accusandola infine di essersi appropriata della pigione mensile che le versava il defunto. La denunciante ha inoltre sostenuto che successivamente avrebbe incontrato in una piazza di Lugano B.________ per la consegna di fr. 3'200.-- concernenti la pigione mensile dell'appartamento. Quest'ultima l'avrebbe spintonata, adducendo che "tu sei una puttana e farai la stessa fine di F.________ perché io ti ammazzerò". 
B. 
Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, dopo aver esperito le informazioni preliminari mediante l'audizione delle parti e di due testimoni, il 28 luglio 2005 ha emanato un decreto di non luogo a procedere, ritenuto che quanto affermato dalla denunciante non aveva trovato alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. Ha stabilito che appariva chiaro ch'ella aveva volontariamente lasciato entrare in casa i querelati, offrendo loro una bevanda e consegnando loro di sua spontanea volontà beni ch'ella stessa non riteneva di sua proprietà, ma di proprietà del defunto. Riguardo ai fatti accaduti in piazza, il magistrato ha stabilito che non erano emersi elementi sufficienti per ritenere che fra le due donne vi fosse stato uno "scontro di natura fisica". Il magistrato ha osservato infine che, per quanto attiene invece ai fatti di rilevanza penale avvenuti tra la denunciante e la querelata in quel frangente, qualificati di ingiuria, si era proceduto separatamente nei confronti di B.________, mediante l'emanazione del decreto di non luogo a procedere del 28 luglio 2005 e di un decreto di accusa di medesima data, cresciuto in giudicato. 
C. 
Con sentenza del 5 settembre 2005 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dalla denunciante, poiché non adempiva i requisiti dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI. La Corte cantonale l'ha ritenuta pure infondata nel merito. 
D. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 265 consid. 2, 131 II 58 consid. 1). 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato su una pretesa violazione degli art. 9 e 29 Cost. e 6 CEDU, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG
1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate e unicamente quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrari (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b). 
1.4 Secondo la giurisprudenza, quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, nella fattispecie quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). 
1.5 La ricorrente non spiega del tutto perché la Corte cantonale, dichiarando irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa poiché non si era confrontata con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati e non indicava nemmeno l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati, limitandosi a fornire una versione dei fatti di parte, avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 186 cpv. 1 CPP/TI. Il ricorso di diritto pubblico, che si limita a censurare la motivazione di merito, addotta soltanto a titolo abbondanziale dalla CRP, non adempie pertanto i citati requisiti di motivazione e dev'essere dichiarato inammissibile. 
2. 
2.1 Per di più, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per carenza di legittimazione e di motivazione. La Corte cantonale ha in effetti stabilito che l'istanza di promozione dell'accusa apparentemente non concerne più le ipotesi di reato di vie di fatto, diffamazione, calunnia e di violazione di domicilio. La ricorrente non contesta questa conclusione, per cui le questioni relative ai contestati accertamenti di fatto e alla valutazione delle prove in tale ambito esulano dall'oggetto del litigio. 
2.2 La ricorrente si limita ad addurre che la sua legittimazione secondo l'art. 88 OG sarebbe pacifica, vista la sua qualità di denunciante e parte civile, e a rilevare, senza tuttavia esprimersi oltre, di ritenere d'avere la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5). 
2.2.1 Per vittima s'intende ogni persona che in seguito alla commissione di un reato sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Non esiste una lista esaustiva dei reati che fanno parte del campo di applicazione della LAV. Secondo il legislatore (FF 1990 II 724 e 725), l'art. 2 cpv. 1 LAV concerne, in linea di principio, i reati contro la vita e l'integrità della persona, la rapina, i reati contro la libertà personale, i reati contro il buon costume, se vi è stata lesione dell'integrità fisica. Sono invece esclusi i delitti di messa in pericolo (DTF 122 IV 71 consid. 3a) e, di massima, le vie di fatto, come i reati contro l'onore. Lo stesso vale per i reati contro il patrimonio, in particolare il furto e la truffa, poiché i pregiudizi che una persona può subire ne costituiscono solo la conseguenza indiretta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa). 
In altre parole, non è la natura dell'infrazione ad essere determinante, bensì la lesione direttamente sofferta. Siffatta lesione deve provocare una deteriorazione dello stato fisico, sessuale o psichico della persona in causa e raggiungere una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 2). Non è sufficiente che la persona interessata abbia avuto paura, sia rimasta addolorata, abbia perso del tempo, del denaro, ecc. Deve infine esistere un rapporto di causalità naturale tra la lesione e l'infrazione, poiché la prima deve costituire la conseguenza diretta della seconda (sentenza 6S.333/2002 del 20 agosto 2002, apparsa in Pra n. 19 pag. 91; Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, pagg. 56-57 e rinvii; Gomm/Stein/Zehntner; Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, all'art. 2 LAV, pagg. 39-45). La nozione di vittima dipende quindi, non tanto dalla natura dell'illecito, quanto dalle sue conseguenze. 
2.2.2 La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione e a dimostrarla (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c, 120 Ia 227 consid. 1, 115 Ib 505 consid. 2 pag. 508 in alto; cfr. anche DTF 130 IV 43 consid. 1.4), non si esprime del tutto al riguardo e non dimostra l'adempimento dei citati presupposti, peraltro nemmeno ravvisabile in concreto. Ella si limita a rilevare che per i fatti accaduti in piazza la denunciata è stata condannata, sulla base di un decreto di accusa, per ingiurie. Riguardo al reato di minaccia (art. 180 CP), la Corte cantonale ha ritenuto che non appariva come mediante la citata affermazione la querelata avesse voluto incutere spavento o timore alla denunciata e non sembrava nemmeno ch'ella sapeva o avrebbe preso in considerazione che l'affermazione poteva suscitare questo effetto. La CRP ha ritenuto poi, riguardo all'ipotesi del reato di coazione (art. 181 CP), che la ricorrente né ha dimostrato che la sua libertà d'azione sarebbe stata pregiudicata né che sarebbe stata indotta ad assumere un determinato comportamento. Del resto, nemmeno nel gravame in esame la ricorrente sostiene d'essere stata direttamente lesa nella sua integrità psichica. Ritenuto che non si è quindi in presenza di un caso qualificato di minaccia e di coazione (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 163), alla ricorrente avrebbe fatto difetto la qualità di vittima ai sensi della LAV. 
2.3 Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca, come nella fattispecie, la qualità di vittima secondo la LAV, non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati. 
Essi non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.; Mauro Mini, L'istanza di promozione dell'accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l'uso, in: RtiD-2004, pag. 249 segg., pag. 269-271). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b, 126 I 97 consid. 1). 
2.3.1 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali, che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, per esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b). 
2.3.2 In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova sulla base della sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o il denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; sentenza 1P.636/1998 del 6 dicembre 1999, apparsa in RDAT I-2000, n. 53 pag. 498). 
2.4 La ricorrente fa valere che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti e valutato le prove in maniera arbitraria e, procedendo a un'inammissibile valutazione anticipata di una prova, non l'avrebbe arbitrariamente assunta. La criticata mancata audizione di un testimone avrebbe dovuto confermare che sarebbe stata la proprietaria dell'automobile, regalatale al dire del teste dal defunto. La prova si riferisce quindi agli asseriti reati di estorsione e di appropriazione indebita. In tale ambito la CRP ha tuttavia ritenuto che queste ipotesi esulavano dalla decisione litigiosa, perché, quale autorità di ricorso, non poteva esprimersi su ipotesi che non erano state oggetto di inchiesta e di decisione da parte del magistrato inquirente. Ora, la ricorrente non contesta del tutto questa conclusione; per di più nemmeno è legittimata a criticare nel merito, peraltro con censure meramente appellatorie, la valutazione delle prove e il loro apprezzamento anticipato. 
2.5 La ricorrente, cui manca la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, si limita a rimettere in discussione il contestato giudizio di merito, censurando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove e, in modo generale, l'esercizio del potere di apprezzamento che compete ai giudici cantonali. Queste critiche, come quelle inerenti al merito dell'impugnato giudizio, non possono tuttavia essere proposte, per carenza di legittimazione, con un ricorso di diritto pubblico. 
3. 
3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
3.2 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 novembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: