Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.402/2003 /viz 
 
Sentenza del 10 settembre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Aeschlimann, Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
X.________ SA, 
opponente, patrocinata dall'avv. dott. Paola Luchetti Stefanini, Studio legale Item & Jelmini, via Peri 9a, 
6900 Lugano, 
Comune di Carabietta, 6919 Carabietta, 
rappresentato dal Municipio, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost. (licenza edilizia), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 
27 maggio 2003 del Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
Il 4 marzo 2002 la X.________ SA ha chiesto al Municipio di Carabietta il permesso per riattare uno stabile situato nel nucleo. L'intervento era volto essenzialmente alla ristrutturazione interna dell' edificio per ricavarne tre appartamenti; nella facciata meridionale erano previsti l'ampliamento verticale delle aperture e la chiusura con vetri del porticato al pianterreno. Alla domanda si sono opposti la Società ticinese per l'arte e la cultura e A.________, proprietario di una casa d'abitazione e di un terreno separati, rispetto alle particelle dell' istante, da edifici componenti il nucleo. Il 14 agosto 2002 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia e respinto le opposizioni. 
B. 
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con decisione del 17 dicembre 2002, ha dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva l'opposizione di A.________, vista la distanza che separa i suoi fondi da quello dedotto in edificazione. L'opponente, facendo valere che il progetto edilizio litigioso avrebbe ripercussioni su tutto il nucleo, è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, il quale, con sentenza del 27 maggio 2003, ha confermato la decisione governativa e respinto il ricorso. 
C. 
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di concedere l'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, di annullare l'impugnato giudizio. 
 
Il Municipio di Carabietta e la X.________ SA propongono di respingere il ricorso. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, la Corte cantonale si conferma nel giudizio impugnato. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di avergli negato a torto la legittimazione a ricorrere; egli è pertanto legittimato a far valere che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un diniego di giustizia (DTF 121 II 171 consid. 1, 118 Ia 112 consid. 2a; cfr. anche DTF 125 II 10 consid. 3, 118 Ia 8 consid. 1). 
1.2 Il Tribunale cantonale amministrativo ha ricordato che, conformemente all'art. 8 cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE), ogni persona che dimostri un interesso legittimo può presentare un'opposizione alla concessione della licenza edilizia. Ha poi rilevato che l'opponente deve appartenere a quella limitata cerchia di persone legate all'oggetto litigioso da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che fa distinguere la sua situazione da quella degli altri membri della collettività; inoltre, secondo la Corte cantonale, l'opponente deve avere un interesse personale, diretto e concreto per contestare il provvedimento e subire un pregiudizio effettivo. 
 
Ora, i Giudici cantonali hanno ritenuto che la distanza tra i fondi delle parti (invero contenuta e non decisiva nella fattispecie) aggiunta al fatto che "un consistente gruppo di edifici del nucleo" nasconde lo stabile litigioso alla vista del ricorrente, non permette di distinguere la sua situazione da quella del resto della collettività; essi hanno poi ritenuto che l'asserito pregiudizio recato dalla ristrutturazione al nucleo toccherebbe il ricorrente come un qualsiasi altro abitante del Comune, e stabilito ch'egli non ha alcun interesse personale, attuale e concreto all'annullamento della licenza edilizia. 
1.3 Limitandosi ad addurre che i suoi fondi non confinano direttamente con quelli dell'istante, che tra loro vi sono diversi giardini, che le case nei paraggi sono abitate e che dal suo giardino e dalla sua casa potrebbe vedere lo stabile litigioso, il ricorrente non dimostra che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in maniera manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (vedi, sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1). 
1.4 Il ricorrente fa valere che la modifica di una sola casa nel nucleo, che dovrebbe essere ritenuto un'unità strutturale e formale, ne comporterebbe il cambiamento integrale, per cui ogni proprietario di un fondo sito in questa zona sarebbe legittimato a opporvisi, allo scopo di tutelare il nucleo e il paesaggio. Aggiunge che, vista l'esigua entità del Comune, a ogni suo abitante dovrebbe essere riconosciuta la legittimazione a presentare un'opposizione in materia edilizia. 
1.5 I richiami del ricorrente alla legittimazione del vicino a opporsi a un permesso di costruzione rilasciato a terzi sulla base dell'art. 88 OG (cfr. al riguardo DTF 118 Ia 122 consid. 2a, 232 consid. 1a) sono ininfluenti; non si tratta in effetti di esaminare la sua legittimazione a livello federale ma di sapere se la Corte cantonale ha applicato in maniera arbitraria il diritto cantonale, visto che il ricorrente si limita ad addurre un'asserita applicazione arbitraria della norme di attuazione del piano regolatore comunale (DTF 125 II 10 consid. 3). 
1.6 Limitandosi a contrapporre, in maniera appellatoria e quindi inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1, 127 I38 consid. 3a e c) la propria tesi a quella ritenuta dalla Corte (e dall' Esecutivo) cantonale, e a proporre un'estensione della cerchia degli opponenti, il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà della sentenza impugnata, che, conformemente alla costante prassi cantonale, riserva l'opposizione e il ricorso a chi sia toccato più di ogni altro da un progetto edilizio e possa vantare un'utilità pratica dall'esito positivo della vertenza (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 813 all'art. 8 e n. 935 segg. all'art. 21 LE; Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano1999, pag. 60 seg.). 
2. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). All'opponente, che si è avvalsa dell'assistenza di un legale, spettano ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Carabietta, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 10 settembre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: