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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_43/2023  
 
 
Sentenza del 13 settembre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 dicembre 2022 (31.2022.21). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La società D.________ SA (in precedenza E.________ SA) è stata iscritta a registro di commercio nel 2016 (data di pubblicazione nel FUSC) ed è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: Cassa). Dal mese di febbraio 2017 (data di pubblicazione nel FUSC) fino al fallimento della società decretato nel mese di luglio 2020, A.________ è stato membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale (fino ad allora: amministratore unico con firma individuale). Constatato di avere subito un danno, la Cassa con decisione su opposizione del 21 giugno 2022, che confermava la decisione del 15 aprile 2022, ha chiesto ad A.________ - quale ex membro del Consiglio di amministrazione della D.________ SA - il risarcimento di fr. 170'740.85 per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla D.________ SA per gli anni dal 2019 all'aprile 2020, in via solidale con B.________ e con C.________ (rispettivamente Presidente e membro del Consiglio d'Amministrazione della D.________ SA). 
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 22 agosto 2022 che, con sentenza del 5 dicembre 2022, ha accolto parzialmente il gravame e modificato la decisione su opposizione nel senso che A.________ è tenuto a risarcire alla Cassa un importo di fr. 165'276.85 per i contributi paritetici non soluti per il periodo dal gennaio 2019 ad aprile 2020. 
 
C.  
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 20 gennaio 2023 (timbro postale) con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'accoglimento del ricorso e la sua liberazione da ogni e qualsiasi obbligo risarcitorio di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF alla Cassa in relazione alla fallita D.________ SA in liquidazione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per emanazione di una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
Invitati a pronunciarsi sul ricorso e sull'effetto sospensivo, la Cassa ha comunicato di procedere all'incasso una volta emessa la sentenza federale e ha proposto di respingere il gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata condanna il ricorrente al risarcimento danni di fr. 165'276.85 nel senso dell'art. 52 LAVS. Questo importo raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- necessario per l'ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza cantonale in tali controversie dinanzi al Tribunale federale (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51). Il ricorso, che anche per il resto soddisfa i requisiti formali di ricevibilità, è quindi ammissibile. 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 144 II 246 consid. 6.7 con riferimenti) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è sapere se A.________ debba rispondere nel senso dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 165'276.85 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla D.________ SA per gli anni dal 2019 all'aprile 2020. L'esistenza e l'entità del danno non sono contestati e risultano comunque dagli atti.  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi disciplinanti la materia, rammentando in particolare le norme sull'obbligo di conteggiare e versare i contributi paritetici (art. 14 cpv. 1 LAVS e art. 51 cpv. 1 LAVS combinato con gli art. 34 segg. OAVS), i presupposti per la responsabilità del datore di lavoro nel senso dell'art. 52 LAVS - danno, violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici, intenzionalità o negligenza grave (in relazione alle attribuzioni e agli obblighi inalienabili dei membri del consiglio d'amministrazione di una società anonima: art. 716a cpv. 1 CO), come anche i motivi giustificativi e di discolpa (sul tema DTF 121 V 243 consid. 4b con riferimenti), nesso di causalità adeguata tra il comportamento rimproverabile e il danno subito - rispettivamente dei suoi organi per la persona giuridica (art. 52 cpv. 2 LAVS; sul tema cfr. DTF 129 V 11 e 123 V 12 consid. 5b con riferimenti), come pure se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse lo sono in via solidale (art. 52 cpv. 2 LAVS). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
Il Tribunale cantonale, accertata la qualità di organo formale nel senso dell'art. 52 LAVS del ricorrente (sul tema cfr. DTF 128 III 29 consid. 3a) - egli è stato membro del Consiglio d'amministrazione della società dal mese di febbraio 2017 al fallimento della stessa decretato nel mese di luglio 2020 - ha appurato il danno (il saldo dei contributi paritetici non pagati al 4 novembre 2022 era di fr. 165'276.85), la violazione delle prescrizioni in materia di AVS per negligenza grave - ritenuta l'assenza di pagamento dei contributi sociali che sapeva non essere pagati da tempo - il nesso di causalità adeguata tra il comportamento rimproverabile e il danno subito, come infine l'assenza di motivi giustificativi e di discolpa. Il Tribunale cantonale ha pertanto concluso che l'insorgente doveva rispondere del danno per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni dal 2019 all'aprile 2020 dalla D.________ SA poi fallita. 
 
5.  
 
5.1. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. ULRICH MEYER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito per mancato pagamento dei contributi. I motivi di discolpa, rispettivamente di giustificazione, sono speciali circostanze che legittimano il datore di lavoro a non versare i contributi (cfr. sul tema DTF 121 V 243 consid. 4b con riferimenti, segnatamente DTF 108 V 189 consid. 2b e 108 V 183 consid. 1b). Tale è il caso quando l'inosservanza delle prescrizioni appare, considerate le circostanze, come legittima e non colpevole. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (DTF 108 V 189 consid. 2b e 108 V 183 consid. 1b; sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.1).  
 
5.2. Il ricorrente asserisce esservi vari motivi a giustificazione, rispettivamente a sua discolpa, in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici. Egli riferisce in particolare che non avrebbe avuto alcun potere decisionale all'interno della società ma che si sarebbe solo occupato della contabilità, aggiungendo che si sarebbe premurato di sollecitare i due amministratori di provvedere ai versamenti dei contributi paritetici rimasti impagati. A suo dire, in considerazione anche della pandemia Covid e dei suoi effetti sulla liquidità della società, egli sarebbe stato legittimato a credere alle rassicurazioni ricevute dagli altri due amministratori circa la temporaneità delle difficoltà di disponibilità finanziaria.  
 
5.3. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che il ricorrente ha assunto la carica di membro del Consiglio d'amministrazione della D.________ SA con diritto di firma individuale dal 2017 fino al fallimento decretato l'8 luglio 2020. Con l'assunzione di tale mandato egli era tenuto a una serie di doveri intrasmissibili e inalienabili (cfr. art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO), tra cui anche quello di provvedere al pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali, come pure di vigilare sulle persone incaricate della gestione. Dalle constatazioni dell'autorità giudiziaria precedente emerge che l'insorgente era l'azionista e l'organo societario che si occupava materialmente, tra l'altro, della contabilità (cfr. dichiarazione del ricorrente nel verbale d'interrogatorio all'Ufficio fallimenti di Locarno il 14 luglio 2020), incluso quanto in relazione con il pagamento degli oneri sociali. Egli era pure consapevole che la società non era in regola con il pagamento degli stessi: agli atti figurano suoi scritti - con la dicitura Ufficio Contabilità della SA - con cui si era premurato di chiedere alla Cassa una proroga di pagamento per l'acconto di giugno 2018, rispettivamente nel febbraio 2019 vi era stata una sua richiesta alla Cassa di pagamento rateale del conguaglio 2018.  
La misura della diligenza richiesta in materia di gestione è quella esigibile da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene il ricorrente (sul tema cfr. DTF 112 V 159 consid. 4). Si rileva altresì che in precedenza il ricorrente era stato un socio fondatore della E.________ SA - con funzione di amministratore unico con firma individuale - ovvero la società antecedente a quella di cui alla presente vertenza; non si tratta dunque di una persona sprovveduta in ambito societario. Il ricorrente non può evitare, rispettivamente attenuare, la propria responsabilità adducendo di non avere avuto alcun influsso sugli scoperti dei pagamenti dei contributi paritetici, i quali sarebbero stati di competenza degli azionisti C.________ e B.________. In qualità di membro del Consiglio d'Amministrazione con diritto di firma individuale di una SA doveva vigilare personalmente a che i contributi paritetici venissero effettivamente pagati alla Cassa (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO) nonostante le modalità di ripartizione interna (sul tema cfr. sentenza 9C_137/2022 del 14 luglio 2022 consid. 6.2 con riferimenti). In questo contesto il ricorrente nemmeno può essere esonerato dalla sua responsabilità per il motivo che C.________ e B.________ avevano dichiarato il 30 aprile 2019 alla Cassa di assumersi l'impegno di estinguere il debito dei contributi paritetici per l'anno 2018, come pure di liberarlo integralmente da ogni pretesa futura, sempre relativamente ai contributi paritetici dovuti dalla D.________ SA. Tali accordi potranno eventualmente essere di rilevanza nel rapporto interno di regresso tra i singoli responsabili, ma sono ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa (sul tema cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a). 
In quest'ottica, anche le rassicurazioni ricevute dagli azionisti C.________ e B.________ non soccorrono il ricorrente, in quanto non sono motivi giustificativi o di discolpa nel senso della giurisprudenza (cfr. consid. 5.1). Fidarsi senza verificare che alle parole seguono i fatti è comunque un comportamento negligente (sul tema cfr. sentenza 9C_906/2017 del 21 giugno 2018 consid. 4 con riferimenti). Il ricorrente non merita tutela nel suo tentativo di giustificarsi, anche in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia Covid alla base della temporanea limitazione di liquidità per il ritmo lavorativo non normale dell'impresa, tanto più che la legislazione legata alla pandemia considerava aiuti finanziari possibili in determinate circostanze. 
 
5.4. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, alla Corte cantonale non possono nemmeno essere rimproverate violazioni del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), segnatamente per la mancata audizione di C.________ e B.________ volta a provare le loro rassicurazioni. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4 e 130 II 425 consid. 2.1), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 136 I 229 consid. 5.3) e si fonde con il diritto materiale. Ora, nella fattispecie, i giudici di prime cure, hanno rinunciato a procedere all'audizione di C.________ e B.________ in quanto hanno ritenuto sufficienti gli elementi all'incarto per appurare la responsabilità del ricorrente nel senso dell'art. 52 LAVS, ritenuto tra l'altro che la rilevanza delle due audizioni atteneva al loro rapporto interno e non al rapporto esterno con la Cassa. La Corte cantonale poteva dunque, senza arbitrio, prescindere da accertamenti aggiuntivi superflui.  
 
5.5. Nemmeno sono pertinenti le censure del ricorrente sulla pretesa interruzione del nesso causale tra il suo comportamento e il danno, per il fatto che egli sarebbe subentrato in una situazione già deteriorata, con la conseguenza che gli sarebbe imputabile "il solo peggioramento della situazione dalla sua entrata, ma non l'intero danno subito dalla resistente a far tempo dal 2016" (memoriale di ricorso, pag. 14). In primo luogo l'importo aggiornato del danno, in sostanza nemmeno contestato di fr. 165'276.85, si riferisce solo ai contributi non pagati nel 2019 e fino all'aprile 2020. In secondo luogo, la limitazione della responsabilità a causa di una concolpa di un terzo è ritenuta dal Tribunale federale unicamente come una possibilità teorica e può avere un significato pratico soltanto in una situazione chiaramente eccezionale, che qui comunque non si verifica (sul tema cfr. anche sentenza 9C_66/2016 del 10 agosto 2016 consid. 5.4 con riferimento).  
 
6.  
In conclusione, le argomentazioni del ricorrente non sono fondate; esse non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, rispettivamente da far sembrare la sua valutazione contraria al diritto federale (cfr. consid. 2). Ne consegue la reiezione del ricorso. 
 
7.  
 
7.1. L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente.  
 
7.2. Le spese giudiziarie, fissate secondo la tariffa ordinaria e in funzione del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 13 settembre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi