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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_10/2014{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 dicembre 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, giudice presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro  
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,  
controparte. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI (restituzione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_866/2011 del 27 luglio 2012. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 18 novembre 2011 A.________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 18 ottobre 2011 in materia di restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (in casu l'importo di fr. 825.- di prestazioni per il periodo da novembre 2010 a gennaio 2011). 
 
B.   
Con sentenza 9C_866/2011 del 27 luglio 2012 il Tribunale federale ha respinto il gravame, nella misura in cui è stato ritenuto ammissibile, confermando il giudizio della Corte cantonale. 
 
C.   
Mediante sei scritti - in lingua tedesca - indirizzati al Tribunale federale il 6 agosto 2014 (timbro postale), completati in data 19 agosto 2014, A.________ ha chiesto in sostanza di riesaminare la situazione, in particolare di rinunciare alla restituzione delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
L'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che nel caso concreto è l'italiano. La sentenza oggetto della presente vertenza sarà pertanto redatta in italiano, lingua comprensibile per l'istante, da anni residente in Ticino, malgrado il fatto che lo stesso abbia elaborato la domanda di revisione in tedesco, così come del resto era suo diritto. 
 
2.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii). L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF determina le esigenze formali che devono adempiere gli atti scritti destinati al Tribunale federale, ivi incluse le domande di revisione (sentenza 5F_2/2014 del 4 febbraio 2014 consid. 1 con riferimenti). In particolare tale disposto di legge prevede l'onere di allegazione e motivazione, nel senso che l'atto diretto al Tribunale federale deve spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti la sentenza contestata deve essere oggetto di revisione, pena l'inammissibilità della domanda (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg.). 
 
3.   
Una revisione delle sentenze del Tribunale federale quale mezzo di ricorso straordinario, considerato che le stesse passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF), è unicamente ammissibile in presenza di uno dei motivi menzionati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. In particolare per quel che attiene all'evenienza concreta, si tratta, da un lato, dei vizi di procedura menzionati all'art. 121 LTF, segnatamente la violazione di norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), le conclusioni formulate dalle parti (lett. b), il diniego di giustizia formale, quando un tribunale omette di decidere relativamente alle conclusioni delle parti (lett. c ) ed infine le sviste di fatti rilevanti esulanti dagli atti (lett. d). D'altro lato, la revisione può esser domandata parimenti quando l'istante viene a conoscenza di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che non si ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). 
 
4.  
 
4.1. Nell'evenienza concreta, la domanda di revisione di A.________ non adempie le condizioni di ammissibilità di cui sopra.  
 
4.1.1. In effetti l'istante non sostanzia alcun motivo di revisione, ossia egli non pone alla base della propria domanda alcun motivo legale idoneo a giustificare una revisione della sentenza del Tribunale federale 9C_866/2011 del 27 luglio 2012. In particolare egli non allega nuovi fatti rilevanti e nemmeno produce alcun mezzo di prova decisivo così come previsto all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Si rileva altresì come per ammissione stessa dell'istante, non vi sarebbero nemmeno documenti attuali giustificanti una tale domanda (cfr. scritto 27 giugno 2014 "...sende ich Dokumente welche HOCHAKTUELLER nicht sein könnten").  
 
4.1.2. A.________ si è unicamente limitato a richiedere al Tribunale federale di esperire un esame giuridico corretto del proprio incarto, ossia di leggere i documenti già agli atti e di ammettere i propri argomenti già insinuati e, sempre a suo dire, dal tribunale semplicemente ignorati (cfr. scritto 19 agosto 2014: "In Erwartung einer juristischen korrekten Prüfung aller meiner wahrheitsgetreuen Angaben und Dokumente und der Wiedereinsetzung aller meiner Rechte").  
Contrariamente a quanto preteso da A.________, non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario, è inidonea a correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea al richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (sentenza 9F_5/2014 dell'8 maggio 2014 con riferimenti). 
 
5.   
Stante quanto precede, la domanda di revisione della sentenza 9C_886/2011 del 27 luglio 2012 è inammissibile. Viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 dicembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi