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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_12/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che B.________ AG ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 5'520.55 oltre interessi; 
che con decisione 20 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo; 
che con sentenza 13 dicembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escussa avverso la decisione pretorile; 
che secondo la Corte cantonale il Giudice di prime cure non ha violato le norme sulla ricusa e non ha pertanto leso la garanzia del giudice indipendente ed imparziale (la domanda di ricusa era infatti stata formulata soltanto con il reclamo, per cui il Pretore non poteva tenerne conto, mentre il riferimento ad una pregressa istanza di ricusa inoltrata in un'altra causa risultava temerario considerato come l'escussa avesse chiesto al giudice di cui pretende la ricusa ben due proroghe del termine per presentare osservazioni all'istanza di rigetto senza accennare a motivi di sfiducia nei suoi confronti); 
che per i Giudici cantonali il Pretore non ha nemmeno leso il diritto di essere sentita della reclamante per non averle impartito un termine per designare un nuovo avvocato dopo che la sua patrocinatrice era stata sospesa dall'esercizio della professione (quando la sospensione ha preso avvio l'escussa era infatti in ogni modo già preclusa dalla lite per non aver presentato osservazioni all'istanza di rigetto nel termine impartitole) e per non averle concesso una seconda proroga del termine per inoltrare le predette osservazioni (tale richiesta di proroga - peraltro non reperibile nell'incarto - era irricevibile, in quanto posteriore alla scadenza del termine in questione, e comunque infondata); 
che con ricorso in materia costituzionale 31 gennaio 2017 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di accertare la nullità della sentenza cantonale (subordinatamente di annullarla) e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); 
che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che nel rimedio all'esame la ricorrente si limita a riproporre le medesime censure presentate dinanzi all'autorità precedente contro il giudizio di primo grado, contestando soltanto in modo superficiale la dettagliata argomentazione sviluppata dal Tribunale d'appello per confutare tali censure; 
che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione poste ad un ricorso in materia costituzionale; 
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo; 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 febbraio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini