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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_109/2018  
 
 
Sentenza del 18 giugno 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.70). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
B.________SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 519.-- oltre interessi. Con decisione 23 aprile 2018 il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo limitatamente a fr. 519.-- (ad esclusione delle spese esecutive) oltre interessi. 
 
Con sentenza 8 maggio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, osservando che il rimedio non conteneva alcuna motivazione, che la domanda di concessione di tempo supplementare per presentare tale motivazione non poteva essere accolta (v. art. 144 cpv. 1 CPC e 33 cpv. 1 LEF) e che non erano realizzate le condizioni per una restituzione del termine di reclamo (v. art. 148 CPC, rispettivamente art. 33 cpv. 4 LEF). 
 
2.   
Con ricorso 8 giugno 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale affinché " il caso sia ridiscusso serenamente tramite il giudice di pace di Bellinzona ". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
 
Il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: a parte apoditticamente riferirsi ad un non meglio precisato " diritto fondamentale di poter contestare una decisione ", il ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di garanzie costituzionali. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
  
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 giugno 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini