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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_64/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 aprile 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
accertamento di proprietà, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2017 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, attaccando una decisione su opposizione della Commissione di misurazione del 26 marzo 2014, il 25 aprile 2014 A.________ ha introdotto un'azione volta ad accertare come una striscia di terreno di circa 7 m 2 (il cui valore venale non supera fr. 2'000.--), che il geometra assuntore nella procedura di misurazione particellare ufficiale nel Comune di X.________ ha attribuito alla particella n. 59 RFP di proprietà di B.________, appartenga in realtà alla particella n. 56 RFP di cui l'attrice e suo marito sono comproprietari un mezzo ciascuno (v. art. 11 cpv. 3 della legge del Cantone Ticino sulla misurazione ufficiale [RL 4.1.4.0]);  
che con decisione 7 luglio 2015 il Giudice di pace del circolo di Agno ha respinto tale azione; 
che con sentenza 22 marzo 2017 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo presentato da A.________; 
che la Corte cantonale ha lasciato aperta la questione a sapere se l'attrice potesse agire da sola, senza l'altro comproprietario, il suo reclamo essendo in ogni modo destinato all'insuccesso; 
che infatti secondo i Giudici cantonali con il suo reclamo, peraltro carente di motivazione, A.________ non è riuscita a dimostrare il suo diritto di proprietà nel senso da lei auspicato poiché dalla documentazione da lei stessa prodotta emerge che il confine tra le due menzionate particelle coincide con l'allineamento del muro di sostegno della particella n. 56 (come accertato dal geometra revisore) e quest'ultimo fondo non comprende pertanto la litigiosa striscia di terreno situata oltre tale muro; 
che con ricorso 24 aprile 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); 
che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che nel rimedio all'esame la ricorrente si limita invece ad esporre la sua versione dei fatti, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti sviluppati nell'impugnato giudizio; 
che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte; 
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 aprile 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini