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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_64/2018  
 
 
Sentenza del 1° maggio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria (rigetto provvisorio dell'opposizione), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 6 marzo 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.25). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione 5 febbraio 2018 il Giudice di pace del circolo del Gambarogno ha rigettato in via provvisoria (per un importo di fr. 1'611.10 oltre accessori) l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________AG. 
Con reclamo 13 febbraio 2018 A.________ ha impugnato tale decisione. Con decreto 6 marzo 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata da A.________. La Corte cantonale ha osservato che il reclamo sembra a prima vista destinato all'insuccesso (v. art. 117 lett. b CPC) : l'attestato di carenza di beni prodotto dalla creditrice è considerato quale titolo di rigetto provvisorio ed il debitore non ha reso verosimile un valido motivo di opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF. I Giudici cantonali hanno inoltre precisato che la cessione del credito dalla C.________AG alla D.________AG, poi divenuta B.________AG, si evince dalla documentazione prodotta con l'istanza di rigetto. 
 
2.   
Con ricorso 4 aprile 2018 A.________ ha impugnato il decreto 6 marzo 2018 dinanzi al Tribunale federale, postulando l'accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Il ricorrente chiede anche di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa di rigetto provvisorio dell'opposizione che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). 
 
In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
 
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di garanzie costituzionali, ma si limita a ribadire di non aver potuto fornire un valido motivo di opposizione siccome non conosce l'identità del creditore. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
L'istanza di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° maggio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini