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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_149/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 marzo 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Pfiffner, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
ricorrente, 
 
contro 
 
 A.________, Italia, patrocinato da Patronato INAS, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 gennaio 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. A.________, cittadino italiano nato nel 1954, residente in Italia, ha lavorato in Svizzera in qualità di muratore dal 1988 al 1996 e dal 2005 fino al 28 maggio 2009, data in cui ha cessato l'attività di manovale presso la B.________ SA per motivi di salute. Dal 28 maggio al 2 giugno 2009 A.________ è stato ricoverato in ospedale per un'ulcera del bulbo duodenale e anemizzazione e dal 23 luglio al 3 agosto 2009 per un intervento cardiaco dovuto a un'insufficienza valvolare mitralica di grado severo, con successiva riabilitazione cardiovascolare fino al 20 agosto 2009.   
Il 13 ottobre 2009 A.________ ha presentato una domanda di provvedimenti d'integrazione professionale, rispettivamente di rendita d'invalidità. Nel luglio 2010 A.________ riferisce anche di una problematica lombare. Con decisione del 12 luglio 2011 (previo progetto del 10 marzo 2011 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino; di seguito UAI) l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE), ritenuto non opportuno mettere in atto provvedimenti d'ordine professionale, ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, incluse le rendite ordinarie per i figli. A.________ è insorto al Tribunale amministrativo federale in data 8 settembre 2011, asseverando che le sue condizioni di salute sarebbero tali da determinare una rendita d'invalidità intera anche dal 1° aprile 2011. Con sentenza del 21 novembre 2011 il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato gli atti all'UAIE per complemento istruttorio e nuova decisione. 
 
A.b. Esperiti i richiesti accertamenti medico-amministrativi e valutati segnatamente gli esiti della perizia pluridisciplinare ad opera del SAM del 21 giugno 2012 (consulti di natura cardiologica, reumatologica e psichiatrica) l'UAIE ha confermato la rendita d'invalidità temporanea dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, ha negato una rendita per il periodo successivo, ribadendo altresì il mancato diritto a provvedimenti professionali (decisione del 13 novembre 2012 preavvisata dall'UAI il 26 luglio 2012).  
 
B.   
Nuovamente adito l'11 dicembre 2012 dall'assicurato, che richiedeva una rendita d'invalidità almeno del 50%, il Tribunale amministrativo federale dopo aver proceduto a vari scambi di scritti ha, con giudizio del 26 gennaio 2015, parzialmente accolto il gravame e riformato la decisione impugnata del 13 novembre 2012 nel senso di riconoscere a  A.________ il diritto a un quarto di rendita dal 1° aprile 2011. 
 
C.   
L'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in data 25 febbraio 2015 (timbro postale), cui chiede di annullare il giudizio del Tribunale federale amministrativo e confermare la decisione del 13 novembre 2012. Con scritto del 19 giugno 2015 C.________, moglie di  A.________, ha trasmesso al Tribunale federale il certificato del cardiologo dott.  D.________ del 15 giugno 2015. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
In primo luogo occorre evidenziare che la documentazione trasmessa in modo spontaneo dalla moglie dell'opponente, segnatamente il rapporto del dott.  D.________ del 15 giugno 2015,è un nuovo mezzo di prova posteriore al giudizio impugnato, già di per sé inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Il Tribunale amministrativo federale, fondandosi in particolare sugli esiti della perizia pluridisciplinare SAM del 21 giugno 2012, come pure del successivo complemento del 26 giugno 2013 in relazione al rapporto complementare del dott. E.________ del 17 giugno 2013, ha considerato che, a seguito delle affezioni che interessano le sue condizioni di salute,  A.________ presenta un'incapacità lavorativa dell'80% nella precedente attività di muratore e che sussiste per contro globalmente una capacità lavorativa residua dell'80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali descritti dai periti. Di conseguenza, il confronto del reddito da invalido per l'anno 2011 di fr. 39'536.75 - calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) per un importo di fr. 61'776.15 cui va dedotto il 20% per diminuzione di rendimento e un'ulteriore riduzione del 20% in considerazione delle circostanze personali e professionali del caso concreto - con il reddito da valido per il 2011 di fr. 68'863.15 indicato dall'ultimo datore di lavoro, si ottiene un grado d'invalidità arrotondato del 43%, che gli conferisce pertanto il diritto a un quarto di rendita d'invalidità a far tempo dal 1° aprile 2011. 
 
3.   
Oggetto del contendere è il diritto di  A.________ a una rendita d'invalidità anche dopo il 31 marzo 2011. Avuto riguardo alle censure sollevate dall'UAIE con il ricorso in materia di diritto pubblico, rimane controversa solo la questione dell'entità della riduzione - per tenere conto delle peculiarità personali e professionali del caso concreto - operata dal Tribunale amministrativo federale sul salario statistico da invalido ricavato dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. 
 
3.1. Il Tribunale amministrativo federale ha considerato che era più appropriata una riduzione del 20%, invece di quella del 15% operata dall'UAIE. I primi giudici hanno considerato oltre al fatto di poter svolgere solo attività leggera, al tipo di permesso e all'età, anche l'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno. Dal confronto dei redditi si evince un grado di invalidità del 42.58%, da arrotondare al 43%, idoneo a fondare il diritto a un quarto di rendita.  
 
3.2. Il ricorrente ritiene che il Tribunale amministrativo federale abbia agito in modo difforme dal diritto federale e violato parimenti i margini del proprio potere di apprezzamento, operando una diminuzione del 20% sul salario da invalido. Il ragionamento del Tribunale amministrativo federale di considerare anche la riduzione a tempo parziale non è sostenibile in quanto avrebbe ritenuto A.________ come persona con tempo di lavoro ridotto, fattore già considerato nell'ambito della riduzione del rendimento. L'opponente presenta una capacità lavorativa piena, ma con una riduzione del rendimento del 20%. Le limitazioni funzionali sono già state prese in considerazione nella valutazione della riduzione del rendimento.  
 
4.  
 
4.1. Nel caso concreto l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.  
 
4.2. Di conseguenza il Tribunale amministrativo federale, operando un'ulteriore riduzione, ha quindi esercitato il suo apprezzamento in modo non conforme al diritto (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3. pag. 399). L a decisione dell'UAIE di negare il diritto a una rendita d'invalidità a A.________ dopo il 31 marzo 2011 merita dunque piena conferma.  
 
5.   
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto. Soccombente, l'opponente deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 gennaio 2015 è annullato e la decisione del 13 novembre 2012 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero confermata. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
La causa viene rinviata al Tribunale amministrativo federale per nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 22 marzo 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi