Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_437/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 novembre 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata da DAS Protezione Giuridica SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Fondazione di Previdenza della ditta B.________ SA, 
patrocinata da Società di Consulenza Previdenziale SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale (prestazione per i superstiti), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. C.________, nato nel 1950, è stato attivo professionalmente presso la B.________ SA, affiliata per la previdenza professionale alla Fondazione di Previdenza della ditta B.________ SA (di seguito: Fondazione). Il 15 aprile 2014 C.________ è deceduto, lasciando come unica erede la sua compagna A.________.  
 
A.b. A.________, designata da C.________ nel corso del 2012 quale nuova beneficiaria del 100% del suo capitale decesso in ambito di previdenza professionale - in sostituzione della precedente intestataria nella persona della sorella D.________ a far tempo dal marzo/aprile 1997 - si è rivolta alla Fondazione per ottenere tale prestazione, ricevendo però un riscontro negativo, in sostanza per la mancata prova della sua convivenza con C.________.  
 
B.   
Con petizione del 25 giugno 2015 A.________ ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la condanna della Fondazione al pagamento di fr. 332'517.70 con interessi dal 1° maggio 2014 quale capitale di decesso del suo compagno C.________. 
Con giudizio del 25 maggio 2016, il Tribunale cantonale ha respinto la petizione. 
 
C.   
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in data 22 giugno 2016 (timbro postale), chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento del giudizio cantonale con la conseguente condanna della Fondazione al versamento dell'importo del capitale decesso del compagno deceduto di fr. 332'517.70, oltre interessi. In via subordinata la ricorrente postula l'annullamento del giudizio e la retrocessione degli atti al Tribunale cantonale per nuovi accertamenti sull'effettiva convivenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Preliminarmente si rileva che la presa di posizione trasmessa personalmente dalla ricorrente in modo spontaneo il 19 luglio 2016 è inammissibile in quanto tardiva, ossia depositata oltre il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF, scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF - il 27 giugno 2016. 
 
2.   
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (ai sensi degli art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, con riferimento all'esigenza di motivazione prevista all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti).  
 
2.2. In particolare, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne segnatamente l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).  
 
3.   
 
3.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se A.________ ha diritto al capitale di decesso del defunto C.________ nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria nei confronti della Fondazione.  
 
3.2. Siffatto diritto trova fondamento all'art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento della Cassa pensione della Fondazione di previdenza della Ditta B.________ SA nella versione del 1° gennaio 2013 (di seguito: Regolamento), che prevede, per quanto qui di rilievo, che il capitale decesso è pagato, indipendentemente dal diritto ereditario, alla persona "se designata per scritto dall'assicurato prima della propria morte, alla persona che negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia domestica...".  
 
3.3. Una tale disposizione si interpreta conformemente al principio dell'affidamento; il risultato dell'interpretazione può essere esaminato dal Tribunale federale quale questione di diritto (sentenza 9C_345/2014 dell'11 luglio 2014 consid. 2.2 e 2.3 con riferimenti, in particolare DTF 140 V 50 consid. 2.3 pag. 52).  
 
4.   
 
4.1. Con il giudizio impugnato la Corte cantonale ha ritenuto giustificato il rifiuto della Fondazione di riconoscere il diritto della ricorrente al capitale decesso ai sensi dell'art. 27 del Regolamento, non avendo dimostrato né di aver convissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica né l'esistenza di una vita in comunione domestica ininterrotta con il defunto C.________ negli ultimi 5 anni prima del decesso del 15 aprile 2014.  
 
4.2. La ricorrente, censurando un'errata applicazione del diritto da parte del Tribunale cantonale, come pure un accertamento inesatto dei fatti e un mancato accertamento delle prove fornite, giunge alla conclusione che i presupposti dell'art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento sarebbero realizzati e la prestazione superstiti le sarebbe pertanto dovuta.  
 
5.   
 
5.1. In merito alla censura di errata applicazione del diritto da parte del Tribunale cantonale, che non avrebbe considerato comprovata la convivenza nella medesima economia domestica solo sulla base del domicilio fiscale noto alle autorità, si rileva preliminarmente che tale critica, oltre a non essere suffragata da alcunché (cfr. consid. 2.1), è anche in contrasto con quanto concluso dai giudici di prima istanza. In effetti, al considerando 2.5 del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha correttamente evidenziato che l'art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento, contrariamente all'art. 24a, non esige il presupposto legato al domicilio, questione dunque estranea alla presente vertenza. Per il resto, non è dato di sapere in cosa consisterebbe l'errore di diritto della Corte cantonale preteso dalla ricorrente allorquando avrebbe ritenuto attendibili unicamente i dati relativi alla casella postale a U.________ senza entrare nel merito dell'interpretazione normativa sulla convivenza o sulla comunione domestica ininterrotta. Più che un errore di diritto, la ricorrente sembra difatti censurare l'apprezzamento delle prove svolte - di cui si dirà in seguito - e dunque la critica viene meno.  
 
5.2. La ricorrente censura in seguito "un accertamento inesatto dei fatti ed un mancato (o quanto meno inesatto) accertamento delle prove fornite" affermando sostanzialmente solo che nei documenti prodotti sarebbe "di lapalissiana evidenza" il fatto che il signor C.________ convivesse nella stessa economia domestica della signora A.________ già dal 2004. Essa aggiunge altresì che l'autorità inferiore avrebbe "crassamente errato nel considerare e nell'apprezzare le prove", considerata la mancata presa in considerazione di certi scritti da lei menzionati. Ora, come già ricordato al considerando 2.1, il Tribunale federale è vincolato dagli accertamenti effettuati dal Tribunale cantonale e può discostarsene solo alle condizioni dell'art. 105 cpv. 2 LTF, ciò che non è manifestamente il caso. La ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto già di per sé inammissibile - il giudizio impugnato senza confrontarsi con le ragioni di fatto che hanno indotto la Corte cantonale a confermare l'assenza dei presupposti per il riconoscimento del capitale decesso alla ricorrente di cui all'art. 27 cpv. 2 lett. c Regolamento. Non è ravvisabile alcun arbitrio (cfr. consid. 2.2) nella preferenza data dal Tribunale cantonale alle affermazioni della ricorrente - in periodi non sospetti - sia relativamente alla convivenza ininterrotta che in relazione all'economia domestica (art. 27 cpv. 2 lett. c Regolamento). Nell'ambito della sua richiesta di prestazioni complementari del 2013, la ricorrente ha espressamente specificato di vivere a V.________ (e dunque non a U.________ con C.________). Dall'incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento emerge, oltre alle dichiarazioni espresse dalla ricorrente nel 2011 di vivere da sola, che la ricorrente ha sempre dichiarato di essere una persona sola, domandando una riduzione individuale dell'assicurazione malattia e prestazioni assistenziali per persone sole, beneficiando di conseguenza ai fini del calcolo di sostegno sociale di prestazioni dal 2011 al 2013 come persona sola. Non vi è di conseguenza nessun arbitrio ravvisabile nella valutazione del Tribunale cantonale allorquando ha negato i presupposti di cui all'art. 27 cpv. 2 lett. c Regolamento - principalmente che la ricorrente negli ultimi 5 anni di vita non ha convissuto ininterrottamente con C.________ nella stessa economia domestica - e dunque il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto.  
 
5.3. Per quanto attiene infine alla censura di violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., la ricorrente si è limitata a menzionare l'aspetto relativo al diritto di offrire prove pertinenti e a ottenerne l'assunzione, omettendo però di indicare in quale misura la pretesa violazione sarebbe insorta (cfr. consid. 2.1). Ne consegue la sua inammissibilità.  
 
6.   
L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dalla ricorrente. 
 
7.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 2 novembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi