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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 124/03 
 
Sentenza del 23 giugno 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, opponente, rappresentato dalla Società X.________, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio 2 aprile 2003) 
 
Fatti: 
A. 
In data 23 settembre 2000, B.________, nato nel 1962, al momento dei fatti alle dipendenze, quale operaio, della ditta P.________ SA e, come tale, assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un infortunio professionale - scivolando da un macchinario è stato colpito al volto e al torace da un contenitore del peso di ca. 80/100 kg - a seguito del quale ha riportato una commozione cerebrale, una ferita lacero-contusa alla fronte nonché una frattura dell'osso e del setto nasale. 
 
In seguito l'infortunato ha manifestato pure vertigini, cefalee, irascibilità, ansia, fatica, insonnia, difficoltà di concentrazione, diminuzione della memoria e cambiamento del carattere, come anche disturbi psichici, segnatamente una depressione reattiva. 
 
Il caso è stato assunto dall'INSAI che ha corrisposto le relative prestazioni fino all'8 marzo 2002. 
 
Con decisione formale 30 ottobre 2002, confermata il 10 dicembre 2002 in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, patrocinato dal Patronato INAC, l'assicuratore infortuni ha negato un'ulteriore propria responsabilità, essendo l'interessato abile al lavoro al 100% e non ritenendo di doversi assumere i costi relativi alla cura dei disturbi psichici per carenza di nesso di causalità adeguato con l'infortunio. 
B. 
Contro la decisione su opposizione B.________ ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, sempre patrocinato dal Patronato INAC, cui ha in seguito revocato il mandato, chiedendo l'ulteriore assunzione del caso da parte dell'INSAI e comunicando di essere ricoverato presso il servizio di psichiatria della Clinica M.________. 
 
Per giudizio del 2 aprile 2003 la Corte cantonale ha accolto il gravame, annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato l'incarto all'INSAI affinché procedesse conformemente ai considerandi e rendesse una nuova decisione. Il Tribunale adito ha in particolare concluso che il nesso di causalità tra infortunio e danno alla salute andava valutato alla luce della giurisprudenza relativa al trauma d'accelerazione della colonna vertebrale e non secondo la giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme. 
C. 
L'INSAI insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento della pronunzia cantonale così come la conferma della decisione su opposizione del 10 dicembre 2002, con cui ha rifiutato la responsabilità per i disturbi comportanti cure e un'inabilità lavorativa successiva all'8 marzo 2002. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'intimato, rappresentato dalla Società X.________, ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), non si è espresso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Ai fini di stabilire l'esistenza o meno di un nesso di causalità adeguato tra l'infortunio subito dall'assicurato ed i disturbi successivi all'8 marzo 2002, controversa è la questione di sapere se le conseguenze sono analoghe a quelle riscontrabili in caso di trauma d'accelerazione della colonna vertebrale oppure se ci si trova confrontati con un caso di evoluzione psichica abnorme. 
1.2 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice, ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 10 segg. e art. 15-23 LAINF). 
2.1 In proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe realizzato allo stesso modo. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). 
2.2 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate). 
2.2.1 A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante. 
2.2.2 Nel caso di disturbi di natura psichica conseguenti ad infortunio, la valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato viene effettuata in base a determinati criteri nell'ipotesi in cui ci si trovi confrontati oppure no con un trauma tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, con un trauma analogo o con un trauma cranio-cerebrale. Se viene in particolare ammessa l'esistenza di uno dei traumi elencati, per stabilire l'adeguatezza del nesso causale ci si deve fondare sui criteri elencati in DTF 117 V 366 seg. consid. 6a e 382 seg. consid. 4b, se si tratta di un infortunio di media gravità, non essendo decisivo accertare se i disturbi siano piuttosto di natura psichica o fisica (DTF 117 V 367 consid. 6a). Per contro, negli altri casi l'esame dell'adeguatezza si deve eseguire in base ai criteri di cui alle sentenze pubblicate in DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid. 5c/aa. 
 
In particolare il tema dell'adeguatezza del rapporto causale tra un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico ed i pregiudizi, rispettivamente le limitazioni della capacità lavorativa e di guadagno ad esso riconducibili (DTF 122 V 415, 117 V 359), deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 e 403) allorché le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate, sono comunque completamente relegate in secondo piano rispetto alla marcata problematica psichica (DTF 123 V 99 consid. 2a con riferimenti). 
 
In seguito ad una precisazione della sua prassi, il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia recentemente stabilito che l'esame del nesso di causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito in DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano (RAMI 2002 no. U 465 pag. 438 seg. consid. 3a e b e riferimenti ivi citati). 
3. 
3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte un trauma del tipo "colpo di frusta" è dato nel caso in cui successivamente all'infortunio compaiano sintomi quali vertigini, cefalee, insonnia, paure, sensibilità ai rumori, amnesie, nervosismo e cambiamento di carattere (DTF 117 V 369 segg.). 
3.2 Ora, nel caso in esame, dalla documentazione medica agli atti risulta che l'assicurato ha palesemente manifestato sin dall'inizio i tipici sintomi del trauma da accelerazione della colonna vertebrale, segnatamente, appunto, vertigini, cefalee, irascibilità, ansia, fatica, insonnia, difficoltà di concentrazione, diminuzione della memoria e cambiamento del carattere. 
 
Se è vero inoltre che in seguito è stata pure diagnosticata una depressione reattiva e che l'assicurato è stato ricoverato presso la Clinica M.________ per problemi psichici, è altrettanto esatto che la componente psichica si è tuttavia manifestata oltre un anno e mezzo dopo l'infortunio e non è mai stata in primo piano. La depressione è stata infatti diagnosticata la prima volta durante una visita presso il pronto soccorso dell'Ospedale R.________ nel marzo 2002, mentre il ricovero per motivi psichici presso la Clinica M.________ risale al dicembre 2002. La terapia antidepressiva a cui si fa infine allusione nella risposta al ricorso veniva applicata già nel 1991, tuttavia "quale terapia per il dolore cronico", non ai fini della cura di una malattia psichica, che non era del resto ancora stata diagnosticata. 
 
Al riguardo va ancora rilevato che del tutto insostenibile, in quanto priva di fondamento, è l'affermazione dell'INSAI secondo cui il fatto che l'assicurato sin dall'inizio mal sopportasse i bambini dimostrava l'esistenza di problemi psichici. In effetti, come già ribadito, sino al mese di marzo 2002 nessun medico ha mai diagnosticato disturbi psichici. Del resto le conseguenze dell'infortunio di cui soffriva, quali ad esempio le cefalee, rispettivamente la sensibilità al rumore, potevano aver provocato una simile reazione. 
 
Infine, anche ipotizzando che dall'aprile 2002 predominassero i disturbi psichici, visto anche il ricovero ad essi riconducibile, non si può senz'altro affermare che nel corso dell'intera evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il giudizio e, meglio, il 10 dicembre 2002 -, i disturbi fisici, complessivamente, abbiano giocato un ruolo assai secondario e siano stati completamente relegati in secondo piano. 
 
In effetti è provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che a partire dall'incidente, avvenuto nel settembre 2000, e durante tutta l'evoluzione della malattia, le problematiche di natura fisica hanno giocato un ruolo di primo piano. 
 
In simili condizioni questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale di prime cure, secondo cui, trattandosi di un trauma tipo "colpo di frusta", nel caso in esame il nesso di causalità adeguato va stabilito in base alla giurisprudenza pubblicata in DTF 117 V 366 seg. e 382 seg., senza distinguere tra disturbi psichici e fisici. 
3.3 In queste condizioni il giudizio cantonale merita tutela. 
4. 
Visto l'esito del gravame, all'opponente, assistito da un patronato, spetta un'indennità per ripetibili della sede federale, la quale sarà posta a carico dell'assicuratore infortuni soccombente (art. 159 e 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'INSAI verserà all'opponente la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 23 giugno 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: