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[AZA 7] 
U 429/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 13 marzo 2001 
 
nella causa 
 
P.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. T.________, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- P.________, nata nel 1958, era all'epoca gerente della mensa presso l'aeroporto militare di L.________ ed era come tale assicurata contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 14 marzo 1995 ha picchiato la parte bassa del pollice destro contro la base della siringa necessaria alla preparazione dei vermicelles. Il medico curante, consultato il 22 marzo seguente, ha diagnosticato una tendinite traumatica dell'estensore del pollice della mano destra, esiti da contusione diretta del tendine libero del polso e un sospetto per tendovaginite de Quervain. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale ha preso a suo carico le spese di cura. Il 18 aprile 1995 l'assicurata è stata sottoposta ad un intervento di tenolisi del tendine estensore del pollice, eseguito dal dott. B.________ presso l'Ospedale F.________. Dato il persistere dei disturbi, l'interessata è stata visitata alla Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale S.________, i cui specialisti hanno posto la diagnosi di os scafoide instabile per insufficienza scafoide-trapezoidea. Ritenuto indicato un intervento chirurgico, l'operazione ebbe luogo il 20 settembre 1995, senza che la stessa avesse però esito positivo. 
L'INSAI, dopo aver sottoposto l'intera pratica alla propria divisione medica, specificatamente al dott. B.________, il quale constatava l'assenza di qualsivoglia alterazione organica riconducibile all'infortunio assicurato, rispettivamente all'intervento chirurgico del 18 aprile 1995, ha con decisione 17 febbraio 1998 provveduto alla chiusura del caso a contare dal 23 febbraio seguente. Detto provvedimento, secondo cui non sarebbe più stato possibile oggettivare delle lesioni strutturali acquisite di natura post-traumatica riferibili all'evento infortunistico occorso in data 14 marzo 1995 o agli interventi operatori effettuati a F.________ ed a S.________, è stato confermato mediante decisione su opposizione del 7 aprile 1998. 
 
B.- Rappresentata dall'avvocato T.________, l'assicurata è insorta contro questa decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Postulava che a dipendenza del lamentato danno le venissero concesse le previste prestazioni anche dopo il 23 febbraio 1998, rispettivamente che prestazioni fossero riconosciute quale risarcimento per lesioni causate durante la cura medica. 
 
L'autorità di ricorso cantonale ha ordinato una perizia giudiziaria affidandone l'allestimento al PD dott. S.________, specialista FMH in chirurgia della mano presso la Clinica X.________. Le conclusioni del referto peritale, redatto il 10 novembre 1999 e rassegnato in data 10 febbraio 2000, sono state contestate dal dott. B.________ il 3 marzo 2000. Il 13 luglio seguente, ossia dopo essersi il menzionato specialista nuovamente espresso in un complemento peritale allestito il 13 giugno 2000, il sanitario dell'INSAI ha confermato il proprio punto di vista. Con giudizio del 21 settembre 2000 la Corte cantonale ha respinto il gravame, reputando far difetto un nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 14 marzo 1995 ed i disturbi lamentati. 
C.- Sempre tramite il suo patrocinatore, l'assicurata interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Conclude chiedendo che l'INSAI sia tenuto a riconoscerle le prestazioni legali derivanti dall'evento occorsole nel marzo 1995 e dalle successive operazioni subite il 18 aprile ed il 20 settembre 1995. Presenta altresì un'istanza intesa ad essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
L'INSAI propone che il gravame sia integralmente respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. La Cassa malati CPT non ha fatto uso della facoltà offertale di esprimersi sul ricorso. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Oggetto della presente lite è il tema di sapere se correttamente all'assicurata sia stato negato il diritto a prestazioni assicurative a contare dal 23 febbraio 1998, sia per quel che attiene alle conseguenze dirette dell'evento infortunistico verificatosi il 14 marzo 1995 che per le asserite lesioni causate durante la cura medica. 
 
b) Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente indicato i principi che governano il presupposto di un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). In particolare ha precisato a quali condizioni sono dati i requisiti per l'erogazione di prestazioni assicurative rilevando fra l'altro come la relazione tra infortunio e danno alla salute debba essere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza preponderante, una semplice possibilità non bastando. A questa esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 
c) Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, il Tribunale cantonale ha valutato la questione di stabilire se un nesso di causalità naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno lamentato fosse sussistito oltre la data del 23 febbraio 1998, quesito questo cui ha risposto negativamente. In particolare non ha seguito le conclusioni cui era giunto il perito giudiziario nel referto del 10 novembre 1999 e nel complemento peritale del 13 giugno 2000. Esso ha sostanzialmente rilevato che l'esperto interpellato aveva soltanto consigliato una terapia potenzialmente suscettibile di agire sui sintomi riscontrati, ma che non era invece riuscito a determinare le cause dei disturbi lamentati. Ci si trovava quindi confrontati ad un caso in cui le turbe soggettivamente risentite dall'assicurata non avevano trovato sufficiente correlazione sul piano oggettivo, vale a dire che un nesso di causalità naturale tra gli elementi di rilievo non era stato dimostrato secondo il grado della verosimiglianza preponderante. 
Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha ampiamente esaminato e discusso i referti del PD dott. S.________, confrontandoli in modo pertinente con le divergenti considerazioni esposte dal dott. B.________ e giungendo a condividere quest'ultime. Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede quindi fondati motivi per scostarsi dagli approfonditi accertamenti e dalle convincenti conclusioni cui pervenne la giudice di prime cure; il suo parere merita pertanto tutela. 
b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente ribadisce le tesi sostenute in sede di prima istanza, affermando che il perito giudiziario avrebbe concluso essere lo stato valetudinario indirettamente da ricondurre all'infortunio del 14 marzo 1995, giacché non erano riscontrabili fattori extra-traumatici corresponsabili del danno alla salute. In sostanza ella si riferisce però solo alla possibile relazione tra evento infortunistico e danno alla salute posta in rilievo dal PD dott. S.________, non riuscendo invece a dimostrare, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, che l'esistenza di tale nesso sarebbe probabile. 
Nel suo gravame P.________ si avvale pure della responsabilità incombente all'INSAI in virtù dell'art. 6 cpv. 3 LAINF, disposto secondo il quale l'assicurazione è tenuta ad erogare prestazioni per lesioni causate durante la cura medica. Considera che l'infortunio avrebbe prodotto un primo danno, a sua volta trovantesi in un nesso di causalità naturale e adeguata con ulteriori disturbi a dipendenza degli interventi cui si era sottoposta il 18 aprile ed il 20 settembre 1995. Orbene, questa tesi non è di alcun soccorso per l'insorgente, ritenuto che, come esposto in modo convincente dall'amministrazione e dall'autorità giudiziaria cantonale, non sono più riscontrabili postumi oggettivabili riconducibili all'infortunio o alle susseguenti operazioni a contare dal 23 febbraio 1998. 
c) Dalle suesposte considerazioni emerge che la ricorrente non perviene a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. L'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio assicurato e le lamentate turbe dovendo pertanto essere negata, il ricorso di P.________ si appalesa infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno confermati. 
 
3.- La ricorrente sollecita di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG). Per quanto concerne la domanda intesa ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio (art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG), occorre considerare che la situazione di bisogno dell'assicurata non dà adito a dubbi e che il ricorso non appariva necessariamente sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Inoltre, la fattispecie poneva quesiti giuridici di non facile soluzione, per cui non si poteva pretendere che ella difendesse i suoi interessi senza ricorrere all'ausilio di un patrocinatore. L'istanza va quindi accolta, riservato essendo l'eventuale suo obbligo di rimborso (art. 152 cpv. 3 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta. 
La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore 
della ricorrente fr. 2500.- (comprensivo dell'imposta 
sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la 
procedura federale. 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 
nonché alla Cassa malati CPT. 
 
Lucerna, 13 marzo 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :