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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1007/2023  
 
Decreto del 26 febbraio 2024 
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
van de Graaf, von Felten, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Valentina Zeli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. fu B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Stralcio dai ruoli; assistenza giudiziaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2023.91+92+115 17.2023.127+128). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza del 20 gennaio 2023, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto B.________ autore colpevole di furto e di contravvenzione alla LStup, ma lo ha prosciolto dall'accusa di violenza carnale ai danni di A.________. 
Adita sia dal Ministero pubblico sia dall'accusatrice privata A.________, con sentenza del 23 maggio 2023 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto i relativi appelli, ha confermato il proscioglimento di B.________ dall'imputazione di violenza carnale, ha ordinato la sua immediata scarcerazione, gli ha riconosciuto un indennizzo per la detenzione patita dopo la conclusione del procedimento di primo grado e ha respinto le pretese civili avanzate dall'accusatrice privata. 
 
2.  
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP e il rinvio dell'incarto all'autorità precedente affinché riconosca B.________ autore colpevole di violenza carnale e lo condanni al pagamento di fr. 10'000.-- in favore dell'accusatrice privata a titolo di riparazione del torto morale. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
In pendenza di causa, la madre dell'imputato e opponente B.________ ha informato il Tribunale federale del decesso del figlio. Ottenuto l'atto di morte, questo Tribunale lo ha trasmesso alla ricorrente, prospettando lo stralcio dai ruoli della causa e invitandola a esprimersi in merito conformemente ai combinati disposti art. 71 LTF e art. 70 PC. Entro il termine assegnatole, l'insorgente ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale per quanto attiene all'interesse attuale al ricorso da lei inoltrato. Benché in seguito al decesso dell'imputato non sia possibile ottenere la sua condanna per il reato in giudizio e la riparazione del torto morale subito, la ricorrente sostiene di disporre ancora di un interesse giuridicamente protetto alla constatazione della violazione dell'art. 8 CEDU, la CARP avendo leso ingiustificatamente la sua personalità definendola un'"affabulatrice di buon livello" e accusandola di "mentire positivamente". Ritiene inoltre che il gravame sollevi una questione di principio, ossia il metodo di valutazione della credibilità della vittima di reati sessuali, di modo che sussisterebbe un interesse acché il Tribunale federale si pronunci in merito. L'insorgente infine conferma e mantiene la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
3.  
Il ricorso in materia penale è subordinato all'esistenza di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF). Tale interesse dev'essere attuale e pratico: deve sussistere al momento dell'inoltro del ricorso e perdurare fino alla decisione del Tribunale federale (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1 e rinvii). Un interesse generale o di fatto non è sufficiente (DTF 147 IV 2 consid. 1.3). Questa esigenza tende a garantire, in un'ottica di economia processuale, che il Tribunale federale si pronunci su questioni concrete e non meramente teoriche (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). L'interesse attuale è determinato in funzione dello scopo perseguito dal ricorso e dalle conseguenze e la portata di un eventuale suo accoglimento (DTF 131 I 153 consid. 1.2). 
Se l'interesse attuale e pratico, presente al momento dell'inoltro del gravame, viene meno nelle more della procedura dinanzi al Tribunale federale, il processo è dichiarato terminato (art. 71 LTF unitamente all'art. 72 PC; DTF 142 I 135 consid. 1.3.1). 
 
3.1. Eccezionalmente è possibile prescindere dall'esigenza di un interesse attuale e pratico ed esaminare il ricorso ove i quesiti da questo sollevati potrebbero riproporsi in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze, una loro tempestiva disamina da parte del Tribunale federale sarebbe pressoché impossibile e sussista un interesse pubblico a statuire in merito a causa della loro importanza (DTF 147 I 478 consid. 2.2 e rinvii). Trattasi di condizioni cumulative (sentenza 6B_342/2022 del 30 maggio 2023 consid. 4.1), che vanno intese restrittivamente e di cui la parte ricorrente deve dimostrare la realizzazione (art. 42 cpv. 2 LTF; decreto 1B_170/2022 del 19 luglio 2022 consid. 1.2.1 e rinvii).  
 
3.2. In casi particolari, il Tribunale federale prescinde dall'esigenza di un interesse attuale anche allorquando la parte ricorrente censuri, con una motivazione sufficiente e in modo difendibile, la violazione di diritti garantiti dalla CEDU (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2.1).  
 
 
4.  
Il decesso dell'imputato durante la procedura cantonale costituisce un impedimento a procedere che comporta l'abbandono del procedimento (v. art. 319 cpv. 1 lett. d e art. 403 cpv. 1 lett. c CPP). Secondo la giurisprudenza, ciò non è il caso se il condannato muore dopo l'inoltro di un ricorso in materia penale al Tribunale federale (decreto 6B_981/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 2 e rinvii). In concreto, alla luce del proscioglimento pronunciato in sede cantonale, nelle more della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è morto il condannato, bensì l'imputato. Indipendentemente dall'esito del ricorso inoltrato contro il proscioglimento, sussiste dunque un impedimento a procedere che imporrebbe un abbandono del procedimento giusta l'art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (v. decreto 6B_503/2020 dell'11 gennaio 2022 consid. 2), ciò che priva l'insorgente di un interesse attuale al ricorso tendente a ottenere la condanna dell'imputato. 
 
4.1. Nella fattispecie non risultano dati i presupposti per prescindere, eccezionalmente, dall'esigenza di un interesse attuale. L'impugnativa verte infatti esclusivamente sulla valutazione delle dichiarazioni della ricorrente e dell'imputato compiuta dalla CARP e sul conseguente accertamento dei fatti. Le censure concernono la violazione del divieto dell'arbitrio e l'errata applicazione del principio in dubio pro reo. Non sono sollevati quesiti che non potrebbero essere esaminati nel contesto di una controversia dalle circostanze simili e che rischierebbero di sfuggire sistematicamente all'esame del Tribunale federale. Peraltro, con riferimento alla valutazione della credibilità di una vittima di reati sessuali, rispettivamente alla distinzione tra credibilità generale di una persona e l'attendibilità delle sue dichiarazioni concrete, il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi (v. tra tante DTF 147 IV 409; 133 I 33) e d'altronde nel gravame l'insorgente richiama a più riprese la relativa giurisprudenza. Sicché, nonostante la portata della presente vertenza per la ricorrente, non sussiste un interesse pubblico acché questo Tribunale esamini nel merito il rimedio esperito in assenza di un interesse attuale.  
 
4.2. Un'eccezione all'esigenza di interesse attuale non può essere ammessa neppure per verificare un'eventuale violazione di garanzie convenzionali. Nella sua presa di posizione su un possibile stralcio dai ruoli della causa, l'insorgente adduce "una lesione manifesta dell'art. 8 CEDU". Sennonché, nel suo gravame non è minimamente sollevata, né nella forma né nella sostanza, una pretesa violazione della CEDU. In realtà, la ricorrente tende a creare a posteriori i presupposti affinché questo Tribunale entri nel merito del ricorso, malgrado l'assenza di un interesse attuale. Poiché formulata oltre il termine di ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF), la censura sfuggirebbe in ogni caso a un esame.  
 
4.3. L'interesse attuale e concreto al ricorso essendo decaduto nelle more del procedimento pendente in questa sede, la causa è divenuta priva di oggetto e dev'essere stralciata dai ruoli (v. combinati disposti art. 71 LTF e art. 72 PC).  
 
5.  
Considerate le particolari circostanze del caso, è possibile rinunciare alle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. È tuttavia ancora necessario statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio. 
 
5.1. Il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio presuppone l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 64 cpv. 1 LTF: la parte interessata non dispone dei mezzi necessari e, cumulativamente, le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo (v. sentenza 6B_1214/2023 del 23 ottobre 2023 consid. 3 e rinvii). Occorre inoltre che il patrocinio appaia necessario per tutelare i diritti della parte interessata (art. 64 cpv. 2 LTF).  
Secondo la giurisprudenza, le conclusioni sembrano prive di possibilità di successo se le possibilità di un accoglimento del ricorso sono notevolmente più esigue dei rischi di una soccombenza, di modo che non possono essere definite serie. Se invece le possibilità di un accoglimento e i rischi di una soccombenza si equivalgono grosso modo o se le prime appaiono solo leggermente inferiori ai secondi, le conclusioni non appaiono prive di possibilità di successo. Decisivo è sapere se una parte, che dispone dei necessari mezzi finanziari, inoltrerebbe, dopo una ragionevole riflessione, un ricorso. Una parte non deve poter avventurarsi in una procedura ricorsuale che non avvierebbe se dovesse finanziarla di tasca propria, solo perché - al momento - non le costa nulla. La sussistenza di possibilità di successo nel caso concreto si stabilisce sulla scorta delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (v. DTF 142 III 138 consid. 5.1 e rinvii). Nonostante l'art. 64 cpv. 1 LTF menzioni unicamente le conclusioni, le possibilità di successo sono valutate tenendo conto delle conclusioni unitamente alle motivazioni su cui poggiano (sentenza 6B_588/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 6.2). Per determinare le possibilità di successo di un ricorso, il Tribunale federale può prendere in considerazione la decisione impugnata e raffrontarla alle censure sollevate (v. sentenza 5A_881/2022 del 2 febbraio 2023 consid. 7.1.2 non pubblicato in DTF 149 III 193). 
 
5.2. Nella fattispecie, alla luce della situazione dell'insorgente e delle particolarità del presente procedimento penale, il suo patrocinio risultava necessario per tutelare i suoi diritti di parte. La ricorrente ha inoltre dimostrato di non disporre di mezzi necessari per far fronte ai relativi costi. Restano da valutare le possibilità di successo del ricorso.  
La sentenza impugnata esamina in modo articolato e dettagliato le dichiarazioni dell'insorgente e conclude che non possono costituire un valido sostegno probatorio per l'ipotesi accusatoria. Il gravame si confronta con la relativa argomentazione, sollevando al riguardo critiche di arbitrio nella valutazione sia delle dichiarazioni dell'interessata sia di quelle dell'imputato. Malgrado alcune considerazioni appellatorie, le censure rispondono alle esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. L'insorgente rimprovera in particolare alla CARP di aver dissecato le sue dichiarazioni e distorto il senso di alcune di esse, nonché omesso di considerare il contesto in cui si sarebbero svolti i fatti (clinica psichiatrica), la sua patologia, il suo stato e l'importante terapia assunta in quel periodo. Le dichiarazioni dell'imputato sarebbero invece state vagliate in modo solo parziale e selettivo. Alcune critiche appaiono prima facie potenzialmente pertinenti, segnatamente con riguardo alla valutazione dei messaggi che i protagonisti si sono scambiati il giorno seguente i fatti in giudizio o alla ponderazione della versione dell'imputato. Lo stesso dicasi delle critiche riferite alle conclusioni che l'autorità cantonale sembra trarre dal comportamento della ricorrente dopo la pretesa violenza carnale. Pertinenti non significa purtuttavia fondate. Ciò precisato, si può nondimeno considerare che le conclusioni non apparivano prive di possibilità di successo.  
Sono dunque date le condizioni per riconoscere all'insorgente il beneficio del gratuito patrocinio. L'avvocata Valentina Zeli viene incaricata del gratuito patrocinio della ricorrente e a tale titolo la Cassa del Tribunale federale le verserà un'adeguata indennità. 
 
5.3. In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare eventuali ripetibili (art. 68 LTF).  
 
6.  
Lo stralcio dai ruoli è di regola decretato dal giudice dell'istruzione, quale giudice unico (art. 32 cpv. 2 LTF). Sulla domanda di gratuito patrocinio, invece, la Corte decide nella composizione di tre giudici, salvo eccezioni non date nella fattispecie (art. 64 cpv. 3 LTF). Questo decreto è pertanto adottato nella composizione collegiale (v. decreto 6B_124/2015 del 2 settembre 2015 consid. 1). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale decreta:  
 
1.  
La causa, divenuta priva d'oggetto, è stralciata dai ruoli. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto. L'avv. Valentina Zeli viene incaricata del gratuito patrocinio della ricorrente. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Valentina Zeli un'indennità di fr. 3'000.--. 
 
5.  
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, nonché per informazione alla madre dell'opponente. 
 
 
Losanna, 26 febbraio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy