Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_444/2018  
 
 
Sentenza del 10 dicembre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
F.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
2. B.________Inc., 
patrocinati dall'avv. Marco Broggini, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2018.12). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito del procedimento penale per reati contro il patrimonio promosso tra l'altro nei confronti di due azionisti e dirigenti della società di intermediazione finanziaria C.________SA di Lugano, fallita nel 2010, con ordine del 23 dicembre 2008 il Procuratore pubblico (PP) ha disposto il sequestro dei fondi su un conto presso D.________SA, intestato a B.________Inc. (Euro 3'382'691.--), della quale A.________, già dipendente di E.________Inc., ne era l'avente diritto economico. Questi avrebbe effettuato operazioni di compravendita di titoli per il tramite della C.________SA, la quale avrebbe proceduto a retrocessioni illecite su un conto a lui riconducibile, averi pervenuti infine sulla relazione di B.________Inc. Un conto di A.________, che non è chiaro se sia stato sequestrato, presentava un saldo al 31 dicembre 2008 di CHF 5'700.44. 
 
B.   
Il 9 dicembre 2009, nel quadro di un procedimento aperto contro due altre persone azioniste e direttori della F.________SA di Lugano, fallita nel 2009, il PP ha promosso l'accusa nei confronti di A.________ per appropriazione indebita aggravata, subordinatamente amministrazione infedele aggravata per scopo di lucro e riciclaggio di denaro. Nell'ambito del primo procedimento, il 22 giugno 2012 il PP ne ha ordinato la disgiunzione nei confronti di A.________, decisione confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 1B_200/2013 del 17 giugno 2013. 
 
C.   
Il pubblico Ministero dapprima e la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) poi, hanno respinto diverse istanze di dissequestro proposte da A.________ e B.________Inc. Con giudizio del 14 agosto 2018 la CRP ha accolto un reclamo degli istanti e, accertata la violazione del principio di proporzionalità con riferimento a quello di celerità, ha ordinato il dissequestro degli averi patrimoniali sequestrati agli istanti " per quanto superino gli averi patrimoniali presenti su dette relazioni al momento del sequestro disposto il 23.12.2008, somme - queste - che restano sequestrate ", invitando il PP a procedere senza indugio al dissequestro. 
 
 
D.   
Avverso questa decisione F.________SA presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di confermare quella del PP. 
 
A.________ e B.________Inc. propongono di dichiarare inammissibile il gravame, rispettivamente di respingerlo, la CRP e il PP, quest'ultimo presentando osservazioni, si rimettono al giudizio del Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Inoltrato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, che si pronuncia su una domanda di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione della ricorrente è data.  
 
1.3. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_389/2017 del 28 settembre 2017 consid. 2.3).  
 
1.4. Il sequestro penale costituisce una decisione incidentale, motivo per cui il ricorso è ammissibile soltanto qualora si sia in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291). Questa condizione è adempiuta nel caso in esame, ritenuto che le garanzie finanziarie volte a tutelare le pretese della massa fallimentare possono essere pregiudicate dal dissequestro parziale degli averi litigiosi (DTF 140 IV 57 consid. 2.3 pag. 60). In concreto, come rettamente stabilito dalla CRP, si è inoltre in presenza di una chiara violazione del principio di celerità (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177 seg.).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha rilevato che nel febbraio 2014 il PP aveva rifiutato di dissequestrare la parte degli averi costituita dalla differenza fra il saldo del conto (Euro 6'650'000.--, generato dalle operazioni autorizzate dal magistrato inquirente) e quello esistente al momento del sequestro (Euro 3'382'691.--), rilevando che i crediti vantati dalle parti lese, oltre 40 milioni di Euro, fossero superiori agli averi sequestrati (meno di Euro 15 milioni). Già in una decisione dell'11 maggio 2015, la Corte cantonale aveva invitato il PP a cifrare l'eventuale indebito profitto pervenuto all'indagato A.________, per potere valutare la proporzionalità del contestato sequestro. Con ulteriori decisioni, essa ha nuovamente invitato il PP a procedere nei suoi incombenti e con giudizio del 30 ottobre 2017 ha accertato una denegata e ritardata giustizia del magistrato inquirente, ordinandogli di concludere senza indugio l'istruzione. Il 21 dicembre 2017 il PP, riconosciuta la priorità della chiusura dell'inchiesta, ha rilevato che essa riguardava trentacinque imputati e settantasei tra accusatori privati e parti lese, osservando che nell'altro scaglione del procedimento G.________ e H.________ erano stati condannati con decreto di accusa cresciuto in giudicato a una pena detentiva sospesa di sei mesi, nel cui contesto il secondo aveva indicato che A.________ avrebbe ricevuto retrocessioni per Euro 2'527'786.--.  
 
La CRP ha concesso che l'allestimento di analisi finanziarie e di perizie richiede tempi lunghi, ma che il PP, a oltre nove anni dal sequestro, si è limitato ad accennare agli atti istruttori da compiere, senza neppure specificarli, accertando quindi la non proporzionalità del sequestro. Rimarcato che il crimine non deve pagare (sentenza 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5.3), ha ritenuto che il PP ha nondimeno indicato sufficienti indizi di reati patrimoniali (appropriazione indebita e amministrazione infedele) e una connessione tra questi e i fondi sequestrati, mentre che per altri reati (riciclaggio di denaro e truffa) la motivazione era insufficiente, motivo per cui, in relazione a questi ultimi, non vi erano sufficienti indizi di reato per il mantenimento del sequestro. 
 
2.2. La CRP considerata la violazione del principio di proporzionalità ha reputato equo e giustificato dissequestrare la differenza degli averi presenti sul conto della B.________Inc. al momento del sequestro nel dicembre 2008, pari, secondo la "tabella riassuntiva fondi provenienti da attività ritenuta illecita", a Euro 4'342'960.-- e al 12 giugno 2015, pari a Euro 7'732'669.--. La CRP ha stabilito che il PP, chiesto alla banca di aggiornare i relativi saldi, dovrà formalizzare questo dissequestro parziale.  
 
2.3. Riguardo al caso C.________SA, la Corte cantonale ha ritenuto imperativa a questo stadio molto avanzato del procedimento penale la necessità di accertare celermente e definitivamente il ruolo svolto dall'imputato A.________ per le fattispecie C.________SA e F.________SA/I.________Ltd., quale correo, complice o istigatore.  
 
2.4. La ricorrente sostiene che il procedimento penale aperto nel 2008, in relazione alla C.________SA, avrebbe comportato la condanna di tutti i proprietari e gestori esterni, che avevano utilizzato questa struttura per scopi illeciti, rimanendo quella di A.________ l'unica posizione non ancora decisa in quel procedimento.  
 
La ricorrente contesta l'approccio "equitativo", al suo dire contraddittorio, della CRP che condivide la tesi accusatoria del PP, ma dissequestra una parte degli averi litigiosi senza una qualsiasi motivazione sull'applicabilità del principio di equità e alcuna "giustificazione" di questa soluzione. Aggiunge che la criticata sentenza neppure è proporzionale o commisurata al danno reale che l'imputato potrebbe aver subito dalle lungaggini e dall'eccessiva durata del procedimento, la sentenza parendo quantificare tale pregiudizio nell'utile che l'imputato ha conseguito grazie all'autorizzazione concessagli dal pubblico Ministero d'investire personalmente parte degli averi sequestratigli. Questa soluzione, che di primo acchito potrebbe anche apparire come logica, tuttavia non lo sarebbe ritenuto che, in caso di condanna, le parti civili potrebbero essere private degli svariati milioni restituiti all'imputato. Ciò comporterebbe una loro richiesta di risarcimento nei confronti del Cantone, evenienza alla quale la CRP non avrebbe pensato. Poiché il sequestro si fonda su almeno due reati, esso dev'essere mantenuto integralmente. 
 
2.5. La censura è fondata. In effetti, in definitiva, la scarna motivazione di dissequestrare parzialmente gli averi litigiosi con riferimento al principio di proporzionalità appare incoerente: in modo più appropriato, nell'ipotesi di una condanna dell'imputato, dell'avvenuta violazione del principio di celerità potrà se del caso essere tenuto conto dal giudice del merito nella fissazione della pena. Decisivo in concreto è del resto il fatto che, dopo oltre nove anni d'inchiesta, né dalla decisione impugnata né dalle osservazioni del PP è possibile scorgere l'indispensabile accurato accertamento dei fatti, per lo meno nelle grandi cifre, sul prospettato danno globale subito dalle parti lese.  
Al proposito si può rilevare che nella risposta al ricorso il PP, osservato che la banca è fallita con ammanchi di oltre CHF 20 milioni, precisa che al momento del sequestro, il 23 dicembre 2008, sul conto della B.________Inc. erano depositati Euro 4'342'964.84, da ipotizzare sulla base di indizi concreti quale frutto delle malversazioni operate da A.________, sul cui conto vi erano Euro 6'208.--. Dopo che il precedente PP aveva permesso a questi d'effettuare di persona investimenti utilizzando i fondi sequestrati, sull'estratto conto aggiornato al 28 agosto 2018 della prima relazione si trovano Euro 8'511'632.--, mentre la seconda è stata estinta il 30 settembre 2014. Nella decisione impugnata è esposto che, secondo il PP, il saldo al momento del sequestro sarebbe stato di Euro 3'382'691.--, mentre i crediti vantati dalle parti lese supererebbero 40 milioni di Euro. Il magistrato inquirente ha sottolineato che l'imputato avrebbe ricevuto dalla C.________SA, a titolo di retrocessioni, almeno Euro 2'527'904.-- e dal fondo I.________ almeno Euro 6'635'535.90, ossia un totale di 9'163'439.90. Dagli atti risulta inoltre un conto di A.________, poi estinto, del quale non è chiaro se era stato sequestrato, che presentava un saldo al 31 dicembre 2008 di CHF 5'700.44 (Euro 6'208.--). 
 
2.6. Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale devono contenere i motivi determinanti di fatto e di diritto (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF). La decisione deve pertanto esporre chiaramente gli accertamenti fattuali sui quali il Tribunale d'istanza inferiore si è fondato e le considerazioni giuridiche da lui desunte (DTF 141 IV 244 consid. 1.2.1 pag. 245 seg.; 138 IV 81 consid. 2.2). Nella fattispecie è evidente che il Tribunale federale, a dipendenza del mancato necessario accertamento, per lo meno approssimativo, del prospettato danno alle parti lese, decisivo per pronunciarsi sulla proporzionalità e sulla fondatezza del criticato dissequestro, non può pronunciarsi con cognizione di causa in merito. Anche il semplice accenno che parrebbe "equo e giustificato" dissequestrare la differenza tra gli averi bloccati nel 2008 e quelli attualmente presenti sui conti in questione, non consente di individuare le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda il contestato giudizio e di esaminare pertanto la corretta applicazione delle norme e delle regole giuridiche pertinenti alla causa, ciò che costituisce una violazione del diritto (sentenza 6B_179/2017 del 26 settembre 2017 consid. 2.1). Poiché la decisione impugnata non soddisfa tali esigenze, il Tribunale federale deve rinviarla all'autorità cantonale, affinché la completi o la annulli (art. 112 cpv. 3 LTF).  
Non spetta al Tribunale federale spulciare i classificatori del procedimento penale per tentare di rintracciare gli atti determinanti che consentirebbero di stabilire, dopo nove anni dal sequestro, l'ammontare per lo meno approssimativo del presunto danno e i ricavi delle malversazioni rimproverate all'imputato. Compete al PP attivarsi in tal senso, senza più alcun indugio e concludere l'inchiesta in tempi più che brevi. Per di più, nel quadro del parallelo ricorso presentato da B.________Inc. e A.________ (causa 1B_431/2018, decisa anch'essa in data odierna), nella risposta il PP ha precisato che il conto intestato a quest'ultimo è stato estinto il 30 settembre 2014, motivo per cui mal si comprende la decisione della CRP di dissequestrarlo parzialmente. 
 
3.   
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è rinviata al Pubblico ministero, affinché proceda senza ulteriori indugi alle citate incombenze. La CRP dovrà pronunciarsi nuovamente sulla ripartizione della tassa di giustizia e sulle ripetibili della sede cantonale. Le spese giudiziarie sono poste a carico delle parti soccombenti, ossia di B.________Inc. e di A.________, che hanno concluso per la reiezione del gravame (art. 66 cpv. 1 LTF; sul rifiuto dell'assistenza giudiziaria chiesta da A.________ vedi la parallela causa 1B_431/2018 consid. 3 decisa in data odierna). La massa fallimentare, agendo in proprio, non ha diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 14 agosto 2018 è annullata. La causa viene rinviata al Pubblico ministero per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello statuirà sulla tassa di giustizia e ripetibili della sede cantonale. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico di B.________Inc. e di A.________ con responsabilità solidale. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 dicembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri