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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_256/2018  
 
 
Sentenza del 14 settembre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, Hänni, Beusch. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Milca Molteni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2012-2013, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza che è stata emanata il 9 febbraio 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino (80.2017.23 e 24). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è celibe e vive a X.________ (TI) insieme a B.________ e ai loro figli in comune. 
Nella dichiarazione d'imposta 2012, egli ha notificato un reddito da attività dipendente di fr. 62'635.--, proveniente dal suo lavoro per C.________ SA, e un reddito da attività indipendente di fr. 39'342.--, proveniente dall'esercizio della professione di avvocato. Nella dichiarazione d'imposta 2013, ha invece quantificato i redditi in fr. 62'639.-- (attività dipendente presso C.________ SA) e in fr. 38'112.-- (attività indipendente quale avvocato). Per entrambi i periodi fiscali, ha chiesto in deduzione un importo di fr. 10'000.-- per "cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni". 
 
B.   
Il 28 settembre 2016, l'Ufficio di tassazione competente ha notificato al contribuente le decisioni di tassazione relative ai periodi citati. 
Per il 2012, ha commisurato il reddito in fr. 75'300.-- (imposta cantonale) e in fr. 79'500.-- (imposta federale diretta). Rispetto alla dichiarazione, ha in particolare aumentato il reddito dell'attività indipendente a fr. 48'000.-- indicando nella sua decisione "prestazioni a proprio favore dall'attività professionale del contribuente, ripresa di spese generali, di rappresentanza e d'auto in quanto ritenute di natura privata". Ha inoltre ammesso le spese per la cura dei figli solo per un importo di fr. 5'500.--. Per il 2013, ha invece commisurato il reddito in fr. 92'500.-- rispettivamente in fr. 97'300.--. Anche in questo caso, ha aumentato il reddito professionale a fr. 54'000.--, per tener conto di "prestazioni a proprio favore" e della "ripresa spese generali, di rappresentanza e d'auto in quanto ritenute di natura privata", mentre ha riconosciuto la deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi - in casu, della figlia - solo per un importo di fr. 5'500.--. 
 
C.   
II contribuente ha impugnato le decisioni di tassazione con reclamo del 20 ottobre 2016. Il 29 dicembre successivo, il fisco ha parzialmente accolto il reclamo. In questo contesto, ha fatto riferimento al verbale dell'udienza del 14 dicembre 2016 dal quale risulta che l'Ufficio di tassazione aveva comunicato al reclamante che avrebbe proceduto "all'evasione del reclamo riconfermando le riprese effettuate sui redditi d'attività indipendente con riguardo agli allibrati interessi passivi già dedotti alla cifra 14.4 e riprendendo complessivamente quali costi privati per utilizzo privato del veicolo aziendale complessivamente CHF 8'000.--". Per quanto concerne i costi privati dell'automobile aziendale, il fisco ha precisato che andavano applicate "le direttive della Conferenza svizzera delle imposte per la compilazione del certificato di salario in caso di messa a disposizione al dipendente di autoveicolo aziendale, per le quali il vantaggio è ripreso in considerazione dello 0.8% mensile del costo a nuovo del veicolo". 
Contro le decisioni su reclamo del 29 dicembre 2016, il contribuente si è rivolto alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, che ha però respinto il gravame con sentenza del 9 febbraio 2018. Nella sua pronuncia, ha infatti condiviso l'opinione del fisco, sia per quanto attiene i costi per uso privato del veicolo aziendale, sia per quanto riguarda la fissazione in fr. 5'500.-- della deduzione delle spese per cura dei figli, in luogo di fr. 10'000.-- originariamente richiesti, contestata per la prima volta davanti alla Corte d'appello. 
 
D.   
Il 15 marzo 2018, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso al Tribunale federale. In sua riforma, chiede che le decisioni di tassazione su reclamo siano annullate e l'incarto ritornato al fisco, affinché proceda alle tassazioni ai sensi dei considerandi. 
In corso di procedura, la Camera di diritto tributario ha domandato che il ricorso sia dichiarato inammissibile rispettivamente che lo stesso sia respinto, mentre il fisco ticinese ne ha in parte chiesto il rigetto (ripresa dei costi per uso privato del veicolo aziendale) rimettendosi per il resto (deduzione per le cure prestate ai figli da terzi) al giudizio di questa Corte. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha domandato che il ricorso sia respinto. Il 9 luglio 2018, l'insorgente ha ribadito la propria posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dal destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale, quindi anche la conformità del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze inferiori alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione fiscale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3 pag. 319; 143 II 459 consid. 2.1 pag. 465). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata solo se il ricorrente ha motivato la censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 pag. 319).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).  
 
2.3. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione menzionati solo in parte. Nella misura in cui li disattende - in particolare, perché denuncia violazioni di diritti fondamentali senza poi sostanziarle - sfugge quindi a un esame di questa Corte. Siccome non vengono validamente messi in discussione, i fatti che risultano dal querelato giudizio vincolano inoltre il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, in cui è spiegato che, senza precise critiche, pure aggiunte e precisazioni non possono essere considerate).  
 
3.   
Nel suo giudizio la Corte cantonale ha: da un lato, e con riferimento sia all'imposta federale diretta che all'imposta cantonale, confermato l'entità delle deduzioni per spese d'automobile; d'altro lato, limitatamente all'imposta cantonale, condiviso la misura delle deduzioni per le cure prestate da terzi ai figli (fr. 5'500.-- in luogo di fr. 10'000.-- richiesti). Non concordando su nessuna delle conclusioni indicate, che ritiene ledere il diritto federale, il ricorrente sottopone entrambi gli aspetti a questa Corte, lamentando inoltre la violazione del diritto di essere sentito, poiché la sentenza impugnata non sarebbe abbastanza motivata. 
 
I.       Censure di natura formale  
 
4.   
In relazione al primo oggetto trattato dalla Camera di diritto tributario, ovvero alle deduzioni per spese d'automobile, il ricorrente fa valere una carente motivazione. 
 
4.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende più aspetti. Tra questi, anche quello ad una motivazione sufficiente. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237; 136 I 229 consid. 5.2 pag. 236).  
 
4.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato non è stato però violato. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato, riassunta nel successivo considerando 5.1 (5.1.1-5.1.2), permette in effetti manifestamente di comprendere i motivi che hanno condotto la Corte cantonale a confermare la decisione delle autorità fiscali. Il fatto che il contribuente non condivida le argomentazioni contenute nella querelata sentenza, è una questione che riguarda il merito, non il diritto a una motivazione sufficiente (sentenze 2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.2 e 2C_1066/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).  
 
II.       Imposta federale diretta  
 
5.   
 
5.1. Richiamati gli art. 18 cpv. 1 e 27 LIFD nonché la giurisprudenza in materia e preso atto del fatto che il contribuente contestava "la metodologia applicata dall'Ufficio di tassazione... in ordine alla valutazione della ripresa per l'utilizzo privato del veicolo aziendale", definendola "arbitraria ed assolutamente non confacente al caso di specie", la Corte cantonale ha rilevato quanto segue.  
 
5.1.1. In prima battuta: che egli esercita l'attività lucrativa indipendente solo a tempo parziale, avendo anche un'attività lucrativa dipendente e che già questo fatto impone di escludere che l'automobile (una yyy), i cui costi gravano sui conti dello studio legale, sia usata solo per scopi commerciali; che a ciò si aggiunge il fatto che l'insorgente non dichiara di possedere un altro veicolo, di carattere privato, limitandosi a sostenere che il suo "nucleo famigliare" dispone di due autoveicoli, laddove il secondo appartiene tuttavia verosimilmente alla convivente; che, in ogni caso, egli non nega di usare il veicolo anche privatamente, ma si limita a contestare il criterio di determinazione della quota privata, adottato dal fisco.  
 
5.1.2. In seconda battuta: che, per quanto riferite al criterio stabilito nel promemoria 1/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, le contestazioni contenute nell'impugnativa sono generiche; che, a differenza di ciò che sostiene l'insorgente, il fisco non adotta tale criterio solo per calcolare lo stipendio in natura del dipendente, cui il datore di lavoro concede l'uso di un veicolo aziendale, ma anche per stabilire la quota privata dell'uso di un'automobile nel caso di un contribuente che esercita un'attività lucrativa indipendente; che, nella misura in cui rimprovera all'autorità di tassazione di aver "omesso di esaminare quegli elementi oggettivi e soggettivi atti a determinare in concreto l'eventuale uso del veicolo aziendale a titolo privato", egli dimentica che l'onere della prova delle spese professionali è a suo carico e che non compete quindi al fisco stabilire la quota privata, bensì al contribuente comprovare il carattere commerciale delle spese fatte valere.  
 
5.2. Sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD); in caso di attività lucrativa indipendente sono tra l'altro deducibili le spese aziendali e professionali (art. 27 cpv. 1 LIFD).  
Tra le spese deducibili che sono legate all'esercizio di un'attività professionale indipendente rientrano quelle relative all'uso di un veicolo. Quando detto veicolo è utilizzato anche per degli scopi privati, occorre tuttavia procedere ad una ripartizione (sentenze 2C_484/2019 del 6 novembre 2019 consid. 7.1; 2C_509/2019 del 3 ottobre 2019 consid. 4.3; 2C_374/2014 del 30 luglio 2015 consid. 2.3; 2C_132/2010 del 17 agosto 2010 consid. 3.3). In questo contesto, o esistono dei dati precisi, o bisogna eseguire una stima su base forfettaria, che il Tribunale federale rivede però soltanto nell'ottica del divieto d'arbitrio (sentenza 2C_484/2019 del 6 novembre 2019 consid. 7.1; 2C_374/2014 del 30 luglio 2015 consid. 2.3; 2C_132/2010 del 17 agosto 2010 consid. 3.3, con riferimento anche al promemoria 1/2007 applicato nella fattispecie; 2C_807/2009 del 19 aprile 2010 consid. 2.1). 
Sul piano probatorio, l'autorità deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3 pag. 158). In relazione all'entità delle spese professionali, l'onere della prova è pertanto a carico del ricorrente. 
 
5.3. In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), la yyy è usata sia per scopi commerciali che privati.  
Sempre dagli accertamenti contenuti nella querelata sentenza emerge che di dati precisi in merito all'uso del veicolo citato non ve ne sono rispettivamente non ne sono stati forniti. Di conseguenza, il fisco doveva rispettivamente poteva procedere ad una stima, che il Tribunale federale corregge solo se ne è dimostrata l'insostenibilità. 
Tale prova non viene qui però addotta. In effetti, in merito al criterio applicato - che consiste nel quantificare l'uso privato in un importo mensile pari allo 0,8 % del prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ma almeno a fr. 150.-- (promemoria 1/2007 p.to 5 b) - il ricorrente si mostra certamente scettico evidenziando una serie di punti che non lo convincono e rilevando che l'unico parametro da considerare dev'essere quello relativo ai costi del veicolo; tuttavia, non adduce nessun'argomentazione atta a dimostrarne l'insostenibilità. In proposito, va infatti rammentato che una violazione dell'art. 9 Cost. non è ravvisabile già se un'altra soluzione sembri possibile o addirittura preferibile, ma solo se la decisione impugnata è manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211), e questo va dimostrato da chi ricorre riferendosi ad accertamenti che emergono dal querelato giudizio (precedente consid. 2). 
 
5.4. Nella misura in cui - lamentandosi del fatto che il fisco ticinese avrebbe "improvvisamente" adottato nei suoi confronti un "nuovo sistema" per la ripresa della parte dei costi per l'uso privato del veicolo - il contribuente miri a denunciare una violazione del principio della buona fede, occorre poi respingere anche tale critica.  
Salvo nel caso in cui il fisco dia esplicite rassicurazioni al riguardo, e ciò non risulta essere qui avvenuto, il trattamento ricevuto in precedenti periodi fiscali non dà infatti nessun diritto al medesimo trattamento anche negli anni successivi (sentenza 2C_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 2.3.1 con ulteriori rinvii). 
 
III.       Imposte cantonali  
 
6.  
 
6.1. Il quadro legale delineato dagli art. 18 cpv. 1 e 27 LIFD corrisponde a quello previsto dall'art. 17 cpv. 1 e 26 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 640.100) e, pure in questo contesto, le autorità fiscali ticinesi si sono basate sul citato promemoria 1/2007 concernente i prelevamenti in natura degli indipendenti. Di conseguenza, conformemente a quanto indicato nei considerandi 4 e 5, le critiche in relazione alle deduzioni per spese d'automobile vanno respinte anche per quanto attiene alle imposte cantonali.  
 
6.2. Sempre con riferimento alle imposte cantonali, restano però da esaminare le censure che si riferiscono alle deduzioni per cure prestate da terzi ai figli di età inferiore ai 14 anni e, in particolare, quella secondo cui l'art. 32 cpv. 3 LT/TI non sarebbe compatibile né con l'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID, né con l'art. 8 Cost.  
 
7.  
 
7.1. Nel suo giudizio, la Camera di diritto tributario rammenta dapprima che l'art. 32 cpv. 3 LT/TI, nella versione in vigore nei periodi fiscali litigiosi (2012-2013; oggi art. 32a LT/TI), ha il seguente tenore:  
Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino a un importo massimo di: 
a)       10'000 franchi se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione              inorganica, è inferiore o uguale a 80'000 franchi; 
b)       5'500 franchi se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione              inorganica, è superiore a 80'000 franchi. 
Nel contempo, indica che questo articolo è stato introdotto per uniformare la legge tributaria ticinese all'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 con il seguente tenore: 
[1 Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali...] 
2 Sono deduzioni generali: 
m. le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente. 
 
7.2. Ricordato che per mettere in atto l'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID il Consiglio di Stato aveva proposto di introdurre un unico limite di reddito, che dava diritto a una deduzione massima di fr. 5'500.--, e che la questione della conformità al diritto federale della versione con due deduzioni, poi adottata dal Gran Consiglio ticinese, è stata sollevata da più parti, considera quindi che il diritto federale sia stato rispettato, rilevando (tra l'altro) quanto segue.  
 
7.2.1. In prima battuta, in relazione alla conformità all'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID: che il fatto che l'art. 9 cpv. 2 LAID preveda un elenco tassativo di deduzioni implica che i Cantoni non ne possano introdurre altre, come peraltro indicato all'art. 9 cpv. 4 LAID; che, pronunciandosi sulla portata dell'art. 9 cpv. 2 lett. g LAID, che impone ai Cantoni, come l'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID, di stabilire un ammontare massimo, il Tribunale federale ha rilevato che dalla LAID non si può ricavare alcuna indicazione in merito alla misura che deve avere questo massimo; che ai Cantoni è in tal modo lasciato un margine di manovra, anche se limitato dagli articoli 8 e 9 Cost.; che, nel fissare autonomamente questi importi massimi, essi non possono per contro prevedere altri limiti, quali una franchigia, come è invece previsto per le spese di malattia e infortunio (art. 9 cpv. 2 lett. h LAID).  
 
7.2.2. In seconda battuta, sempre riguardo al rispetto dell'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID: che fra le deduzioni per le quali il diritto federale impone ai Cantoni di introdurre un limite massimo figura anche la deduzione per attività lucrativa dei coniugi (art. 9 cpv. 2 lett. k LAID); che diversi Cantoni non si sono tuttavia limitati a fissare un limite massimo alla deduzione, ma hanno stabilito anche una deduzione percentuale dal reddito del coniuge che guadagna meno; che la stessa Confederazione ha del resto previsto che dal reddito lavorativo più basso sia "dedotto il 50 per cento ma almeno 8'100 e al massimo 13'400 franchi" (art. 33 cpv. 2 prima frase LIFD); che, sebbene il legislatore cantonale si sia in tal modo discostato dalla rigorosa lettera dell'art. 9 cpv. 2 lett. k LAID, si ritiene che le disposizioni adottate siano conformi al diritto federale, tenendo conto sia della genesi della norma sia del grado di maturazione dell'armonizzazione e della stretta vicinanza con la questione delle aliquote d'imposta; che la disposizione cantonale qui in discussione sarebbe stata incompatibile con il diritto federale se avesse limitato il diritto alla deduzione ai soli contribuenti il cui reddito imponibile è inferiore a 80'000 franchi, mentre qui si è limitata a prevedere una deduzione più elevata per i contribuenti con redditi inferiori; che la scelta del legislatore ticinese non nasce da una svista, ma è frutto di una valutazione politica che ha tenuto conto sia dello stretto legame con le deduzioni sociali che della preoccupazione di offrire un incentivo efficace al lavoro di entrambi i genitori.  
 
7.2.3. In terza battuta, con riferimento alla denuncia di una disparità di trattamento: che un decreto di portata generale viola l'art. 8 Cost. se tratta in modo diverso ciò che è simile e in modo identico ciò che non lo è; che, in questo contesto e nei limiti posti dal divieto dell'arbitrio, il legislatore ha ampio margine di apprezzamento; che nel diritto tributario la parità di trattamento si concretizza nei principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, quindi dell'imposizione secondo la capacità economica; che, con le aliquote progressive, è inevitabile che una uguale deduzione comporti un risparmio d'imposta superiore per i contribuenti con un reddito imponibile e, di riflesso, con un'aliquota media più elevati e che ciò è compatibile con il principio di capacità contributiva; che lo scopo dell'intervento del legislatore cantonale consiste nel cercare di attenuare questo effetto, riducendo il limite massimo della deduzione quando il reddito imponibile - e, di riflesso, l'aliquota media - supera una determinata soglia; che se si considera che la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli deve comunque sottostare a un limite massimo e che, di conseguenza, non ogni spesa di questa natura è deducibile, si deve ammettere che il semplice fatto di introdurre una deduzione regressiva non appare censurabile; che, in ogni caso, l'insorgente non dimostra che la normativa querelata sia in contrasto con l'art. 8 e/o con l'art. 127 cpv. 2 Cost.  
 
8.  
 
8.1. Giusta l'art. 129 Cost. la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni (cpv. 1). L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali; restano escluse le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta (cpv. 2). Fondandosi sull'art. 129 Cost., l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; questa normativa, che stabilisce le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale (art. 1 cpv. 1 LAID), dispone a sua volta che, ove non sia prevista nessuna regolamentazione specifica, Cantoni e Comuni disciplinano le loro imposte conformemente al diritto cantonale e che spetta in particolare ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta (art. 1 cpv. 3 LAID; sentenza 2C_686/2018 del 21 gennaio 2019 consid. 5.1).  
 
8.2. Per quanto riguarda le deduzioni, la legge federale ne fa menzione nel titolo secondo, capitolo 2, sezione 2 (art. 9 e 10 LAID). Oltre all'art. 10 LAID, che concerne le deduzioni ammesse in caso di attività lucrativa indipendente, l'art. 9 LAID tratta delle deduzioni che possono essere defalcate da tutti i redditi imponibili e le enumera in maniera esaustiva. Le spese di acquisizione del reddito (deduzioni organiche), sono definite nell'art. 9 cpv. 1 LAID; fatta eccezione per la facoltà dei Cantoni di determinare un montante massimo per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (RU 2015 993), esso non ammette regolamentazioni cantonali divergenti. L'art. 9 cpv. 2 LAID contiene quindi una lista esaustiva delle deduzioni sociopolitiche autorizzate (deduzioni generali o anorganiche). I Cantoni hanno l'obbligo di riprendere queste deduzioni sul piano cantonale; una competenza residua è riconosciuta loro solo in certi casi ed unicamente in relazione alla fissazione del montante delle deduzioni in discussione. L'art. 9 cpv. 3 e 3bis LAID concerne deduzioni incitative in materia di protezione dell'ambiente, risparmio d'energia e restauro di monumenti storici, mentre l'art. 9 cpv. 4 LAID indica infine che, fatte salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale, non sono ammesse ulteriori deduzioni (sentenza 2C_686/2018 del 21 gennaio 2019 consid. 5.2 sempre con rinvii).  
 
8.3. Le deduzioni organiche (art. 9 cpv. 1 LAID) sono legate all'acquisizione del reddito imponibile. Esse concernono in particolare le spese di acquisizione del reddito, gli ammortamenti, le perdite commerciali, o contributi a istituzioni di previdenza, e mirano a permettere una fissazione del reddito imponibile conforme al principio dell'imposizione secondo la capacità economica giusta l'art. 127 cpv. 2 Cost., che esige a sua volta che la capacità contributiva sia stabilita in maniera obiettiva. A differenza delle deduzioni organiche, le deduzioni generali o anorganiche (art. 9 cpv. 2 LAID) non sono direttamente legate all'acquisizione del reddito, bensì alla determinazione della capacità contributiva soggettiva, che è ancora in larga misura lasciata all'apprezzamento del legislatore. Esse sono in genere accordate per ragioni extra-fiscali, fino a un montante preciso. Le spese reali per cui sono riconosciute costituiscono d'altra parte un'utilizzazione del reddito e il fatto che non debbano essere necessariamente prese in considerazione per la determinazione del reddito netto non viola di conseguenza l'art. 127 cpv. 2 Cost. (sentenza 2C_162/2010 del 21 luglio 2010 consid. 6.2).  
Per quanto riguarda le deduzioni sociali (art. 9 cpv. 4 LAID), va invece rilevato che esse non sono giustificate da spese effettive, bensì dallo statuto sociale del contribuente e dall'influenza che questo statuto ha sulla capacità economica individuale. Con le stesse, il legislatore mira in altre parole ad equilibrare in maniera schematica il carico fiscale tra diversi gruppi di contribuenti, in base alla loro capacità economica (DTF 141 II 338 consid. 4.5 pag. 344 seg.; 133 II 309 consid. 5.1. pag. 309 seg.; sentenza 2C_686/2018 del 21 gennaio 2019 consid. 5.3). 
 
9.  
 
9.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID è stato introdotto dalla legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, dando in parallelo ai Cantoni due anni di tempo per adeguare la loro legislazione (art. 72 l LAID). Come rilevato anche dalla Corte ticinese, nel messaggio che accompagnava il disegno di legge, in seguito adottato dalle Camere federali, il Consiglio federale osserva che (FF 2009 4095, pag. 4132 relativa al commento dell'attuale art. 9 cpv. 2 lett. m LAID) :  
 
"D'ora in poi i Cantoni saranno tenuti a concedere la deduzione delle spese di cura prestata da terzi ai figli; come finora essi potranno stabilire autonomamente l'entità della deduzione" 
Sempre in relazione al commento dell'attuale art. 9 cpv. 2 lett. m LAID, il messaggio indica però anche che (FF 2009 4095, pag. 4132) : 
 
"La disposizione in questione recita che tali spese dovranno essere strutturate quali deduzioni inorganiche da far valere non soltanto quando i genitori esercitano un'attività lucrativa, ma anche quando sono incapaci d'esercitare un'attività lucrativa o si trovano in formazione". 
 
9.2. Da una lettura della parte generale del messaggio del 20 maggio 2009 del Consiglio federale, risulta nel contempo che (FF 2009 4095, pag. 4115-4116) :  
 
"Ai sensi di un'armonizzazione verticale e orizzontale la deduzione per le spese di cura dei figli dovrebbe essere imperativamente ancorata sia nella LIFD, sia nella LAID e vincolata alle medesime condizioni [...]. Sebbene siano in stretta relazione con il conseguimento del reddito, in virtù della giurisprudenza costante del Tribunale federale e dei tribunali cantonali, le spese della cura prestata da terzi ai figli non costituiscono spese professionali fiscalmente deducibili [...]. Esse costituiscono piuttosto le premesse per l'esercizio di un'attività lucrativa fuori casa. Si tratta quindi di spese tipiche che dipendono in prima linea dalla situazione personale del contribuente [...]. Proponiamo pertanto di concepire la deduzione per le spese effettive di cura prestata da terzi ai figli quale deduzione inorganica, con un limite superiore di 12'000 franchi fissato nella LIFD [...]. Sono determinanti in questo caso i costi effettivi insorti nei singoli periodi fiscali che il legislatore ha dichiarato deducibili fino a un determinato importo massimo [...]. 
 
9.3. Le motivazioni che hanno portato la maggioranza della Commissione speciale tributaria del Parlamento ticinese a sottoporre al plenum una soluzione diversa da quella indicata dal Consiglio di Stato (che, basandosi sulla LIFD, proponeva una deduzione massima di fr. 5'500.--, senza ulteriori distinzioni; cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6481 del 23 marzo 2011), sono state invece formulate come segue (rapporto di maggioranza della Commissione speciale tributaria n. 6481 R1 del 20 gennaio 2012 p.to 4) :  
(a) dalle verifiche effettuate, la proposta è tecnicamente fattibile e dal profilo amministrativo realizzabile senza particolari difficoltà o complicazioni; 
(b) è decisamente sociale perché va a dare un maggiore sostegno ai redditi bassi e medi e limita verso l'alto la deduzione come da messaggio del Consiglio di Stato; 
(c) sostiene in maniera concreta le pari opportunità: si vuole consentire o meglio agevolare il reinserimento della donna nell'ambito lavorativo; 
(d) difendiamo le posizioni: secondo i dati della Divisione delle contribuzioni, il nostro Cantone, una volta nelle primissime posizioni per la fiscalità delle persone fisiche, sta inesorabilmente perdendo terreno. 
 
9.4. Preso atto dell'impostazione data dal Consiglio federale nel suo messaggio del 20 maggio 2009 (precedente consid. 9.1 e 9.2), poi confermata dall'assemblea federale con l'adozione dell'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID, la soluzione adottata dal legislativo ticinese non può però essere considerata conforme al diritto federale.  
Chiaro è infatti che quest'ultimo lascia ai Cantoni la competenza di stabilire l'entità della deduzione. Altrettanto chiaro è tuttavia che questa deduzione deve mantenere le stesse caratteristiche di quella prevista dal diritto di rango superiore, ciò che non è il caso per l'art. 32 cpv. 3 LT/TI. 
 
9.4.1. Come rilevato anche nel rapporto di minoranza della Commissione speciale tributaria del Gran Consiglio ticinese e durante i dibattiti parlamentari che hanno avuto luogo in sede cantonale, la volontà del legislatore federale era infatti quella di introdurre una deduzione generale (anorganica o inorganica), il cui riconoscimento è subordinato soltanto alla sussistenza di una spesa effettiva, sostenuta per un determinato scopo e che ha quale conseguenza la riduzione della capacità economica dei contribuenti che l'hanno affrontata (messaggio del 20 maggio 2009 del Consiglio federale, FF 2009 4095, pag. 4115-4116, in parte riportato nel precedente considerando 9.2; rapporto di minoranza della Commissione speciale tributaria n. 6481 R2 del 20 gennaio 2012 p.ti 2 e 4; verbale della seduta del Gran Consiglio del 13 marzo 2012 [interventi della Consigliera di Stato Sadis e della Granconsigliera Delcò Petralli], PVGC 2011/2012 pag. 4049 segg., 4052-4, 4056-7, 4062).  
Tuttavia, proprio la decisione di differenziare adottata dal Parlamento ticinese (max. fr. 10'000.-- di deduzione per redditi netti imponibili inferiori o uguali a fr. 80'000.-- e max. 5'500.-- di deduzione per redditi netti imponibili superiori a fr. 80'000.--), pone i contribuenti su piani diversi, e prevede quindi una variabile in più, che non è compatibile con la deduzione generale che il legislatore federale ha inteso introdurre, sia a livello federale che cantonale, per tenere conto in maniera armonizzata di una determinata utilizzazione del reddito (messaggio del 20 maggio 2009 del Consiglio federale, FF 2009 4095, pag. 4115-4116 riportato nel precedente considerando 9.2; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2a ed. 2019, n. 114 segg. ad art. 33 LIFD; CHRISTINE JAQUES, in: Noël/Aubry Girardin [curatori], Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 111 seg. ad art. 33 LIFD; MARKUS REICH, Steuerrecht, 3a ed. 2020, §13 n. 245 segg. 268a-b). 
 
9.4.2. La soluzione scelta dal legislatore ticinese non può d'altra parte essere ammessa nemmeno facendo rinvio agli obiettivi perseguiti e quindi richiamandosi allo spazio di manovra di cui i cantoni dispongono in ambito di deduzioni sociali, basate sullo statuto di singoli contribuenti a prescindere dagli oneri da essi sostenuti (art. 9 cpv. 4 LAID; precedente consid. 8).  
Come osservato, quella in discussione rientra in effetti tra le deduzioni generali (anorganiche), che sono elencate esaustivamente dall'art. 9 cpv. 2 LAID (DTF 128 II 66 consid. 4c pag. 72). Voluta per motivi extra-fiscali, non mira pertanto ad equilibrare il carico fiscale tra diversi gruppi di contribuenti, come fanno le deduzioni sociali, bensì a compensare spese reali, causate dalla cura prestata da terzi a figli che non hanno ancora raggiunto i 14 anni (sentenze 2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 3.2; 2C_272/2010 del 15 novembre 2010 consid. 3.2 e 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008 consid. 7 e 8.3; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 3a ed. 2013, n. 169 segg. ad § 31; MARKUS REICH/JULIA VON AH/STEPHANIE A. BRAWAND, in: Zweifel/ Beusch [curatori], Kommentar StHG, 3a ed. 2017, n. 56b-56d e 71 ad art. 9 LAID, con rifermento sia all'impostazione data dal legislatore federale con l'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID, sia al fatto che, dopo l'entrata in vigore [il 1° gennaio 2011] di questa norma, l'ipotesi di concepire tale deduzione nella forma di una deduzione sociale, che i citati autori ritengono di per sé problematica [n. 71], non è comunque [più] prospettabile [n. 56b-56d]). 
 
10.   
Sempre a differenza di quanto concluso nel giudizio impugnato, l'art. 32 cpv. 3 LT/TI, lede in parallelo anche il principio dell'uguaglianza giuridica sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost., che pure va rispettato nell'ambito della concretizzazione della LAID (sentenze 2C_162/2010 del 21 luglio 2010 consid. 6.2 e 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008 consid. 7; MARKUS REICH/JULIA VON AH/STEPHANIE A. BRAWAND, op. cit., n. 29 ad art. 9 LAID). 
 
10.1. Per giurisprudenza e dottrina, un atto normativo viola questo principio quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 141 I 78 consid. 9.1 pag. 90 seg.; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; RAINER J. SCHWEIZER, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 38 segg.  a d art. 8 Cost.).  
In ambito fiscale, l'art. 8 cpv. 1 Cost. è concretizzato dai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, così come dal principio dell'imposizione secondo la capacità economica (DTF 141 I 78 consid. 9.1 pag. 90 seg. con ulteriori rinvii). 
 
10.2. Ora, l'art. 32 cpv. 3 LT/TI nella versione applicata alla fattispecie, prevede che il diritto alle deduzioni relativo alle spese per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente sia possibile fino a un importo massimo di: (a) fr. 10'000.-- se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è inferiore o uguale a 80'000 franchi; (b) fr. 5'500.-- se il reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è superiore a 80'000.-- franchi.  
Come sostenuto nell'impugnativa ed indicato nella risposta del fisco ticinese, regolando in questo modo la deduzione generale in discussione, il diritto cantonale entra tuttavia in collisione con l'art. 8 Cost. In effetti, gli oneri per la cura dei figli da parte di terzi - di cui per l'appunto si occupa l'art. 32 cpv. 3 LT/TI - riducono la capacità economica dei contribuenti indistintamente, in ogni fascia di reddito, di modo che - a parità di spese sostenute e in presenza delle condizioni oggettive richieste (comprova delle spese di cura effettive, età del minore per le quali esse sono fatte valere, nesso causale, ecc.) - anche le deduzioni riconosciute in relazione a tali oneri devono essere le medesime. 
 
10.3. D'altra parte, una distinzione come quella praticata nell'art. 32 cpv. 3 LT/TI, che comporta una violazione del principio di uguaglianza, non può trovare giustificazione nemmeno negli obiettivi di natura sociale perseguiti dal legislatore cantonale (precedente consid. 9.3; DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93; 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127; 133 I 206 consid. 11 pag. 229 con rinvii).  
A complemento di quanto indicato nel precedente considerando 9.4.2, e sempre come osservato dal fisco in risposta, va infatti rilevato che sulla situazione dei contribuenti con redditi medi o bassi bisogna semmai agire con altri strumenti e, in particolare, attraverso interventi sulla tariffa, non creando differenze nella presa in considerazione di costi effettivi come quello delle spese per la cura dei figli da parte di terzi. 
 
11.  
 
11.1. Per quanto precede, nella misura in cui denuncia la contrarietà al diritto federale dell'art. 32 cpv. 3 LT/TI, nella versione applicata, il ricorso è fondato e la sentenza del 9 febbraio 2018 parzialmente annullata, sia per il periodo fiscale 2012 che per il periodo fiscale 2013. L'incarto è rinviato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino per nuova tassazione con la quale, nel rispetto del principio di uguaglianza garantito dall'art. 8 Cost., sia concessa al ricorrente una deduzione fino ad un massimo di fr. 10'000.--, come da lui richiesto e come previsto dall'art. 32 cpv. 3 lett. a LT/TI (DTF 123 I 56 consid. 3 pag. 60 segg.; sentenza 2P.67/2000 del 19 settembre 2000 consid. 3).  
 
11.2. In questo contesto, occorre infine rilevare che in relazione a tassazioni già passate in giudicato la lesione constatata non ha alcun effetto, mentre il rispetto del diritto superiore dovrà essere garantito per ogni tassazione ancora aperta. Di principio, casi come quello in esame - nell'ambito dei quali viene svolto il controllo incidente di una norma e ne viene riconosciuta la contrarietà al diritto di rango superiore - influiscono infatti su fattispecie ancora pendenti, non invece su quelle già trattate in via definitiva, poiché non comportano nessun motivo di revisione delle decisioni che le riguardano (DTF 98 Ia 568 consid. 5b pag. 572 segg.; sentenze 2C_114/2011 del 26 agosto 2011 consid. 2.3; 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007 consid. 2.4; 2P.112/2003 del 29 agosto 2003 consid. 2.4.2 e 3.3; 2P.216/1997 del 1° dicembre 1997 consid. 3c; MARTIN E. LOSER, in: Zweifel/Beusch [curatori], op. cit., n. 11 ad art. 51 LAID, il cui testo che regola le condizioni per una revisione è ripreso anche dall'art. 232 LT/TI). Pro futuro, è d'altra parte facoltà del legislatore cantonale intervenire nuovamente, stabilendo un importo massimo deducibile differente da quello di fr. 10'000.-- che è ora tenuto ad applicare ai casi aperti.  
 
IV.       Spese e ripetibili  
 
12.  
 
12.1. In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto. In riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza del 9 febbraio 2018 è parzialmente annullata, nel senso dei considerandi (precedenti consid. 8-11). Per il resto è respinto.  
 
12.2. L'incarto è rinviato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino per nuova tassazione, nel senso dei considerandi (precedente consid. 11). La causa è nel contempo rinviata alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello per nuova determinazione sulle spese e sulle ripetibili per la procedura cantonale.  
 
12.3. Visto l'esito del giudizio le spese vanno poste a carico del ricorrente e dello Stato del Cantone Ticino, toccato dall'esito della causa nei suoi interessi pecuniari, in ragione di fr. 1'000.-- ciascuno (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà inoltre rifondere al ricorrente, che si è avvalso dell'assistenza di un avvocato, un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale pari a fr. 1'500.-- (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto. 
 
2.   
In riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza del 9 febbraio 2018 è parzialmente annullata, nel senso dei considerandi. Per il resto è respinto. L'incarto è rinviato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino per nuova tassazione, nel senso dei considerandi. 
 
3.   
La causa è nel contempo rinviata alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, affinché decida di nuovo su spese e ripetibili per la procedura cantonale. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente e dello Stato del Cantone Ticino in ragione di fr. 1'000.-- ciascuno. 
 
5.   
Lo Stato del Cantone del Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità ridotta di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
6.   
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Losanna, 14 settembre 2020 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli