Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_397/2020  
 
 
Sentenza del 21 agosto 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; accesso a documenti ufficiali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2020.145). 
 
 
Considerando:  
che in seguito a una decisione del 4 maggio 2020 della Commissione cantonale per la protezione dei dati, con decisione del 18 maggio 2020 il Procuratore generale (PG) ha respinto una richiesta di A.________ volta all'ottenimento di un documento del Ministero pubblico attestante "l'assegnazione secondo picchetto" a determinati Procuratori pubblici di diversi procedimenti penali; 
 
che il PG, quale rimedio di diritto, ha indicato il ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati; 
 
che, adita dall'istante, con decisione del 25 giugno 2020 (60.2020.145) la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) si è dichiarata incompetente a esaminare il reclamo, trasmettendolo, per competenza, alla citata Commissione; 
che avverso questa decisione, e contro due scritti e un'altra decisione della CRP (cause 1B_398/2020 e 1B_399/2020), A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); 
che, come noto ai ricorrenti (sentenza 1C_390/2019 del 30 luglio 2019 e rinvio), il ricorso simultaneo ordinario dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente; 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); 
che con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi; 
che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020); 
 
che con scritto del 18 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare e di ritirare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso in esame, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie a carico di quest'ultimo; 
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LF), segnatamente quella del ricorrente; 
che, nella misura in cui il gravame parrebbe essere proposto anche da E.________, lo stesso è manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione, visto ch'ella non ha partecipato al procedimento dinanzi alla CRP né dimostra d'essere particolarmente toccata da tale decisione e d'avere un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 lett. a-c LTF), nonché per carenza di motivazione (art. 42 LTF), ritenuto ch'ella non si confronta con la motivazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio; 
che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), motivo per cui la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto; 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso, in quanto presentato da A.________, è divenuto privo di oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto presentato da B.________. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 agosto 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri