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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_155/2020  
 
 
Sentenza del 30 marzo 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. E.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne. 
 
Oggetto 
curatela, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2020 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.6). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che " non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti ". Quale curatore è stato nominato B.________, di formazione infermiere psichiatrico. 
Mediante reclamo 19/30 ottobre 2019 A.________ ha impugnato tale decisione. 
Con due decreti 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo e ha nominato a A.________ un curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC nella persona dell'avv. C.________ "con il compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello". Con decreto 22 gennaio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato la revoca dell'effetto sospensivo al reclamo. 
 
2.   
Nel frattempo, mediante decisione cautelare 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 ha nominato in favore di A.________ un co-curatore nella persona dell'avv. D.________, quale sostegno giuridico al curatore B.________, togliendo ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo. Al co-curatore è in particolare stato assegnato il compito di rappresentare l'interessato in ogni processo giudiziario civile o amministrativo. 
 
A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo 23 dicembre 2019. 
 
3.   
Con "ricorso" 18 dicembre 2019 A.________ e E.________ hanno impugnato la "decisione 01.2018 del 15 gennaio 2018 dell'Autorità regionale di protezione 9 e risoluzioni derivanti" dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Tale scritto è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, che lo ha trattato quale reclamo giusta gli art. 450 segg. CC. 
Mediante sentenza 23 gennaio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello, dopo aver ritenuto inammissibile la richiesta di astensione/ricusa di tutti i membri della Camera di protezione in quanto fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate, ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto presentato da A.________ per carenza di capacità processuale. Il Presidente ha invece respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo in quanto presentato da E.________: le sue contestazioni che miravano a rimettere in discussione decisioni ormai cresciute in giudicato o per le quali i termini di impugnazione erano prescritti risultavano irricevibili, mentre la sua censura di violazione dell'art. 401 cpv. 2 CC per la nomina del co-curatore avv. D.________ andava ritenuta priva di fondamento, già per il fatto che l'autorità di protezione non è legata alle proposte dei congiunti quanto alla persona del curatore. 
 
4.   
Con ricorso datato 21 febbraio 2020 A.________ e E.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 23 gennaio 2020del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello. Essi hanno anche chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di conferire effetto sospensivo al gravame e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente) e von Werdt nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
5.   
Con l'allegato 21 febbraio 2020 A.________ ha impugnato anche il predetto decreto del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del 22 gennaio 2020 (supra consid. 1 in fine). Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_154/2020 pronunciata in data odierna). 
 
6.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). 
 
La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame.  
 
7.   
Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito. 
 
8.   
Si pone inoltre il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. Siccome tale ricorso risulta in sostanza rivolto contro l'istituzione, in suo favore, della curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, non si giustifica di far intervenire i curatori B.________ e avv. D.________, ma ci si potrebbe però chiedere se il rimedio debba essere trasmesso per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) al curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC avv. C.________, se non che i suoi compiti di rappresentanza sembrano essere limitati alle sole procedure dinanzi all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque ad un esame di merito. 
 
9.  
 
9.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza 23 gennaio 2020 (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento per lesione della personalità e torto morale).  
 
9.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente rimproverare all'autorità cantonale svariate inadeguatezze procedurali e svariate inesattezze nell'accertamento dei fatti ed omettono di confrontarsi in modo serio con le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
10.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del gravame le richieste di conferire effetto sospensivo allo stesso e di richiamare l'incarto cantonale diventano prive di oggetto. 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza ai curatori avv. C.________, B.________ e avv. D.________. 
 
 
Losanna, 30 marzo 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini