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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_359/2021  
 
 
Sentenza del 15 luglio 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Patrick Fini, 
opponente. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2021 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.160). 
 
 
Considerando:  
che dopo una prima decisione di sfratto del 14 gennaio 2020 per mora nel pagamento delle pigioni, la locatrice C.________ AG ha concluso un accordo transattivo con i conduttori A.A.________ e B.A.________ in cui il rapporto di locazione veniva protratto un'unica e definiva volta fino al 31 ottobre 2020; 
che con decisione 2 dicembre 2020, in accoglimento dell'istanza 2 novembre 2020 presentata dalla C.________ AG, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato a A.A.________ e B.A.________ di riconsegnare l'appartamento locato entro l'11 gennaio 2021 e a pagare all'istante fr. 3'615.-- mensili a partire dal 1° novembre 2020 fino alla liberazione dei locali; 
che con sentenza 8 giugno 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dai conduttori; 
che quest'ultimi, illustra la Corte cantonale, non hanno spiegato perché la decisione di primo grado sarebbe errata, ma si sono limitati ad esprimere considerazioni di carattere generico e hanno descritto i loro - gravi - problemi di salute; 
che con ricorso del 7 luglio 2021, firmato unicamente da A.A.________, i conduttori chiedono di poter restare nell'appartamento in ragione del loro stato di salute e di considerare la richiesta di aumento dell'acconto per le spese accessorie come un rinnovo tacito del contratto; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, poiché i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione del diritto riferita alla sentenza di appello, ma si limitano in sostanza a ribadire i loro problemi di salute, a dolersi del comportamento della locatrice e ad affermare di avere pagato quanto loro richiesto; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze invitare B.A.________ a sanare il vizio dell'omessa firma del ricorso (art. 42 cpv. 5 LTF) costituirebbe un inutile formalismo, ma si giustifica porre le spese giudiziarie - da addossare alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF) - unicamente a carico del firmatario del ricorso; 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente A.A.________. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 luglio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti