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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_471/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 agosto 2016  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
patrocinate dall'avv. Curzio Fontana, 
opponenti. 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con giudizio del 2 giugno 2016 il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, C.________, D.________ e E.________ (locatrici), ordinato l'espulsione di A.________ dall'appartamento da questi locato a Camorino; 
che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'impugnativa presentata da A.________; 
che la Corte cantonale ha dapprima ritenuto inammissibile la documentazione prodotta con il gravame perché questa non era stata sottoposta al giudice di prima istanza; 
che essa ha poi pure ritenuto inammissibili, perché nuove e fondate sulle predette nuove prove, le allegazioni del conduttore secondo cui egli aveva informato l'amministratrice dello stabile di non inviare la corrispondenza all'indirizzo dell'ente locato, ma a una casella postale, e ha quindi disatteso le censure attinenti a un'irrita notifica della diffida di pagamento e della disdetta; 
che con ricorso del 28 agosto 2016 A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare le sentenze cantonali e di porre le spese del giudizio a carico della controparte; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che per costante giurisprudenza, quando - come nella fattispecie - la vertenza concerne la validità di una disdetta di un contratto di locazione di durata indeterminata espressa dal locatore, il valore litigioso non è inferiore alla pigione dovuta per il periodo di tre anni di cui all'art. 271 cpv. 1 lett. e CO, ragione per cui la soglia di fr. 15'000.--, prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF in controversie in materia di diritto di locazione per poter validamente inoltrare un ricorso in materia civile, è in concreto superata (sentenza 4A_585/2011 del 7 novembre 2011 consid. 1; DTF 137 III 389 consid. 1.1); 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti indicando di aver unicamente fatto visionare sul suo tablet al Pretore i documenti poi allegati al rimedio cantonale, lo stesso ricorrente riconosce di non averli prodotti in prima istanza e non spiega perché la conclusione d'irricevibilità della Corte cantonale violerebbe il diritto; 
che nemmeno quando disquisisce sull'operato della posta per aver depositato gli avvisi di ritiro nella sua cassetta delle lettere priva di nominativo, egli non spiega perché violerebbe il diritto la considerazione della corte cantonale secondo cui la tesi di un recapito diverso dall'ente locato è nuova e basata su prove nuove; 
che da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che con l'evasione del ricorso la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca; 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 agosto 2016 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti