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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_820/2017  
 
 
Sentenza del 29 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa Disoccupazione syndicom VPOD, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 ottobre 2017 (38.2017.47). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 5 aprile 2017, confermata su opposizione il 10 maggio 2017, la Cassa Disoccupazione syndicom VPOD, ha negato a A.________, già attiva come segretaria e rappresentante, nata nel 1968, il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2016 siccome l'assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari. 
 
B.   
Il 19 ottobre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede sostanzialmente l'annullamento del giudizio cantonale e la condanna della Cassa al versamento delle indennità di disoccupazione. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.   
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento. 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.  
 
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale.  
 
4.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 29 dicembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi