Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_593/2018  
 
 
Sentenza del 15 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________,  
patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento 
del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (prestazione assistenziale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 luglio 2018 (42.2017.50). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'USSI con decisione del 28 giugno 2017 ha riconosciuto ad A.________, nato nel 1955, una prestazione assistenziale di fr. 2'640.- per i mesi di luglio e agosto 2017. In modo particolare, l'amministrazione ha dedotto un reddito computabile e mensile di fr. 351.-, che corrisponde alla differenza tra la locazione pagata da A.________ e la pigione massima per due persone riconosciuta al mese. Statuendo il 26 ottobre 2017, l'USSI ha parzialmente accolto il reclamo, osservando che nel mese di gennaio 2017 l'interessato era stato espressamente invitato a cambiare abitazione siccomo il costo superava nettamente l'importo massimo riconosciuto. Stabilito un termine transitorio di sei mesi, soltanto dal mese di agosto 2017 doveva essere applicata la revisione del calcolo assistenziale. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 9 luglio 2018 il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'emanazione di una nuova decisione in accoglimento delle proprie pretese. 
Confrontato con la richiesta di anticipo spese, A.________ con atto del 21 settembre 2018 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale, in qualità di Corte suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), verifica la corretta applicazione del diritto federale (art. 95 LTF). Il diritto cantonale (ticinese), salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. e e d LTF), non costituisce un motivo di ricorso. Il rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente nelle leggi ticinesi sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RL 6.4.1.2) o sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1), non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310).  
 
1.2. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239).  
 
1.3. L'obbligo di motivazione in queste evenienze è accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF) e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). Il ricorso adempie soltanto in minima parte queste esigenze. Infatti, da un lato si dilunga in maniera inammissibile a presentare una propria visione dei fatti e da un altro lato cita alla rinfusa svariate disposizioni costituzionali e legali senza alcuna struttura logica.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere esposto le disposizioni legali e la prassi ritenute applicabili, ha accertato che il ricorrente, vedovo e con due figlie, abitava con la sua famiglia in un appartamento di tre locali dal canone mensile di fr. 1'606.80 (spese accessorie e parcheggio inclusi). Egli è al beneficio di prestazioni assistenziali già dal mese di gennaio 2010. La figlia maggiore del ricorrente ha vissuto con il padre fino al 31 dicembre 2016, quando ella ha notificato la sua partenza per U.________. La figlia minore beneficia di un permesso di soggiorno a U.________, dove si è recata per studi con l'aiuto di un prestito di studio. Il 30 gennaio 2017 l'amministrazione ha informato il ricorrente che la locazione dell'appartamento era "di gran lunga superiore a quello riconosciuto dai nostri parametri". L'interessato non ha sollevato obiezioni fino all'emanazione della decisione. La Corte cantonale ha osservato che il ricorrente non ha intrapreso il benché minimo sforzo per trovare un'abitazione più economica. I giudici ticinesi hanno ritenuto irrilevanti le osservazioni del ricorrente, che ha evocato motivi famigliari (e in modo particolare la necessità di avere una camera per la figlia adulta che rientra da Oltregottardo). Ad ogni modo motivi di salute o finanziari non sono tali da impedire all'interessato di trovare un altro appartamento. Per il ricorrente un cambiamento di abitazione era pertanto esigibile. Da ultimo, la Corte cantonale ha ricordato lungamente che in materia di assistenza sociale si applica il principio della sussidiarietà secondo cui lo sforzo personale, gli obblighi da parte di terzi e le prestazioni volontarie da parte di terzi, segnatamente un prestito della madre del ricorrente, hanno la precedenza rispetto alla pubblica assistenza.  
 
2.2. Nella misura della sua minima ammissibilità, il ricorso censura una violazione del divieto dell'arbitrio e della tutela della buona fede (art. 9 Cost.), nonché della parità di trattamento e della proporzionalità (art. 8 Cost.). Il ricorrente ritiene sostanzialmente che l'aggiunta di fr. 351.- al fabbisogno assistenziale non possa essere tutelato.  
 
2.3. Il giudizio cantonale è tutt'altro che insostenibile o manifestamente inesatto. Prescindendo anche dal principio della sussidiarietà, che il ricorrente contesta, ci si può attendere da chi è a carico della pubblica assistenza (ossia a beneficio di prestazioni non contributive finanziate unicamente dallo Stato), che contenga per quanto possibile le proprie spese personali mensili, limitandosi alle spese di cui alla legislazione applicabile. Il rinvio alla sentenza 8C_871/2011 è inconferente dal momento che la massima si limita a valutare un aspetto procedurale, ossia dell'esame di decisioni incidentali contestualmente con la decisione finale (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF), questione in concreto nemmeno oggetto del litigio. In quella sede, il Tribunale federale non si è espresso sul merito della questione. Per il resto, il principio della proporzionalità connesso all'applicazione del diritto cantonale, che non è motivo di ricorso al Tribunale federale (consid. 1.1), non ha una portata propria rispetto alla censura di arbitrio o del principio della parità di trattamento (DTF 134 I 153 consid. 4.2 pag. 157 seg.). Il giudizio cantonale resiste in definitiva ampiamente alle censure di diritto costituzionale presentate dal ricorrente.  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato nella misura della sua ammissibilità, può essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento siccome il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Del tutto erronea è la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui "trattandosi di questioni sociali non vanno nemmeno poste condizioni rigorose del requisito della probabilità di esito favorevole". Le spese seguono di conseguenza la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 15 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi