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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.74/2004 /bom 
 
Sentenza del 30 aprile 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
stato di riparto, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 1° aprile 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nell'ambito del fallimento di X.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un ricorso del 18 dicembre 2003 presentato dal fallito contro il calcolo degli interessi negli stati di ripartizione. L'autorità di vigilanza ha reputato tardiva la censura del fallito, secondo cui non sono stati calcolati degli interessi semplici, ma composti: la critica andava formulata entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi oneri su cui sono fondati gli stati di ripartizione contestati, poiché fatti salvi casi che non si verificano in concreto, la graduatoria (di cui fanno pure parte gli elenchi oneri) non può essere modificata in sede di riparto. Sempre secondo i giudici cantonali, il predetto termine di 10 giorni è scaduto al più tardi il 27 gennaio 2003. A titolo abbondanziale, essi hanno tuttavia esaminato alcuni elenchi oneri, giungendo alla conclusione che non pare che gli interessi siano stati calcolati in modo composto. 
2. 
Con ricorso 14 aprile 2004 X.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione dell'autorità di vigilanza e di ordinarle di controllare l'operato dell'amministratrice del fallimento nonché di rettificare il calcolo degli interessi. Lamenta che l'autorità di vigilanza non ha mai esaminato i fatti esposti nei suoi precedenti ricorsi, che gli elenchi oneri erano fin dall'inizio sbagliati e che l'amministratrice del fallimento non ha rispettato le sentenze dell'autorità di vigilanza. Contesta poi che gli elenchi oneri esaminati nella sentenza 1° aprile 2004 siano esatti ed afferma di non aver mai ricevuto una serie di elenchi oneri con i risultati degli incanti. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
3. 
La decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento (art. 19 cpv. 1 LEF). Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale. 
Nella fattispecie il ricorrente non contesta che l'unica censura formulata nella sede cantonale e concernente il calcolo degli interessi negli stati di riparto fondati sugli elenchi oneri sia tardiva. In queste circostanze il calcolo degli interessi proposto nella sede federale non può essere esaminato e si rivela inutile. Per il resto, il ricorrente solleva argomenti che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale o che si rivelano tardivi. Fra i primi rientrano i rimproveri mossi all'amministratrice del fallimento di non attenersi alle decisioni dell'autorità di vigilanza o di non avergli trasmesso dei documenti. Tardiva risulta invece la censura secondo cui l'autorità di vigilanza avrebbe sorvolato le critiche da lui formulate contro la graduatoria nei suoi precedenti ricorsi. 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione al ricorrente, all'amministratrice speciale del suo fallimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 30 aprile 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: