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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_542/2007 /biz  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2007  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, presidente, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________AG, 
opponente, patrocinata dall'avv. Andrea Roth, 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, 
via Bossi 2a, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, 
 
ricorso in materia civile contro la decisione emanata 
il 7 settembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
 
che. il 7 settembre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un rimedio presentato dall'escusso A.________ contro l'avviso di pignoramento;  
 
che. con ricorso 21 settembre 2007 al Tribunale federale A.________ dichiara di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza, chiede una proroga del termine e la nomina di un avvocato d'ufficio;  
 
che. con lettera del 21 settembre 2007 il giudice presidente della II Corte di diritto civile ha comunicato all'escusso che il termine ricorsuale è previsto dalla legge e come tale è improrogabile e che compete al ricorrente medesimo incaricare un avvocato (che potrà formulare una motivata domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio);  
 
che. giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;  
 
che. in concreto il ricorrente si limita a dichiarare di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza e di volerla impugnare, ma non formula alcuna censura diretta contro la sentenza cantonale;  
 
che. il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);  
 
che. in queste circostanze appare di primo acchito esclusa, per carenza di probabilità di successo del ricorso, anche la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF);  
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2007 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: 
 
Il cancelliere: