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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.170/2003 /bom 
 
Sentenza del 20 maggio 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Hohl, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, via Gallinazza 6, casella postale 143, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Bossi 3, 6901 Lugano 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (pignoramento, effetto sospensivo), 
 
ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2003 presentato contro il decreto emanato il 14 marzo 2003 dal vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Con ricorso 11 marzo 2003 A.________ è insorto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, contro il pignoramento della propria pensione effettuato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Il vicepresidente dell'autorità adita ha respinto, con decreto del 14 marzo 2003, la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame. Il 10 aprile 2003 A.________ ha inoltrato all'autorità di vigilanza, raggruppate in un unico atto, una serie di richieste denominate istanza di effetto sospensivo, di ammissione al gratuito patrocinio, di chiamata in causa e di ammissione ad ulteriore scambio di allegati. Statuendo il 5 maggio 2003 su tali domande, il presidente dell'autorità di vigilanza ha citato l'escusso a un'udienza - durante la quale quest'ultimo potrà prendere posizione sulle osservazioni dell'Ufficio e verrà interrogato formalmente - e ha confermato la decisione con cui non è stato concesso effetto sospensivo all'impugnativa. 
2. 
Con ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2003 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il decreto 14 marzo 2003 e di riformarlo nel senso che al ricorso pendente innanzi all'autorità di vigilanza è concesso effetto sospensivo. Postula altresì la restituzione di quanto pignorato dal mese di febbraio 2003 e chiede che sia accertata la ritardata giustizia nell'evasione dell'istanza del 10 aprile 2003. Infine, il ricorrente domanda di essere dispensato dall'anticipare e pagare spese processuali e ripetibili. 
 
Il 5 maggio 2003 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha osservato che l'istanza del 10 aprile 2003 è stata evasa con l'ordinanza del 5 maggio 2003. 
 
Con decreto del 9 maggio 2003 il presidente della II Corte civile ha respinto la domanda di effetto sospensivo. 
3. 
A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta dal ricorrente sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con rinvii). Giova infine ricordare che il Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio quando è chiamato a decidere un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I 71 consid. 1c pag. 76). 
3.1 Secondo il ricorrente, l'effetto sospensivo al ricorso cantonale avrebbe già dovuto essere concesso a causa della mancata considerazione, nel minimo vitale calcolato dall'Ufficio di esecuzione, della pensione alimentare dovuta alla ex moglie in base a una sentenza di divorzio pronunciata il 31 marzo 1993 dal Pretore della giurisdizione di Locarno - Città. La decisione impugnata, che rifiuta tale misura d'urgenza, sarebbe pertanto arbitraria. Con tale argomentazione il ricorrente non motiva il gravame come prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Egli pare misconoscere che, per costante giurisprudenza, nell'ambito di un pignoramento del reddito possono essere inserite nel minimo vitale dell'escusso unicamente le spese effettivamente dovute e pagate (DTF 121 III 20 consid. 3a). Per dimostrare l'arbitrio dell'Ufficio, risp. dell'autorità di vigilanza, nell'esecuzione di un pignoramento del reddito non è pertanto sufficiente semplicemente invocare un obbligo di pagamento fondato sul diritto di famiglia, ma occorre dimostrare che lo stesso esiste e viene effettivamente onorato. In concreto, invece, il ricorrente non ha nemmeno prodotto il testo integrale della sentenza di divorzio con il dispositivo completo e, dalla rimanente documentazione allegata al ricorso di diritto pubblico, risultano unicamente 3 ordini di pagamento, il terzo nemmeno consecutivo ai primi due. Ne segue che la censura si rivela inammissibile. 
3.2 Altrettanto irricevibile risulta il rimprovero di denegata giustizia mosso dall'insorgente per il preteso ritardo dell'autorità cantonale nell'evadere la domanda di concessione dell'effetto sospensivo nuovamente presentata il 10 aprile 2003. Il ricorrente, che pare dimenticare che il vicepresidente dell'autorità di vigilanza aveva negato il conferimento dell'effetto sospensivo con decreto del 14 marzo 2003, non spiega per quale motivo fosse urgente statuire nuovamente sulla questione, atteso che il 10 aprile 2003 egli si era limitato a riproporre la domanda, senza però apportare alcun nuovo elemento. 
3.3 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, poiché il ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 20 maggio 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: