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[AZA 0/2] 
 
7B.225/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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9 ottobre 2001 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Escher e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
____________ 
Visto il ricorso del 19 settembre 2001 presentato dalla X.________ Ltd. in liquidazione, Lusaka (Zambia), patrocinata dall'avv. Niccolò Salvioni, Locarno, contro la sentenza emanata il 17 settembre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente ad A.A.________, Toronto (Canada), patrocinato dall'avv. Marco Broggini, Locarno, a B.A.________, Toronto (Canada), e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, in materia di sequestro; 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Sia la X.________ Ltd. in liquidazione (in seguito X.________) che B.A.________ hanno chiesto e ottenuto dal Pretore di Bellinzona nei confronti di A.A.________ il sequestro di un importo di dollari USA 4'000'000.--, già sequestrato penalmente. Nell'ambito delle esecuzioni a convalida dei sequestri, l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha pignorato tale somma in favore di entrambi i creditori. Il 16 agosto 2001 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha dichiarato decaduto il sequestro di B.A.________, poiché essa non ha prestato la garanzia per coprire eventuali danni causati da un sequestro ingiustificato. 
 
Il 5 settembre 2001 la X.________ ha chiesto all' Ufficio il trasferimento dell'importo sequestrato sul proprio conto. Il medesimo giorno l'Ufficio ha annullato l' esecuzione avviata da B.A.________ a convalida del menzionato sequestro. Tale decisione è stata comunicata ai coniugi A.________. Sempre il 5 settembre 2001 l'Ufficio ha respinto la richiesta formulata dall'escusso di non liberare l'importo sequestrato senza l'accordo di tutte le parti in causa - come sarebbe invece previsto da una sentenza canadese - e ha annunciato il versamento della somma pignorata alla X.________. Il 7 settembre 2001 l'Ufficio ha respinto una nuova diffida di pagamento della X.________, riferendosi ai suoi due precedenti provvedimenti. 
 
2.- Con sentenza 17 settembre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dalla X.________ contro l'operato dell'Ufficio. I giudici cantonali hanno rilevato che con la decisione del 7 settembre 2001 l'Ufficio ha respinto la richiesta di versamento per il fatto che essa era prematura, non essendo le due precedenti decisioni del 5 settembre 2001 ancora cresciute in giudicato. 
 
3.- Il 19 settembre 2001 la X.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che la decisione dell'autorità di vigilanza sia annullata che sia ordinato all'Ufficio di procedere immediatamente al versamento dei fondi sequestrati. Essa sostiene che in seguito alla decisione pretorile sia il sequestro che il pignoramento sono decaduti, motivo per cui non vi era più alcuna comunicazione da effettuare a B.A.________. Inoltre, tale comunicazione non è suscettibile di un ricorso. Poiché A.A.________ non ha diritto di impartire direttive all' Ufficio di esecuzione, nemmeno la lettera inviata al suo patrocinatore è impugnabile. Ne segue che l'Ufficio non può ulteriormente procrastinare il versamento della somma pignorata dalla ricorrente. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
4.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. 
 
In concreto la conformità del gravame ai suesposti requisiti di motivazione appare dubbia, poiché esso si riferisce unicamente all'agire dell'Ufficio senza prendere posizione sulle considerazioni dell'autorità di vigilanza. 
La questione non merita tuttavia maggiore disamina, poiché il ricorso si avvera manifestamente infondato e deve in ogni caso essere respinto. 
 
5.- a) La ricorrente sostiene che, come risulta dal decreto pretorile del 16 agosto 2001, il sequestro e il pignoramento a favore di B.A.________ sono decaduti. Per tale ragione l'Ufficiale non avrebbe dovuto effettuare alcuna comunicazione e la stessa non sarebbe impugnabile. 
 
b) In realtà la decisione 16 agosto 2001 dell'autorità giudiziaria unicamente pronuncia la decadenza del sequestro per il mancato pagamento della garanzia. L'annullamento sia dell'esecuzione a convalida del sequestro che del relativo pignoramento sono stati decisi dall'Ufficiale il 5 settembre 2001. Come rilevato nella decisione impugnata, giusta la giurisprudenza federale ivi citata (DTF 78 III 59 consid. 1, 119 II 41 consid. 2c), l'Ufficiale deve di regola attendere la scadenza del termine di ricorso prima di dar seguito alle proprie decisioni. In queste circostanze l'Ufficio ben poteva, il 7 settembre 2001, rifiutare di immediatamente procedere al riparto della somma pignorata, poiché lo stesso dipende dal numero di creditori al beneficio del pignoramento. 
 
Il 17 settembre 2001 data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il termine per ricorrere contro l'annullamento del pignoramento e della relativa esecuzione non era ancora scaduto. L'autorità di vigilanza non ha pertanto violato il diritto federale non ordinando all'Ufficio di effettuare immediatamente la ripartizione. Considerato inoltre che la ricorrente aveva già inoltrato, il 12 settembre 2001, al Tribunale federale un ricorso per ritardata giustizia, non è nemmeno possibile rimproverare ai giudici cantonali di non aver atteso la scadenza del predetto termine di ricorso, prima di emanare la propria decisione. In queste circostanze non occorre esaminare la seconda censura ricorsuale concernente la natura della comunicazione con cui l'Ufficio ha respinto la richiesta dell'escusso di non liberare la somma in questione senza l'accordo di tutte le parti. 
 
6.- Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere, in quanto ammissibile, respinto. Per quanto concerne la notifica della presente sentenza, occorre rilevare che il patrocinatore della controparte B.A.________ ha comunicato all'autorità di vigilanza di non più rappresentarla. Poiché essa è unicamente interessata alla presente procedura in virtù di un sequestro - nel frattempo decaduto - si giustifica applicare, come del resto già fatto dall'autorità cantonale, l'art. 272 cpv. 2 LEF secondo cui si ritiene domiciliato presso l'Ufficio di esecuzione un creditore che dimora all'estero e che non ha eletto un domicilio in Svizzera. 
 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto. 
 
2. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, per sé e per B.A.________, e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 9 ottobre 2001 VIZ 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, 
 
Il Cancelliere,