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[AZA] 
I 587/99 Ws 
 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 20 marzo 2000  
 
nella causa 
 
C.________, Spagna, ricorrente, rappresentata dall'avv. 
G.________, Spagna, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le 
persone residenti all'estero, Losanna 
 
F a t t i :  
 
    A.- Per decisione 3 gennaio 1994 la cittadina spagnola 
C.________, nata nel 1945, venne posta al beneficio di una 
rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera 
a decorrere dal 1° settembre 1993, in base ad un'incapacità 
di guadagno valutata dalla Commissione dell'assicurazione 
per l'invalidità del Canton Argovia al 100%. L'assicurata, 
che lavorava come operaia alle dipendenze della ditta 
L.________ AG, soffriva a quell'epoca di patologie diverse, 
in particolare di disturbi ginecologici, cardiaci e 
cervicali. 
    Nell'ambito di una successiva procedura di revisione, 
il 14 settembre 1994 la Cassa cantonale argoviese di com- 
pensazione confermò il diritto dell'assicurata alla rendita 
intera. 
    Divenuto competente in ragione del definitivo rimpa- 
trio dell'assicurata l'Ufficio AI per gli assicurati resi- 
denti all'estero diede avvio, nel settembre 1997, ad una 
nuova procedura di revisione, chiedendo all'INSS spagnolo 
di mettergli a disposizione la necessaria documentazione 
medica. Dopo aver sottoposto la documentazione pervenutagli 
al proprio medico, il quale ebbe pure l'opportunità di 
esprimersi sugli ulteriori atti sanitari prodotti dall'as- 
sicurata in sede di opposizione al progetto di decisione, 
il citato Ufficio, con provvedimento 11 settembre 1998, so- 
stituì la rendita intera d'invalidità con una mezza rendi- 
ta, a far tempo dal 1° novembre successivo. 
 
    B.- Adita, tramite l'avv. G.________, dall'assicurata, 
la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per 
le persone residenti all'estero, con giudizio 23 agosto 
1999, tutelò la decisione amministrativa. 
 
    C.- Sempre assistita dall'avv. G.________, C.________ 
interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. 
Chiede il ripristino della rendita intera. 
    L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero 
propone la disattenzione del gravame con riferimento al pa- 
rere del suo servizio medico. L'Ufficio federale delle as- 
sicurazioni sociali, di contro, rinuncia a determinarsi. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis- 
sione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di 
diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'as- 
sicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in par- 
ticolare quali presupposti devono essere adempiuti perché 
una rendita intera possa essere sostituita con una mezza 
rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento. 
 
    a) È utile comunque ribadire che giusta l'art. 41 LAI 
se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita 
subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul 
diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata 
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co- 
stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante 
nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul 
grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di 
una simile modificazione si deve confrontare la situazione 
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazio- 
ne della rendita con quella vigente all'epoca del provvedi- 
mento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 
1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- 
sid. 1b). 
    Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi- 
sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica- 
zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora 
le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur 
essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo- 
dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze 
ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- 
sid. 1b). 
 
    b) Va altresì ricordato che giusta l'art. 4 cpv. 1 
LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per- 
manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla 
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, 
malattia o infortunio, e che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI 
l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido 
almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme- 
no al 50%. 
 
    c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu- 
risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina 
la decisione amministrativa deferitagli sulla base della 
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in 
cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi- 
catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac- 
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla 
decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con- 
sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 
 
    2.- a) A mente dei primi giudici, le condizioni di sa- 
lute dell'assicurata al momento decisivo del provvedimento 
amministrativo litigioso, vale a dire l'11 settembre 1998, 
erano notevolmente migliorate rispetto all'epoca in cui in- 
vece le era stata assegnata la rendita intera con effetto 
dal 1° settembre 1993. 
    Questa valutazione trova riscontro negli atti, segna- 
tamente nell'apprezzamento dei medici dell'INSS di 
L.________, che ritengono un tasso d'invalidità del 50% 
nell'ultima attività esercitata, astenendosi nondimeno dal 
pronunciarsi sul grado di capacità lavorativa in 
occupazioni maggiormente adeguate per carenza di conoscenza 
delle attitudini dell'assicurata. 
    I consulenti medici interpellati dall'Ufficio AI per 
gli assicurati residenti all'estero hanno sostanzialmente 
confermato, con dovizia di argomenti, peraltro correttamen- 
te riassunti nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento 
dei medici dell'INSS, spiegando altresì in maniera convin- 
cente le ragioni per le quali non si poteva accedere alle 
valutazioni medico-teoriche espresse dai dottori B.________ 
e M.________. 
    Il Tribunale federale delle assicurazioni non può 
quindi che aderire alle conclusioni del giudizio di prima 
istanza. La ricorrente, infatti, è senz'altro in grado di 
svolgere, malgrado le affezioni di cui è tuttora portatri- 
ce, un'attività a tempo parziale in un settore adeguato al- 
le sue attitudini fisiche ed intellettuali in misura tale 
da attingere complessivamente una capacità lavorativa del 
50%, senza che sia necessaria una riqualificazione profes- 
sionale. 
    In simili condizioni si deve convenire che la sua ca- 
pacità di guadagno supera certamente almeno la soglia di un 
terzo rispetto al reddito conseguito prima dell'invalidità, 
quando lavorava come operaia per la ditta L.________ AG, ed 
è quindi tale da escludere la continuazione dell'erogazione 
di una rendita intera e da indurre alla sua sostituzione 
con una mezza rendita. 
 
    b) Nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di 
provare in modo convincente che la valutazione espressa dai 
consulenti medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti 
obiettivi costatati dai medici spagnoli, sia errata. Il 
certificato medico del Sargas si limita a mettere in 
evidenza che l'assicurata necessita di costanti controlli 
cardiologici ed ematologici a causa di una terapia anticoa- 
gulante, cui deve sottoporsi a seguito dell'intervento chi- 
rurgico di sostituzione della valvola bicuspide dell'aorta 
eseguito nel 1993. Tale terapia, in atto sin dall'epoca 
dell'intervento chirurgico, non limita tuttavia la ricor- 
rente nella sua capacità lavorativa e non è incompatibile, 
come mette in risalto il servizio medico dell'amministra- 
zione, con l'esercizio a tempo parziale di un'attività che 
implichi sforzi leggeri o di media intensità, da svolgere 
preferibilmente in posizione seduta o alternata con la sta- 
zione eretta. 
 
    c) Va infine rammentato pure che l'assenza di un'occu- 
pazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla sa- 
lute non giustifica il riconoscimento di una rendita. Se un 
assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza 
dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione 
per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità 
di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la 
quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 
2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid 2b). 
Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a 
seguito della disoccupazione endemica che può colpire de- 
terminate regioni, quindi dovuta a veri e propri squilibri 
del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della leg- 
ge dall'assicurazione contro la disoccupazione. 
 
    d) Il presente giudizio tiene conto, come già rilevato 
al consid. 1c, della situazione di fatto esistente al mo- 
mento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata, 
vale a dire l'11 settembre 1998. Alla ricorrente resta 
quindi riservata la facoltà di farsi promotrice di una do- 
manda di revisione in caso di aggravamento comprovato. 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
    Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
    per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- 
    derale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 20 marzo 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: