Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
5C.68/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
10 aprile 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Raselli. 
Cancelliere: Ponti. 
 
______ 
Visto il ricorso per riforma del 22 febbraio 2001 presentato da A.________, Brusio, attrice, patrocinata dall'avv. 
Fabrizio Keller, Grono, contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2000 dalla Camera civile del Tribunale Cantonale dei Grigioni nella causa che la oppone a B.________, Brusio, convenuta, patrocinata dall'avv. dott. Plinio Pianta, Brusio, in materia di proprietà fondiaria; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- A.________ e B.________ sono proprietarie di fondi contermini in territorio del Comune di Brusio. Nel corso del 1990 B.________ ha eseguito una canalizzazione attraverso il fondo della vicina A.________ ai fini di allacciare la sua proprietà alla fognatura posta a valle. Secondo la proprietaria del fondo manomesso, i lavori furono eseguiti approfittando della sua assenza e senza alcuna autorizzazione. 
Cionondimeno, essa ha tollerato la posa della condotta senza andare oltre a rimostranze verbali per non logorare i già tesi rapporti di vicinato. Con scritto 18 agosto 1994 A.________ ha chiesto a B.________ di allontanare la condotta al di fuori del suo fondo, perché la stessa impedisce la formazione dei parcheggi che intende costruire. 
Con risposta 2 settembre 1994 quest'ultima ha contestato di aver posato la condotta senza il consenso della vicina e ha ribadito la natura necessaria di quella tubatura. 
 
B.- Mediante azione negatoria A.________ ha chiesto l'allontanamento della condotta al di fuori del suo fondo. All'azione si è opposta la vicina. Con sentenza 26 settembre 1997 il Tribunale del Distretto Bernina ha respinto l'azione e ha posto le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Entrambe le parti sono insorte contro il suddetto giudizio con tempestivi appelli al Tribunale cantonale dei Grigioni. Con sentenza 14 settembre 1998 la Camera civile del Tribunale cantonale ha respinto l'appello dell'attrice e accolto quello della convenuta, ponendo integralmente a carico della prima le spese e le ripetibili di tutte le istanze. 
 
Avverso il giudizio cantonale A.________ è insorta con tempestivo ricorso per riforma, che il Tribunale federale ha accolto con sentenza 11 marzo 1999, rinviando gli atti ai giudici cantonali per nuova decisione ai sensi dei considerandi, dato che in concreto mancavano diversi accertamenti importanti, segnatamente in relazione alle circostanze in cui venne posata la tubazione (accordo del proprietario gravato o no, posa mediante compenso o no, tempestivo reclamo in caso di posa abusiva). 
 
C.- Con nuovo giudizio del 18 dicembre 2000 la Camera civile del Tribunale cantonale ha parzialmente accolto l'appello dell'attrice, annullando la decisione impugnata e riformandola nel senso che la convenuta è stata condannata a spostare la condotta secondo la variante 3 della relazione tecnica X.________ del 26 aprile 1995, che prevede di mantenere l'odierno tracciato ma di abbassare e rinforzare la tubatura. Sulla base delle risultanze di causa i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che tra le parti venne discusso il tracciato della canalizzazione e venne in seguito dato l'accordo alla posa della stessa da parte dell'attrice, la quale, a compenso aveva pure chiesto ed ottenuto la posa di una doppia braga per accogliere anche le sue acque. Secondo il Tribunale cantonale le parti hanno addirittura concluso un contratto di servitù necessaria senza la forma scritta e senza l'iscrizione a RF. Ma anche se si volesse negare l'insorgere di un simile contratto, si dovrebbe nondimeno ammettere l'esistenza in concreto di un abuso di diritto da parte dell'attrice: essa non si è opposta alla posa della condotta e l'ha tollerata per circa cinque anni accettando pure l'installazione, a suo favore e a spese della vicina, di una doppia braga per l'allacciamento della sua proprietà. L'allontanamento della canalizzazione al di fuori della sua proprietà non è inoltre richiesta da interessi giustificati: la modifica come alla proposta numero tre dell'ing. X.________ permette infatti la realizzazione dei posteggi sul fondo dell'attrice senza pregiudizi di sorta. D'altra parte, la stessa insorgente aveva inizialmente chiesto lo spostamento della servitù in applicazione dell'art. 693 CC. Inoltre, lo spostamento della canalizzazione su suolo comunale - oltre a risultare molto più costoso - non è realizzabile sia perché il comune non ha dato alcuna autorizzazione, sia perché presenta difficoltà tecniche di rilievo. 
 
D.- Contro la premessa sentenza A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all' istanza cantonale per nuovo giudizio. Subordinatamente, postula la riforma della querelata pronuncia nel senso che l' appello della controparte sia respinto e che in accoglimento della petizione la condotta sia spostata fuori dalla sua proprietà. Lamenta che il tribunale cantonale ha ipotizzato o accertato in modo erroneo il suo accordo in merito alla servitù di condotta, come pure il fatto che i lavori siano stati eseguiti da suo fratello, C.________. Questi accertamenti erronei violano l'art. 8 CC, perché conducono ad un' inversione dell'onere della prova. Ad analoga conclusione si deve approdare in punto alla valutazione data dai giudici cantonali al fatto che l'attrice abbia tollerato la posa e l'uso della canalizzazione sul suo fondo. Pure erroneo sarebbe l'accertamento secondo cui a compenso per la concessione della servitù venne posata a spese della controparte una doppia braga: la stessa si trova infatti su fondo altrui per cui l'attrice non avrebbe nemmeno potuto dare una tale autorizzazione. Inoltre, a prescindere da tutti i motivi di merito invocati, il tribunale cantonale non poteva riconoscere, senza statuire "ultra petita", una servitù necessaria alla convenuta, che non l'ha chiesta in giudizio. 
L'attrice sostiene infine l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 693 CC. Pur riconoscendo che inizialmente essa ha erroneamente fondato la sua pretesa su questo disposto, ha precisato nel seguito della procedura che si trattava di un'azione negatoria ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC: l'azione doveva pertanto essere accolta come tale, atteso che non può darsi abuso di diritto per l'attesa di 5 anni prima di chiederne l'allontanamento. Essa ribadisce che la condotta è stata posata abusivamente e senza alcun consenso e la tolleranza è avvenuta solo per non inasprire i già tesi rapporti di vicinato. 
 
 
La controparte non è stata invitata a formulare una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Interposto in tempo utile contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è di principio ricevibile, atteso altresì che il valore litigioso (art. 46 OG) è dato. 
 
2.- a) Investito di un ricorso per riforma, il Tribunale federale giudica sulla scorta dei fatti accertati dall'ultima istanza cantonale, eccetto il caso di violazione di norme federali in materia di prove o di svista manifesta. 
L'attrice, anziché attenersi ai fatti accertati nel giudizio impugnato, adduce nuove circostanze e rimette in discussione valutazioni delle prove eseguite dai giudici cantonali, senza peraltro sostenere che ricorrono gli estremi di cui all'art. 63 cpv. 2 OG. Tale modo di procedere è inammissibile in un ricorso per riforma e dovrebbe semmai fare l'oggetto di un ricorso di diritto pubblico. I giudici cantonali, sulla scorta delle emergenze processuali, hanno infatti stabilito che la condotta è stata posata con l'accordo dell'attrice, che in compenso e su richiesta di quest'ultima la controparte ha posato a sue spese una doppia braga per l'allacciamento e che per cinque anni la proprietaria gravata ha tollerato senza obiezioni la situazione. 
Sulla correttezza e sul fondamento di tali accertamenti non vi è spazio per discutere nell'ambito della giurisdizione per riforma, di guisa che il Tribunale federale deve attenersi agli stessi. 
 
b) È ben vero che la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 8 CC, e quindi una delle possibilità che l' art. 63 cpv. 2 OG le offre. 
 
L'art. 8 CC garantisce - tra l'altro - alla parte che è tenuta a provare una determinata circostanza, la possibilità fondata sul diritto federale di fornire le prove rilevanti atte a stabilire i fatti, sempre che la richiesta sia proposta nelle forme e secondo i contenuti previsti dal diritto processuale cantonale (DTF 114 II 289, consid. 2a). 
Il disposto in narrativa é quindi violato in particolare se il giudice ammette come provate mere allegazioni di fatto di una parte, che sono contestate dalla controparte, oppure se egli rifiuta l'assunzione di prove su fatti rilevanti. 
Per contro l'art. 8 CC non trova applicazione quando l'apprezzamento delle prove convince il giudice sull'esistenza di determinati fatti, poiché la questione dell'onere della prova diviene allora senza oggetto (DTF 119 II 114 consid. 4c con rinvii). Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale non può rivedere questo apprezzamento delle prove, che compete al giudice del merito (DTF 119 II 114 consid. 4c con rinvio, 117 II 609 consid. 3c). 
Dopo tutto l'art. 8 CC non esclude né l'apprezzamento anticipato delle prove né la prova indiziaria (DTF 117 II 387 consid. 2e, 115 II 305, 114 II 289 consid. 2). Un'assunzione di prove limitata non viola quindi l'art. 8 CC se il giudice a quello stadio e sulla base delle prove acquisite giunge al convincimento dell'esistenza o dell'inesistenza di un determinato stato di fatto. In questa evenienza può semmai realizzarsi una violazione dell'art. 9 Cost. per arbitrio nella valutazione delle prove o nell'applicazione del diritto cantonale, ovvero per la violazione del diritto di essere sentiti. Si tratta però di censure che devono essere proposte con un ricorso di diritto pubblico e non nell'ambito di un ricorso per riforma. 
 
 
c) Orbene, in concreto i giudici cantonali hanno valutato tutti gli elementi probatori dell'incarto e sono giunti alle conclusioni di cui si è detto, di guisa che la loro decisione attiene alla valutazione delle prove e non all'onere della prova. La pretesa violazione dell'art. 8 CC deve pertanto essere respinta. 
 
3.- Le censure ricorsuali si riferiscono in ampia misura ai fatti ricordati e sono quindi irricevibili. L'attrice sostiene inoltre che la Corte cantonale, riconoscendo alla controparte un diritto di condotta necessario, ha giudicato "ultra petita", perché tale domanda non era stata formulata nell'ambito della procedura. 
 
In realtà, le competenze e la procedura per il riconoscimento di una servitù necessaria sono disciplinate dal diritto cantonale (A. Meyer-Hayoz, Commentario bernese, n. 58 ad art. 691 CC) e non possono essere contestate nell' ambito di un ricorso per riforma, che solo permette di censurare la violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). La censura rivolta ai giudici cantonali di aver deciso "ultra petita", attinente al diritto processuale cantonale, non può come tale essere proposta in questa sede (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 111 II 358, consid. 1). Ma pur nell' ipotesi che tale censura fosse ammissibile e fondata, non permetterebbe ancora di ammettere il ricorso, dato che il giudizio impugnato ha denegato lo spostamento della condotta così come chiesto dall'attrice anche perché nel suo comportamento sarebbe ravvisabile un abuso di diritto. E le argomentazioni ricorsuali contro quest'ultima motivazione s'avverano - per le considerazioni che seguono - irricevibili e ad ogni buon conto infondate. 
 
4.- Nella contestazione dell'abuso di diritto rimproveratole dai giudici cantonali, l'attrice obbietta che la condotta è stata posata abusivamente e senza il suo consenso, e che la pacifica tolleranza per un quinquennio è dovuta solo alla sua volontà di non peggiorare ulteriormente rapporti di vicinato già tesi. In queste condizioni essa ritiene di avere agito senza disattendere il principio della buona fede. 
 
Anche questa contestazione ricorsuale è irricevibile, giacché i giudici cantonali hanno accertato - in modo vincolante per il Tribunale federale - che la condotta è stata posata con l'accordo dell'attrice (la quale ha pure ricevuto in compenso la posa gratuita di una braga di allacciamento), che la stessa è stata usata pacificamente e senza obiezioni per cinque anni e che l'edificazione dei posteggi addotta per ottenere l'allontanamento non è pregiudicata dalla presenza della condotta modificata come alla soluzione tre del piano allestito dallo studio tecnico X.________. In simili evenienze la decisione impugnata appare conforme alla legge. Sulla scorta di questa situazione di fatto, d'altra parte, nemmeno l'attrice sembra mettere in discussione l'esistenza di un abuso di diritto nella domanda di allontanamento della condotta fuori dalla proprietà. 
 
5.- In esito a quanto precede, il ricorso, nella ridotta misura in cui è ricevibile, s'avvera manifestamente infondato e come tale va trattato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico dell'attrice. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale cantonale dei Grigioni. 
Losanna, 10 aprile 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,