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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_14/2023  
 
 
Sentenza del 31 ottobre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Helsana Assicurazioni SA, Servizio Giuridico, viale Portone 2, 6500 Bellinzona, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (revisione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 4 gennaio 2022 (9C_569/2020). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ contro la sentenza del 13 luglio 2020 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva confermato il rifiuto di Helsana Assicurazioni SA di assumere, in qualità di assicuratore obbligatorio delle cure medico-sanitarie, i costi per il trattamento effettuato all'estero nel 2017 (decisione su opposizione del 25 settembre 2019). 
 
B.  
A.________ inoltra il 25 settembre 2023 (timbro postale) una domanda di revisione al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento e la riforma della sentenza federale nel senso che le sia concesso il rimborso totale dei costi consecutivi all'intervento eseguito all'estero, oltre che delle spese legali e processuali necessarie nelle precedenti procedure, come nella presente vertenza. 
Contestualmente alla presente domanda, A.________ ha inoltrato una richiesta di revisione anche al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in relazione alla sua sentenza del 13 luglio 2020. Con sentenza del 2 ottobre 2023, il Tribunale cantonale ha pronunciato l'irricevibilità della stessa, considerato che l'istanza di revisione deve essere presentata all'ultimo Tribunale che, a suo tempo, aveva deciso nel merito, ossia al Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'istante domanda preliminarmente il riesame della fattispecie da parte di altri giudici rispetto a quelli che si sono già espressi sulla vertenza, per garantire un trattamento del tutto imparziale e senza conflitti di interesse.  
 
1.3. Secondo la giurisprudenza costante, una Corte del Tribunale federale può pronunciarsi nella stessa composizione su un'istanza di revisione di una sentenza da essa emessa senza che ciò violi la garanzia di un giudice imparziale (sul tema cfr. DTF 114 Ia 50 consid. 3d; sentenza 1F_41/2021 del 9 dicembre 2021 consid. 2.2 con riferimenti). La partecipazione a procedimenti precedenti dinanzi al Tribunale federale non costituisce un motivo di ricusazione di un giudice o di un cancelliere, nel senso chiaro del tenore dell'art. 34 cpv. 2 LTF, se non è accompagnata da altri elementi che consentano di ritenere soddisfatto uno dei motivi di ricusazione di cui all'art. 34 cpv. 1 LTF (cfr. sentenza 6F_28/2023 del 29 agosto 2023 consid. 2.3 con riferimenti, segnatamente la DTF 143 IV 69 consid. 3.1). Ne consegue che, in assenza di una motivazione topica, la domanda di modifica della composizione della Corte del Tribunale federale formulata dall'istante con generiche censure è inammissibile, circostanza che la Corte stessa può confermare conformemente alla giurisprudenza in materia (sul tema cfr. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2. con riferimenti; sentenza 8C_508/2023 del 30 agosto 2023).  
 
2.  
 
2.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso, non è difatti possibile sollevare censure che sarebbero state da formulare nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.  
 
2.2. Mediante il rimedio giuridico straordinario della revisione, il Tribunale federale può però rivenire sulle sue sentenze ma solo quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF (cfr. sentenza 2F_39/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 1.1).  
 
2.3. L'istanza di revisione deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sul tema cfr. DTF 147 III 238 consid. 1.2.1 con riferimenti). Lo scopo di tale strumento giuridico non è quello di far rivalutare in modo completo una decisione che una parte considera errata, ma piuttosto fornire l'opportunità di rimediare a carenze che sono così gravi da essere inaccettabili dal punto di vista dello stato di diritto (sentenza 9F_8/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2 con riferimenti).  
 
3.  
 
3.1. Fondandosi sull'art. 121 lett. d LTF l'istante sostiene che il Tribunale federale per "svista" non avrebbe dato la giusta importanza a taluni documenti insinuati al Tribunale cantonale, da cui ne è dipesa la conferma della sentenza cantonale e dunque chiede di riesaminare attentamente quanto già prodotto come pure quanto ora allegato, documenti idonei a suo dire a determinare una decisione diversa se fossero stati considerati in modo adeguato.  
 
3.2. Conformemente al tenore dell'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se, per svista, esso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista nel senso di questa disposizione presuppone, secondo la giurisprudenza, che il Tribunale federale abbia statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata è travisata (sentenza 2F_3/2023 del 31 marzo 2023 consid. 5.2 con riferimenti). Il concetto di svista non riguarda per contro né la valutazione delle prove né l'apprezzamento giuridico dei fatti. Non vi è motivo di revisione quando il giudice non ritiene concludente un determinato elemento di prova o gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3).  
 
3.3. Nel caso in rassegna l'istante si limita semplicemente a tentare di rimettere in causa l'apprezzamento giuridico contenuto nella sentenza del Tribunale federale 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, in quanto non conforme alle sue aspettative, con la conseguenza che tale censura è irricevibile perché non costituisce un motivo di revisione nel senso dell'art. 121 lett. d LTF, così come descritto al considerando 3.2.  
 
4.  
 
4.1. L'istante, basandosi sull'art. 123 cpv. 2 LTF, menziona poi l'esistenza di due fatti nuovi, oltre che tre "pseudo fatti nuovi", sostanzialmente idonei a ritenere che il Tribunale cantonale e il Tribunale federale in ultima istanza non avrebbero effettuato un apprezzamento con cognizione di causa e la conseguente decisione sarebbe arbitraria.  
 
4.2. L'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF prevede che la revisione può essere domandata in materia di diritto pubblico se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti (sul tema cfr. DTF 144 V 258 consid. 2.1 con riferimenti e sentenza 5F_28/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 2 con riferimenti) o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente (sul tema cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1), esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Non costituiscono motivi di revisione un'eventuale violazione del diritto federale o un errato apprezzamento giuridico dei fatti (cfr. CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3 a ed. 2022, n. 16 segg. ad art. 123 e la giurisprudenza menzionata).  
 
4.3. L'istante invoca il motivo di revisione menzionato all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in modo inappropriato. Questa disposizione legale si riferisce precisamente ai fatti rilevanti scoperti successivamente, all'esclusione di quelli posteriori alla sentenza di cui si richiede la revisione. Non sorregge l'istante pertanto il riferimento alla decisione del 26 maggio 2023 con la quale gli è stata riconosciuta una rendita d'invalidità retroattiva. Anche le altre circostanze sollevate dall'istante non sono pertinenti, ossia tali da modificare lo stato di fatto alla base della sentenza del Tribunale federale del 4 gennaio 2022. Ci si riferisce in particolare all'esperienza e alla conoscenza dell'Ospedale B.________ in relazione al neuromonitoraggio, alla e-mail di Helsana del 14 giugno 2018 con cui è stato comunicato all'istante la necessità di operare verifiche in relazione alla richiesta di riconoscimento di prestazioni all'estero, agli accertamenti della dr.ssa C.________ inerenti alla procedura AI come infine alla sua rivalutazione del rapporto della dr.ssa D.________ del 12 gennaio 2018. L'istanza in esame è un'esposizione lunga e ripetitiva di natura appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) con la quale l'istante muove censure per lo più contro le conclusioni del Tribunale cantonale, limitandosi così a tentare inutilmente e in maniera inammissibile di rimettere in discussione gli accertamenti e le considerazioni passate in giudicato del Tribunale federale. L'istante chiede in realtà impropriamente di procedere ancora una volta a un riesame giuridico corretto del suo caso, cercando di concludere per l'erroneità delle conclusioni di allora. Questo non è però lo scopo dell'istituto giuridico della revisione. In sostanza l'istante si limita a riproporre censure sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato (cfr. consid. 2.1) e dunque le stesse sono irricevibili.  
 
5.  
Non si può infine nemmeno dare seguito alla domanda di riconsiderazione formulata dall'istante, in quanto misconosce che una riconsiderazione non è ammissibile se la decisione è stata oggetto - come in concreto - di controllo giudiziale nel merito (sul tema cfr. DTF 127 V 466 consid. 2c con riferimenti). 
 
6.  
Stante quanto precede, la domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 si rileva inammissibile e può essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
3.  
La domanda di riconsiderazione è inammissibile. 
 
4.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 31 ottobre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi