Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_203/2019  
 
 
Sentenza del 21 marzo 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Bellinzona. 
 
Oggetto 
assegnazione di un termine (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.13). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 30 gennaio 2019 l'avv. B.________ ha presentato all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona (UE) una domanda di non dar notizia a terzi dell'esecuzione promossa contro di lui da A.________ per l'incasso di fr. 100.--. Il 6 febbraio 2019 l'UE ha informato A.________ di tale domanda e l'ha invitato a comunicare entro il 28 febbraio 2019 se aveva avviato una procedura di eliminazione dell'opposizione o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito, con l'avvertenza secondo cui in caso di mancata comunicazione l'esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). 
 
Con sentenza 20 febbraio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A.________ contro l'assegnazione di tale termine. La Corte cantonale ha ritenuto il provvedimento impugnato conforme alla legge, osservando in particolare che l'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF si applica anche alle esecuzioni promosse prima del 1° gennaio 2019, che al momento della presentazione della domanda dell'escusso erano passati più di tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo avvenuta il 5 ottobre 2018, che il termine impartito non è finalizzato all'avvio di una causa di rigetto dell'opposizione o di accertamento del preteso credito, ma soltanto alla comunicazione delle iniziative processuali finora eventualmente intraprese, e che gli uffici di esecuzione non hanno l'obbligo di indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici. 
 
2.   
Con ricorso 11 marzo 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Il ricorrente ha inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
3.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). 
La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e di vari funzionari cantonali).  
 
4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita in sostanza a riproporre le medesime censure presentate dinanzi all'istanza precedente contro il provvedimento dell'UE, confrontandosi soltanto in modo generico e confuso con la dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata dall'autorità di vigilanza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente, che non ha comunque dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie, per poter eventualmente ritirare il ricorso, è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dal ricorrente dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati. Peraltro, anche quando l'ammontare gli è stato comunicato mediante richiesta di anticipo, egli si è limitato a non pagarlo, senza prevalersi della facoltà di ritirare il ricorso, rispettivamente la domanda di revisione (v. ad esempio sentenza 4A_631/2018 del 5 febbraio 2019). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini