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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 227/03 
 
Sentenza del 29 novembre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
F.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Flavia Verzasconi, studio legale Badertscher Dörig Poledna, via Lodovico Ariosto 6, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 6 giugno 2003) 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari esperito in data 24 ottobre 2002, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni sottoposti a verifica (1998-2001) la F.________ SA di M.________ aveva corrisposto a E.________, direttore della società, retribuzioni per complessivi fr. 90'000.-, sulle quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. 
 
Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la Cassa, con decisione su tassazione d'ufficio del 29 ottobre 2002, ha preteso il pagamento dei contributi paritetici non versati dalla società per complessivi fr. 15'182.-. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo, la F.________ SA, patrocinata dallo Studio di consulenza fiscale ed aziendale Mondia & Associati di Lugano, è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adducendo che E.________, titolare da oltre 30 anni di uno studio fiduciario, non era un dipendente della società e che gli onorari fatturati a quest'ultima erano il giusto compenso per le prestazioni professionali effettuate dall'interessato in qualità di indipendente. L'insorgente ha poi precisato che gli onorari in questione erano stati regolarmente assoggettati all'IVA, che il loro pagamento era stato effettuato sul conto dal quale venivano versati gran parte dei costi dello studio fiduciario e che gli stessi facevano parte dei ricavi dello studio che, a loro volta, erano componente importante per la determinazione dell'onere AVS personale del titolare E.________. 
 
Mediante atto completivo del 15 maggio 2003 l'insorgente, in risposta alle domande formulate dal Tribunale cantonale, ha soggiunto che E.________ non faceva parte del consiglio di amministrazione della società, ma ricopriva semplicemente il ruolo di responsabile della succursale di M.________; egli inoltre non aveva mai percepito tantièmes e, benché il 7 maggio 2003 avesse rinunciato a siffatta funzione, continuava a svolgere prestazioni professionali a favore della società come Studio fiduciario E.________. Essa ha concluso asserendo che il direttore non aveva mai percepito emolumenti quale responsabile della succursale in considerazione dell'importanza del mandato affidatogli dalla F.________ SA. 
 
Con giudizio del 6 giugno 2003, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Il giudice ticinese ha ritenuto che le retribuzioni versate a E.________ fossero da considerare come salario determinante proveniente da un'attività dipendente, perché l'interessato aveva funto dal novembre 1996 al maggio 2003 quale organo direttivo della F.________ SA, essendogli stata trasferita la gestione totale nonché la rappresentanza della succursale di M.________. 
C. 
La F.________ SA, ora assistita dall'avv. Flavia Verzasconi di Lugano, interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede, in via principale, l'annullamento della querelata pronunzia e della decisione della Cassa; in via subordinata, postula l'annullamento del giudizio e della decisione, con rinvio dell'incarto alle istanze cantonali per determinare i contributi paritetici in base ad un onorario percepito da E.________ di fr. 2000.- per gli anni dal 1998 al 2001; in via ancor più subordinata, domanda l'annullamento del giudizio e della decisione, nonché il rinvio dell'incarto alle istanze cantonali per stabilire la quota parte delle spese vive sostenute dallo Studio fiduciario E.________, sulla quale non vengono prelevati i contributi paritetici. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamata a determinarsi, la Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere posizione. 
 
Il cointeressato E.________, confermando quanto contenuto nel ricorso, precisa che da oltre trent'anni svolge l'attività di fiduciario a titolo indipendente. Rileva che nel 1996 è stato nominato direttore della F.________ SA, carica per la quale non sarebbe stata prevista retribuzione dal momento che non si trattava di un'occupazione a tempo pieno e ritenuto che la società faceva capo alla sua fiduciaria per consulenze al di fuori di questa carica. Egli osserva in sostanza che il rapporto che lo legava alla ditta era un mandato specifico per prestazioni tipiche di una fiduciaria, mettendo in evidenza che, benché dal maggio 2003 non ne fosse più il direttore, la sua fiduciaria ha continuato e continua tuttora a lavorare per la F.________ SA per pratiche ben circoscritte e delimitate sia per oggetto sia per tempo di lavoro, ritenuto altresì che la consulenza amministrativo-contabile è stata prestata sia da lui personalmente che dai suoi collaboratori in modo assolutamente indipendente da istruzioni della società nonché dalla qualità e funzione di organo direttivo ricoperto fino al maggio 2003. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha modificato numerose disposizioni legali in materia d'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Ciò nonostante, il caso di specie è disciplinato dalle disposizioni della LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2002, avuto riguardo al principio secondo cui le regole applicabili sono quelle in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente determinanti (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1). 
2. 
2.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 114 cpv. 1 OG). 
2.2 La decisione amministrativa in lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
3. 
3.1 Oggetto della vertenza è il tema di sapere se la retribuzione per complessivi fr. 90'000.-, percepita da E.________ - fiduciario e titolare dello Studio E.________ a M.________ - nel periodo dal 1998 al 2001 per prestazioni di natura amministrativo-contabile fornite alla F.________ SA, sia da considerare quale provento da attività lucrativa dipendente o indipendente. 
3.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto che in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipende, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri". 
 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. 
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. 
 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). 
4. 
4.1 Nel caso in esame, Cassa e Tribunale cantonale hanno ritenuto che dalle note "spese e competenze" inviate da E.________ alla F.________ SA - riferite agli anni 1998-2001 (fr. 18'000.- per il 1998 e in seguito fr. 24'000.- annui) - risultasse chiaramente trattarsi di elementi tipici di un salario perché inerenti una carica equiparabile all'attività di un amministratore unico di una società anonima, come del resto affermato dalla stessa insorgente. Il primo giudice ha inoltre evidenziato che mentre E.________ - nominato il 19 settembre 1996 direttore e responsabile della succursale della F.________ SA di M.________ - aveva diritto di firma individuale, i membri del consiglio di amministrazione ne erano sprovvisti: era dunque l'unica persona ad avere la facoltà di vincolare giuridicamente la società con atti propri. Per l'istanza cantonale le retribuzioni percepite da E.________ per la gestione totale e la rappresentanza della società - pur continuando la conduzione del suo studio fiduciario - dovevano essere considerate quale salario determinante in quanto l'interessato aveva operato quale organo della F.________ SA. 
4.2 La ditta insorgente contesta le conclusioni del Tribunale cantonale perché fondate su un apprezzamento incompleto ed errato dei fatti. Precisa che E.________, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non sarebbe mai stato membro del consiglio di amministrazione della società. Evidenzia poi come l'autorità cantonale abbia omesso di valutare correttamente, nella loro complessità, i compiti svolti da E.________: occorrerebbe infatti distinguere, da un lato, le mansioni eseguite in qualità di direttore della succursale e, dall'altro, le prestazioni fornite dalla fiduciaria alla F.________ SA a titolo di consulenza e assistenza per la gestione di alcune pratiche contabili-amministrative. L'insorgente precisa che la carica di direttore era una "carica di rappresentanza" per la quale l'interessato si era assunto più che altro i rischi inerenti l'attività della succursale e non tanto in prima persona la gestione corrente della società; è in tal senso che andrebbe interpretata l'affermazione, secondo cui la funzione di E.________ alla F.________ SA era analoga a quella svolta da un amministratore unico di una società anonima. L'insorgente continua rilevando che il movimento bancario della società era ed è gestito direttamente dai dipendenti della succursale, a dimostrazione del fatto che la gestione corrente non era stata assunta dall'interessato. Asserisce che lo studio fiduciario di E.________ avrebbe svolto, su mandato specifico, alcune prestazioni tipiche di una fiduciaria, per le quali veniva emessa una fattura annuale; tali prestazioni riguardavano pratiche ben circoscritte e delimitate sia per oggetto sia per tempo di lavoro, indipendenti dalla carica di direttore di E.________, per la quale attività non percepiva alcunché, in quanto l'indennità sarebbe stata irrisoria rispetto alle fatturazioni per il lavoro contabile svolto dalla sua fiduciaria. La prova di quanto asserito - ossia che l'importo percepito nel periodo entrante in linea di conto non sarebbe riconducibile alla carica di direttore di E.________, ma ai mandati esterni ricevuti - risulterebbe dal fatto che la fiduciaria, anche dopo le sue dimissioni dalla funzione di direttore, continua ad occuparsi delle pratiche per le quali la F.________ SA suole rivolgersi a consulenti esterni. 
 
La ricorrente censura l'argomentazione della Corte cantonale - secondo cui sarebbe determinante per la ripresa del salario il fatto che le note "spese e competenze", oltre ad essere state emesse dopo la chiusura dell'anno contabile, erano pure state formulate in cifre tonde da cui si poteva desumere trattarsi di mensilità - asseverando che proprio questi rilievi dimostrano che non vi era un rapporto di lavoro perché l'interessato non percepiva un salario regolarmente alle fine di ogni mese. 
 
In conclusione l'insorgente rileva che il rischio imprenditoriale della fiduciaria è personalmente sopportato da E.________, così come le spese generali, sivvero che la fiduciaria ha una propria assicurazione responsabilità civile, propri uffici a M.________ ed è regolarmente iscritta all'albo dei fiduciari e ai ruoli OAD. Osserva che un cambiamento di statuto comporterebbe una revisione della decisione sui contributi pagati da E.________ per gli anni 1998-2001, che è già cresciuta in giudicato e che non potrebbe quindi essere rivista ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LAVS
4.3 Il giudice cantonale ha concluso per una ripresa di salario per complessivi fr. 90'000.-, ritenendo siffatta retribuzione quale provento da attività lucrativa dipendente ex art. 5 LAVS per il fatto che E.________ sarebbe stato direttore con firma individuale della F.________ SA, avrebbe ammesso che la carica ricoperta era "equiparabile a quella di un amministratore unico di una società anonima" e inoltre, trattandosi di cifre tonde, sarebbe stato "lecito supporre che gli importi ripresi corrispondano a mensilità, a cui è stata aggiunta l'IVA". 
4.3.1 Questa argomentazione non può essere seguita, perché contrasta con talune emergenze istruttorie e non si confronta con la tesi principale della ditta insorgente, costruita sul dualismo dell'attività svolta da E.________. In sostanza quest'ultimo ha agito da un canto come dipendente in qualità di direttore, "carica di rappresentanza" per la quale si era assunto più che altro i rischi inerenti l'attività della succursale e non tanto in prima persona la gestione quotidiana della società, e d'altro canto quale indipendente per i mandati di consulenza e assistenza in pratiche contabili-amministrative affidate allo studio fiduciario di cui era ed è titolare. Detto altrimenti, la F.________ SA in sostanza non contesta che E.________ abbia svolto lavoro dipendente sivvero che lo quantifica in fr. 2000.- all'anno e quindi complessivamente in fr. 8000.- per il periodo qui entrante in linea di conto, pur affermando che l'interessato in realtà dal profilo retributivo nulla ha percepito per la funzione di direttore, atteso che quanto stabilito per i mandati di consulenza contabile-amministrativa già remunerava anche tale "carica di rappresentanza". 
4.3.2 Dalla documentazione agli atti emerge che la tesi della ricorrente è di pregio. E.________ ha infatti svolto attività di natura diversa, che hanno determinato retribuzioni qualificabili siccome salario ex art. 5 LAVS e reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ex art. 9 LAVS, di cui è noto l'ammontare complessivo in fr. 90'000.- per il periodo 1998-2001, ma non la sua suddivisione nelle due componenti, non potendosi ammettere - per carenza di riscontri oggettivi e soggettivi verificabili, non essendovi stata istruttoria su questo punto in prima sede - la quantificazione prospettata dalla ricorrente in fr. 2000.- all'anno, "equivalente all'emolumento usuale in caso d'assunzione della carica d'amministratore unico di società". 
 
Gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale cantonale non consentono di determinare gli aspetti quantitativi delle due componenti lavorative. 
 
Il ricorso va pertanto accolto e l'incarto retrocesso all'istanza cantonale per complemento istruttorio e nuovo giudizio, ritenuto che dovranno essere accertati in termini ritualmente validi i fatti rilevanti. In particolare dovrà essere sentito E.________ - mai espressosi personalmente in prima sede, il suo operato essendo sempre stato illustrato per interposta persona (Mondia & Associati SA e avv. Verzasconi) - il quale dovrà pronunciarsi sull'attività svolta quale direttore (lavoro dipendente) della F.________ SA, cui è stato delegato il potere di rappresentanza in conformità dell'art. 718 cpv. 2 CO, nonché quale fiduciario commercialista (lavoro indipendente). In particolare dovranno essere accertati quei fatti che E.________ afferma, ma non prova, in sede di osservazioni a questa Corte in qualità di cointeressato, segnatamente quali lavori abbia svolto nelle due funzioni (con indicazione del tempo impiegato e dei parametri retributivi applicati), se disponga di locali propri e ne sopporti le spese generali (E.________ essendosi qualificato come lic. oec. HSG e non come titolare di uno studio fiduciario, con recapito in Via X.________ a M.________, atteso che anche il recapito della F.________ SA risulta in Via X.________ a M.________), e se stipendia dipendenti propri. Occorrerà altresì chinarsi sulle schede contabili "consulenze amministrative" prodotte dalla ricorrente il 15 maggio 2003, in particolare su talune posizioni espresse in "EUR" di non immediata comprensione ("30.04.2000, 15.276,89-EUR, Storno fatture da ricevere dott. E.________"; "28.02.2001, 8.719,00 EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "28.02.2001, 8.719,00-EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "31.12.2001, 25.000,00 EUR, fatt. da Dott. E.________"; "19.12.2002, 4.742,68- EUR, Storno Acc. 2001 Dott. E.________"). 
4.4 In esito a quanto precede, è ravvisabile un accertamento manifestamente lacunoso dei fatti rilevanti, che non può essere sanato in procedura federale. 
 
Occorre infatti rilevare che l'istanza cantonale si fonda in sostanza sulla paragonabilità delle funzioni di direttore e di amministratore unico, nonché sulla divisibilità per 12 delle "cifre tonde" esposte da E.________ quale note "spese e competenze" (cfr. consid. 4.1). Siffatto modus operandi nell'accertamento fattuale realizza l'ipotesi di supposizioni aleatorie oltre che apodittiche (si veda in questo senso la sentenza del 23 dicembre 2003 in re G., H 92/03, consid. 2.2: "ungesicherte Annahmen und Mutmassungen"). Non va dimenticato che anche in sede di potere di cognizione nel senso dell'art. 105 cpv. 2 OG (consid. 2.1) trova pratica attuazione il principio inquisitorio (DTF 97 V 136 consid. 1 in fine), disatteso nel caso di specie dal primo giudice. 
 
Come già detto in precedenza, la pronunzia querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alle menzionate carenze sul piano dell'istruzione e statuisca di nuovo. 
5. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere poste a carico della Cassa opponente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). Anche se solo in parte vincente, la F.________ SA, assistita da un legale, ha diritto a ripetibili ridotte (art. 135 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato del 6 giugno 2003 nella misura in cui è riferito ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova pronunzia. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1300.-, sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente. 
3. 
L'anticipo di fr. 1300.- versato dalla ricorrente viene retrocesso. 
4. 
La Cassa rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte ridotta per la procedura federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a E.________. 
Lucerna, 29 novembre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: