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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_171/2020  
 
 
Sentenza del 14 aprile 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Divisione Sinistri/Litigation, casella postale, 8085 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (procedura di opposizione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 gennaio 2020 (35.2019.75). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito: la Zurigo) con decisione del 15 novembre 2018 ha stabilito una componente causale fino al 31 dicembre 2018 per un infortunio subito da A.________, nata nel 1965, il 30 novembre 2017. Nel medesimo provvedimento l'assicuratore ha stabilito che le prestazioni sarebbero state sospese dal 1° gennaio 2019. 
 
L'8 gennaio 2019 A.________ ha presentato opposizione, rilevando per quanto attiene alla tempestività che il 7 gennaio 2019, ultimo giorno utile per presentare opposizione, la sua patrocinatrice ha avuto una panne informatica che le ha impedito di redigere l'opposizione. Essa ha preteso la restituzione del termine. 
 
Con decisione su opposizione del 23 aprile 2019 la Zurigo ha dichiarato l'opposizione irricevibile e ha respinto la domanda di restituzione del termine. 
 
B.   
Con giudizio del 23 gennaio 2020 il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che sia annullato il giudizio cantonale e che sia dichiarata tempestiva l'opposizione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricor-rente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6 pag. 144 seg.; 141 II 14 consid. 1.6 pag. 24 seg. con riferimenti). Nella fattispecie, vertendo la questione su aspetti procedurali (inammissibilità dell'op-posizione) e non direttamente su prestazioni pecuniarie dell'as-sicurazione contro gli infortuni, gli art. 105 cpv. 3 e 97 cpv. 2 LTF relativi al pieno potere di esame sui fatti non sono applicabili (sentenze 8C_77/2020 del 17 marzo 2020 consid. 2.2 e 8C_751/2018 del 6 maggio 2019 consid. 2.2). 
 
2.   
Oggetto del contendere è la questione se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia violato il diritto federale, dichiarando tardiva l'opposizione presentata dall'assicurata. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha richiamato le norme legali ritenute applicabili e ha accertato che l'opposizione presentata dalla ricorrente era effettivamente tardiva. La Corte cantonale ha presentato le condizioni per la restituzione del termine: possono per esempio costituire un impedimento non colpevole un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente, senza essere in grado di delegare un collega nella mansione o la morte di un parente se interviene poco prima della scadenza del termine. Non sono per contro ragioni scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale. Nemmeno una panne informatica è un motivo di restituzione del termine. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha sottolineato che la ricorrente ha conferito mandato alla patrocinatrice già il 4 dicembre 2018. Il messaggio di posta elettronica della patrocinatrice al tecnico informatico è stato scritto peraltro alle ore 16.50 del 7 gennaio 2019. Ricordato che l'assicurato deve sopportare le conseguenze delle azioni ed omissioni del patrocinatore, l'opposizione a ragione è stata dichiarata irricevibile.  
 
3.2. La ricorrente non contesta che il termine di opposizione giungesse a scadenza il 7 gennaio 2019. Ella fa valere che purtroppo, in tale data il sistema informatico della patrocinatrice sarebbe andato in panne, bloccando il computer. Rimanda alla schermata annessa nella pro-cedura cantonale. Il tecnico non avrebbe potuto intervenire in remoto e avrebbe consigliato di spegnere il sistema per tutta la giornata e la notte. Soltanto il giorno seguente, la patrocinatrice della ricorrente avrebbe potuto stampare l'opposizione e il tecnico sarebbe finalmente potuto intervenire. La ricorrente contesta il mancato riconoscimento di un impedimento non colpevole. La causa del ritardo infatti sarebbe dovuta a un problema tecnico.  
 
4.  
 
4.1. A norma dell'art. 52 cpv. 1 prima frase LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Secondo l'art. 10 OPGA l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1). Riservate eccezioni non realizzate in concreto, l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale (cpv. 3). L'op-posizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cpv. 5).  
 
4.2. La Corte cantonale correttamente ha rilevato che l'opposizione era tardiva. In base ai fatti accertati e non contestati dalla ricorrente, a ragione ha negato un motivo di restituzione dei termini. Ai pertinenti e completi considerandi si può rinviare (art. 109 cpv. 3 LTF). Infatti, di principio una panne informatica per il patrocinatore non è motivo scusabile. A ciò si aggiungano motivi supplementari a tutela del giudizio cantonale. Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art. 10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è neces-saria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto (sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).  
 
4.3. Nella fattispecie, dall'inizio della panne informatica, ossia al più tardi dal messaggio di posta elettronica del 7 gennaio 2019 alle ore 16.50, erano a disposizione ancora almeno sette ore prima dello spirare del termine di ricorso. In assenza di un collega disposto ad assumersi la redazione dell'opposizione, la diligenza avrebbe imposto alla patrocinatrice, al fine di salvaguardare il termine, di scrivere in forma manoscritta un testo, ove risultassero le conclusioni e - in maniera succintamente motivata - la volontà di impugnare la decisione dell'assicuratore. In seguito, nelle descritte circostanze ella avrebbe dovuto attivarsi nel tempo rimanente per assicurare la prova della tempestiva consegna alla Posta Svizzera, cosa che era possibile realizzare in maniera semplice con l'aiuto di testimoni e imbucando il plico in una normale cassetta delle lettere (DTF 142 V 389 consid. 2.2 pag. 391 con riferimenti; sentenza 8C_77/2020 del 17 marzo 2020 consid. 5.3). Nel prosieguo, ella avrebbe poi potuto completare compiutamente lo scritto iniziale (cfr. anche art. 10 cpv. 5 OPGA). La ricorrente non pretende in alcun modo che gli era impedito di procedere, come doveva, in tal senso. Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo del diritto federale nemmeno sotto questo aspetto.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare ac-coglimento siccome il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 14 aprile 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi