Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.462/2004 /biz 
 
Sentenza del 20 aprile 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett e Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________SA, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Eros Bergonzoli, 
 
contro 
 
B.________, 
attore e opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
22 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Dal 29 maggio al 31 dicembre 2001 B.________ ha lavorato alle dipendenze della A.________SA, ad Ascona, quale consulente di vendita per automobili, con una retribuzione mensile fissa di fr. 3'000.-- lordi e una provvigione dell'1% sulla cifra di vendita. Il rapporto di lavoro si è concluso su iniziativa del dipendente. 
 
La collaborazione fra le parti non è tuttavia cessata. A partire dal 1° gennaio 2002 B.________ ha infatti svolto l'attività di consulente commerciale indipendente per la A.________SA, la C.________SA e la D.________SA, tutte appartenenti al medesimo gruppo. 
B. 
La presente controversia trae origine dalla disdetta con effetto immediato del rapporto di collaborazione notificata il 12 settembre 2002 dalla A.________SA. 
 
Asserendo di essere stato ingiustamente licenziato in tronco, il 20 gennaio 2003 B.________ ha convenuto la A.________SA dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna onde ottenere il versamento di fr. 30'000.--, pari al salario per i mesi di settembre e ottobre 2002, alle ore straordinarie prestate nel 2001 e 2002 e ai giorni di vacanza maturati e non goduti. 
 
Sennonché il Pretore ha escluso l'esistenza di un contratto di lavoro dopo il 31 dicembre 2001. Con sentenza del 22 gennaio 2004 egli ha pertanto respinto le richieste fondate su tale tesi; il rimborso delle ore straordinarie e delle vacanze non godute nel periodo precedente è stato invece negato per mancanza di prove. 
C. 
Adita dal soccombente, il 22 ottobre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia di prima istanza riconoscendo all'attore fr. 10'204.--. 
 
A differenza del primo giudice, la massima istanza cantonale ha infatti stabilito che il contratto di lavoro si è protratto anche dopo il 1° gennaio 2002, donde l'accoglimento della pretesa salariale avanzata dall'attore. 
 
La domanda tendente al pagamento del lavoro straordinario è stata per contro respinta siccome non dimostrata, mentre quella volta al rimborso in contanti dei giorni di vacanza maturati e non goduti è stata dichiarata irricevibile siccome presentata per la prima volta in appello. 
D. 
Con ricorso per riforma dell'11 gennaio 2005 la A.________SA chiede al Tribunale federale di modificare la predetta sentenza nel senso di respingere l'appello e confermare le conclusioni pretorili. 
 
Dal canto suo, nella risposta del 7 gennaio 2005 B.________, pur senza aggravarsi formalmente contro la pronunzia cantonale, propone - in aggiunta alla reiezione del gravame - di rettificare "l'assegnazione delle ore straordinarie e delle ferie non effettuate con riferimento alla deposizione del teste E.________." 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
Giovi inoltre rammentare che nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). 
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati). 
 
Questi principi sono applicabili anche alla risposta e al ricorso adesivo (art. 59 cpv. 3 OG). 
2. 
Come anticipato, nella risposta al gravame l'attore ha proposto di modificare la sentenza cantonale e di riconoscergli anche la pretesa relativa alle ore di lavoro straordinario così come quella concernente il pagamento in contanti dei giorni di vacanza maturati e non goduti. 
 
Ora, quand'anche si volesse ammettere che, così facendo, egli ha inteso proporre un ricorso adesivo (cfr. art. 59 cpv. 3 OG), lo stesso andrebbe dichiarato d'acchito inammissibile, siccome rivolto contro l'apprezzamento probatorio - il pagamento delle ore di lavoro straordinario essendo stato respinto per mancanza di prove - e l'applicazione del diritto processuale cantonale - l'inammissibilità della richiesta riguardante i giorni di vacanza derivando dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI. 
3. 
Il litigio verte sostanzialmente sulla natura giuridica del rapporto instauratosi tra le parti dopo il 1° gennaio 2002: contratto di lavoro (art. 319 segg. CO), come asserito dall'attore e ammesso dal Tribunale d'appello, oppure contratto di agenzia (art. 412 segg. CO) rispettivamente mediazione (art. 418a segg. CO), come ritenuto dalla convenuta e dal Pretore. 
4. 
Gli elementi che contraddistinguono il contratto di lavoro regolato dall'art. 319 segg. CO (cfr. Rémy Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 41-43; Manfred Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 1-12 ad art. 319 CO), sono stati ben enunciati nella sentenza impugnata, sicché non è necessario ripresentarli, tanto più che la convenuta non li contesta. 
 
Essa rimprovera piuttosto alla Corte ticinese di aver erroneamente ammesso l'esistenza di una relazione di subordinazione fra le parti. 
Gli argomenti ch'essa adduce a sostegno della sua tesi appaiono tuttavia destinati all'insuccesso. 
4.1 La convenuta sostiene innanzitutto che i giudici ticinesi non avrebbero tenuto nella debita considerazione la volontà di porre fine al rapporto di lavoro manifestata dall'attore con la disdetta 29 maggio 2001 (recte 30 novembre 2001). 
 
Ora, non v'è dubbio che mediante la citata disdetta l'attore abbia posto fine al rapporto di lavoro iniziato il 29 maggio 2001. Siccome chi recede da un contratto esercita un diritto formatore, egli non poteva più, successivamente, revocare la sua decisione (sul principio dell'irrevocabilità dei diritti formatori cfr. Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol.1, 8a ed., Zurigo 2003, n. 156). Egli poteva, per contro, stipulare un nuovo contratto di lavoro dal medesimo contenuto del precedente. 
4.2 Nemmeno il fatto che l'attore si sia annunciato alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI come indipendente permette di escludere con certezza l'esistenza di un contratto di lavoro. Si tratta infatti solamente di un indizio, che andrebbe corroborato da altri elementi (cfr. Manfred Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 45 ad art. 319 CO) e che in concreto può reputarsi neutralizzato dal fatto che l'affiliazione è poi stata successivamente revocata con effetto retroattivo sempre su richiesta dell'attore. 
4.3 Per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, occorre stabilire quale fosse la volontà dei contraenti al momento della sua stipulazione (art. 18 CO). 
4.3.1 Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). L'interpretazione soggettiva poggia sull'apprezzamento delle prove e pertanto, a meno che non siano dati i presupposti delle eccezioni di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG, sfugge all'esame del Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per riforma (DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122, 664 consid. 3.1 pag. 667). 
Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta. L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg.; sull'interpretazione dei contratti cfr. anche Corboz, Le contrat et le juge, in: Le contrat dans tous ses états, Berna 2004, pag. 269 segg.). 
 
Una volta stabilita la volontà delle parti, si può procedere alla qualificazione giuridica delle loro pattuizioni, tenendo ben presente che la denominazione da loro utilizzata non è determinante (DTF 129 III 664 consid. 3.1). La qualifica giuridica di un contratto attiene al diritto (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 3.6.7 ad art. 63 OG). 
4.3.2 In concreto, per stabilire la portata che le parti intendevano attribuire al rapporto di collaborazione iniziato il 1° gennaio 2002, la Corte cantonale ha tenuto conto delle emergenze istruttorie concernenti il comportamento da loro assunto dopo tale data. 
 
È stato in primo luogo constatato come, nonostante avesse dato la disdetta del contratto di lavoro per il 31 dicembre 2001, l'attore abbia continuato a vendere automobili per conto della convenuta - e di altri due garage dello stesso gruppo - anche dopo il 1° gennaio 2002. Ogni mese egli inviava alla convenuta una fattura con una domanda di acconto di fr. 5'200.-- per le sue prestazioni di vendita, importo pressoché corrispondente a quello percepito a titolo di salario durante il secondo semestre 2001. I giudici ticinesi hanno proseguito osservando come nemmeno la sua situazione all'interno dell'organizzazione della convenuta sia cambiata: per il 2002 ha infatti ricevuto (dalla convenuta) obiettivi di vendita identici a quelli del 2001, disponeva di una scrivania e di un locale presso la convenuta, aveva orari di lavoro simili a quelli dei venditori impiegati dalla convenuta e annunciava sistematicamente quando si assentava dal garage. Dall'istruttoria è inoltre emerso che l'attore non aveva una propria struttura organizzativa e che i proventi delle vendite da lui realizzate, così come le provvigioni per la conclusione dei contratti di leasing, erano incassati dalla convenuta. Non da ultimo, egli era tenuto a seguire le istruzioni e direttive della convenuta per la vendita dei veicoli. 
4.3.3 Alla luce di questi accertamenti - vincolanti per il Tribunale federale (cfr. quanto esposto al consid. 1) - la decisione della Corte cantonale, secondo la quale sono riuniti tutti gli elementi tipici del contratto di lavoro ex art. 319 CO, merita di essere condivisa. L'attore era tenuto a fornire durevolmente le sue prestazioni sotto la direzione e secondo le istruzioni della convenuta, con la quale si trovava in una situazione di dipendenza economica, dato ch'era lei ad incassare le vendite e gli versava un importo mensile fisso. 
 
Va in particolare ammessa l'esistenza di una relazione di subordinazione fra le parti. La subordinazione si manifesta sotto tre aspetti: quello temporale, quello spaziale e quello gerarchico (cfr. Gabriel Aubert in: Commentaire romand, n. 6-13 ad art. 319 CO; Manfred Rehbinder, op. cit., n. 42 ad art. 319 CO). Dal punto di vista temporale, vi è subordinazione qualora il lavoratore sia tenuto a rispettare l'orario di lavoro fissato dal lavoratore. In concreto tale requisito è senz'altro adempiuto, essendo stato accertato che l'attore aveva lo stesso orario di lavoro degli altri venditori e comunicava regolarmente le sue assenze. Sotto il profilo dello spazio la subordinazione è indubbiamente data, visto ch'egli svolgeva la sua attività nei locali della convenuta. Anche il requisito gerarchico risulta soddisfatto, nella misura in cui all'attore - come agli altri venditori - erano stati assegnati degli obiettivi di vendita ed egli era tenuto a seguire istruzioni e direttive per la conclusione delle vendite emanate dalla convenuta. A ciò si può aggiungere il fatto che, stando a quanto accertato nel giudizio impugnato, egli non disponeva nemmeno di un'autonomia organizzativa, poiché si serviva del materiale fornito dalla convenuta e svolgeva la corrispondenza elettronica con l'indirizzo e-mail di quest'ultima. 
4.3.4 In queste circostanze, il fatto che, accanto a quella di venditore, l'attore avesse delle attività accessorie, così come emerso dal doc. 8, non pregiudica - contrariamente a quanto asserito nel gravame - la possibilità di ammettere l'esistenza di un contratto di lavoro con la convenuta. Tanto più che la Corte cantonale ha accertato che l'attore svolgeva tali attività durante il tempo libero e ch'esse non intralciavano la sua attività di venditore. Nulla muta il richiamo all'art. 63 cpv. 2 OG. Per giurisprudenza invalsa, una svista manifesta si verifica quando l'autorità cantonale abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 115 II 399 consid. 2). Nel caso in esame nessuna di queste condizioni è realizzata. La Corte cantonale ha piuttosto attribuito al doc. 8 una portata diversa da quella auspicata dalla convenuta. 
4.4 Ne discende che al Tribunale d'appello del Cantone Ticino non può essere addebitata una violazione del diritto federale nella misura in cui, sulla base degli accertamenti già citati, ha qualificato come contratto di lavoro la relazione instauratasi fra le parti dopo il 1° gennaio 2002, nonostante esse abbiano all'epoca parlato di collaborazione, definendo l'attività dell'attore "indipendente". 
5. 
In conclusione, il ricorso per riforma deve venire respinto. 
 
Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO). Né sono adempiute le condizioni per poter concedere - eccezionalmente - all'attore, non patrocinato, un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 113 Ib 353 consid. 6b con rinvii). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della convenuta, all'attore e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 aprile 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: