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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_63/2007 /biz 
 
Sentenza del 23 novembre 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Ursula Imberti, 
Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, 
6535 Roveredo GR. 
 
Oggetto 
misure provvisionali (divorzio), 
 
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 3 maggio 2007 dalla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa. 
 
Fatti: 
A. 
L'11 luglio 2006 B.________ e A.________ hanno presentato una domanda di divorzio e il 22 agosto 2006 la moglie ha chiesto in via cautelare un contributo alimentare mensile di fr. 3'000.--. Con decreto 29 dicembre 2006 la Presidenza del Tribunale del Distretto Moesa ha parzialmente accolto l'istanza provvisonale e ha obbligato il marito alla corresponsione di un contributo alimentare di fr. 2'105.-- mensili. Il giudice di prime cure è giunto a tale contributo stabilendo il reddito del marito in fr. 5'196.-- e quello della moglie in fr. 353.-- (derivante dalla sostanza), fissando i fabbisogni dei coniugi in fr. 2'760.-- e fr. 2'125.-- arrotondati e suddividendo infine l'eccedenza fra le parti. 
B. 
Con sentenza del 3 maggio 2007 la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha respinto un ricorso di A.________ contro il predetto decreto. I giudici distrettuali, dopo aver ripreso le summenzionate cifre, hanno confermato che in concreto sono applicabili le norme che reggono il mantenimento della famiglia, che una decisione sulle misure cautelari è basata sulla mera verosimiglianza e che non vige il principio inquisitorio, ma la massima del contraddittorio. Essi hanno poi ritenuto che il marito non sia riuscito a provare che la moglie consegua un reddito da attività lavorativa né che ella abbia incassato delle pigioni dalla locazione di un appartamento a Pian San Giacomo. Infine, la Commissione ha pure considerato corretto che il primo giudice si sia fondato sulla dichiarazione fiscale per determinare il reddito della sostanza della moglie. 
C. 
C.a Con "ricorso costituzionale" del 15 giugno 2007 A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa. Ritiene violato l'art. 4 della legge grigione di introduzione al Codice civile svizzero, perché nella fattispecie non è stato adottato il principio inquisitorio, e si duole della mancata assunzione di alcune prove. Rimprovera alle istanze cantonali di essersi limitate ad applicare i principi che reggono la protezione dell'unione coniugale, invece delle norme sul divorzio. Invoca infine una violazione del diritto di essere sentito e lamenta segnatamente che la Commissione non avrebbe speso una parola per confutare la sua richiesta, ribadita in questa sede, di imputare alla moglie un reddito ipotetico mensile della sostanza di fr. 785.--. 
C.b Con decreto 3 luglio 2007 il Presidente della Corte adita ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. 
C.c Con osservazioni 10 agosto 2007 B.________ propone in via principale di dichiarare il ricorso inammissibile e in via subordinata di respingerlo. Dei motivi si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Le decisioni pronunciate dalla Commissione di un tribunale distrettuale del Cantone Grigioni in materia di misure cautelari in una procedura di divorzio sono di ultima istanza cantonale (sentenza 5P.250/ 2003 del 1° aprile 2004 consid. 1.1). 
1.2 Le misure cautelari di ultima istanza emanate in una procedura di divorzio sono decisioni pronunciate in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF. La LTF considera finale la decisione che pone fine al procedimento (art. 90). In generale è quindi finale la decisione che termina formalmente la procedura, senza che sia necessario che venga pure posto fine al contenzioso giuridico dal profilo del merito (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, pag. 3887 n.4.1.4.1). Il menzionato messaggio (loc. cit.) nomina del resto quale esempio di decisione finale secondo la LTF anche le decisioni di protezione dell'unione coniugale. Ne segue che - contrariamente all'opinione delle parti - la decisione impugnata è finale nel senso dell'art. 90 LTF (cfr. DTF 133 III 393 consid. 4). 
1.3 Si tratta poi di una causa di carattere pecuniario, atteso che è unicamente controverso il contributo di mantenimento dovuto alla moglie. Contrariamente a quanto prescritto dall'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, la decisione impugnata non indica il valore di lite né questo viene menzionato dalle parti. Dalla sentenza impugnata emerge tuttavia che il ricorrente era disposto a versare al massimo fr. 1'500.-- mensili all'opponente e sussiste così, rispetto a quanto riconosciuto nel giudizio di prima istanza, una differenza di fr. 650.-- mensili. Poiché la durata delle misure cautelari è incerta, per stabilire il valore di lite è determinante l'importo annuo delle prestazioni moltiplicato per 20 (art. 51 cpv. 4 LTF), motivo per cui il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è ampiamente superato. Ne segue che il presente rimedio è un ricorso in materia civile e non, come invece indicato dal ricorrente, un ricorso sussidiario in materia costituzionale e verrà trattato come tale. Tale qualifica giuridica nulla modifica però alla cognizione del Tribunale federale di cui si dirà. 
1.4 Con il proprio gravame, il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione impugnata. Ciò pare essere in contrasto con il carattere riformatorio del ricorso in materia civile (DTF 133 III 489 consid. 3). Tuttavia, nella motivazione dell'impugnativa, il ricorrente afferma di versare volontariamente alla moglie - e fin da prima che fosse incoata la procedura provvisionale - un contributo di fr. 1'500.-- mensili. Si può pertanto ritenere che con il suo rimedio egli postuli la riduzione del contributo di mantenimento al predetto importo. 
2. 
Giusta l'art. 98 LTF contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (v. sentenza 5A_433/2007 del 18 settembre 2007 consid. 2, destinata alla pubblicazione) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 6). Per sostanziare convenientemente una censura di arbitrio (art. 9 Cost.), non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare con un ragionamento preciso perché nel suo risultato il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). 
3. 
3.1 Il ricorrente invoca una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. riferita all'obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, e afferma in particolare che una decisione sui contributi alimentari deve basarsi su calcoli dettagliati e precisi. Questa censura, vista la natura formale della garanzia costituzionale invocata, dev'essere trattata prioritariamente. 
3.2 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione. Il diritto di essere sentito richiede che l'autorità consideri le allegazioni di una parte, le esamini diligentemente e seriamente e ne tenga conto nel processo decisionale. La parte deve sapere perché l'autorità ha respinto le sue richieste e deve poter, se del caso, impugnare la decisione negativa con cognizione di causa. La motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze, basta che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno guidato, e sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per contro, il dovere di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti. Il diritto di essere sentito è violato unicamente se l'autorità non soddisfa l'esigenza minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). 
 
Ora, da una semplice lettura della decisione impugnata risulta che l'istanza inferiore ha fatto proprie le cifre e i calcoli del primo giudice, ritenendo che alla luce delle regole processuali applicabili gli accertamenti concernenti le entrate della moglie - la cui determinazione è il punto centrale della contestazione del ricorrente - siano corretti. Ne segue che la censura si rivela infondata. 
4. 
Il ricorrente rimprovera al Tribunale distrettuale di aver violato l'art. 4 della legge grigione di introduzione al Codice civile svizzero, che prescrive per le questioni di stato il principio inquisitorio, e di aver inaccettabilmente fondato il proprio giudizio sulla verosimiglianza. Così facendo, l'autorità inferiore avrebbe pure violato l'art. 137 cpv. 2 CC. Il ricorrente lamenta inoltre la mancata assunzione di alcune prove che avrebbe proposto. 
 
In concreto sono unicamente litigiose le conseguenze accessorie di una causa di stato. Ora, i risvolti finanziari di una causa di divorzio e segnatamente il contributo alimentare dovuto a un coniuge non soggiacciono alla massima inquisitoria (DTF 129 III 417 consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2, v. anche con riferimento alla giurisprudenza pubblicata dal Tribunale cantonale grigione: Die Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden, n. 3 1988 consid. 1 e n. 4 1996 consid. 6a). Ne segue che le critiche ricorsuali con cui il ricorrente rimprovera alle istanze distrettuali di non aver approfondito e chiarito di loro sponte le tematiche inerenti all'attività professionale della moglie o al di lei patrimonio si rivelano manifestamente infondate, atteso che spettava invece alle parti allegare e provare i fatti. Invero, il ricorrente si duole pure della mancata assunzione di alcune prove che avrebbe proposto. L'argomentazione ricorsuale disattende tuttavia i requisiti di motivazione di un ricorso diretto contro una decisione di misure cautelari, atteso che egli nemmeno sostiene e tantomeno dimostra che le sue offerte di prova - di cui si ignora praticamente tutto - siano avvenute nei modi prescritti dal diritto procedurale cantonale. Altrettanto inammissibile, poiché del tutto apodittica, è poi la critica secondo cui l'art. 137 cpv. 2 CC escluderebbe un giudizio basato sulla verosimiglianza. A titolo del tutto abbondanziale si può tuttavia osservare che tale affermazione è in contraddizione con la prassi del Tribunale federale (DTF 126 III 257 consid. 4b; 118 II 376 consid. 3, 378 consid. 3b). 
5. 
A mente del ricorrente il Tribunale distrettuale avrebbe dovuto fissare il contributo alimentare in base alle norme sul divorzio e non a quelle sulla protezione dell'unione coniugale e ritiene che una tale applicazione arbitraria della legge giustificherebbe l'annullamento della sentenza. 
 
Il ricorrente omette tuttavia di indicare che influsso avrebbe nel caso concreto la pretesa applicazione dell'art. 125 CC, atteso che egli afferma di non aver mai preteso che la moglie debba riprendere l'attività lucrativa che esercitava prima del matrimonio. Ne segue che pure tale censura si rivela inconsistente. 
6. 
6.1 Infine, il ricorrente afferma di aver provato che la moglie disporrebbe di una sostanza di fr. 314'000.--, il cui reddito (ipotetico) dovrebbe ammontare, se investita al 3-3,5 %, ad almeno fr. 785.-- mensili e ritiene che tale introito debba essere attribuito all'opponente. 
6.2 La sentenza impugnata indica che a giusta ragione il giudice di primo grado si sarebbe fondato sull'unico dato certo disponibile, e cioè sulla dichiarazione fiscale agli atti, da cui risulta un reddito annuo di fr. 4'244,10, pari a fr. 353.70 mensili. 
6.3 Occorre innanzi tutto rilevare che l'importo di fr. 314'000.-- indicato dal ricorrente e posto alla base della sua argomentazione non risulta dalla sentenza impugnata ed è contestato dall'opponente. Così stando le cose, il ricorrente non poteva limitarsi - come ha invece fatto - all'apodittica e quindi inammissibile asserzione di aver provato l'esistenza del summenzionato patrimonio. Per formulare una censura ricevibile, egli avrebbe infatti dapprima dovuto dimostrare con precisi riferimenti alle prove agli atti che l'istanza inferiore sarebbe caduta nell'arbitrio per non aver accertato che la sostanza della moglie ammonta a quanto da lui sostenuto in questa sede, e solo in seguito allegare che con un oculato investimento sarebbe stato possibile ottenere il reddito menzionato nel gravame, che avrebbe dovuto essere imputato alla moglie. Il ricorrente misconosce inoltre che affermando di aver basato la decisione sull'unico dato certo agli atti, e cioè sulla dichiarazione fiscale dei coniugi, la Commissione non si è - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame - rifiutata di statuire, ma ha ritenuto che per determinare il controverso reddito non era possibile fondarsi sulle asserzioni delle parti concernenti la sostanza della moglie, perché non provate. In assenza di una censura in tal senso non occorre invece, ricordato che nella presente procedura non vige il principio iura novit curia (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 2), esaminare se il reddito effettivamente conseguito dall'opponente sulla base della dichiarazione fiscale corrisponda - senza arbitrio - a quanto ella avrebbe potuto e dovuto trarre dal suo patrimonio accertato dal fisco la cui consistenza non viene peraltro indicata né nella sentenza impugnata né dal ricorrente. 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondato. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso in materia costituzionale viene trattato quale ricorso in materia civile. 
2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa. 
Losanna, 23 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti