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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_90/2018  
 
 
Sentenza del 17 maggio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 aprile 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.17). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione 30 agosto 2017 la Pretura del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto e dichiarato esecutivi in Svizzera un decreto ingiuntivo 10 febbraio 2014 ed una sentenza 14 novembre 2014 emessi dal Giudice di pace di Busto Arsizio, mediante i quali A.________ è stato riconosciuto debitore di EUR 6'690.79 nei confronti di B.________. La Pretura ha anche decretato il sequestro di ogni conto o avere patrimoniale intestato al debitore presso un determinato istituto bancario svizzero fino a concorrenza di fr. 7'620.14. 
 
2.   
B.________ ha poi escusso A.________ per l'incasso di fr. 7'620.14, fr. 300.-- (tasse di giustizia) e fr. 165.50 (spese di esecuzione del sequestro). Con decisione 31 gennaio 2018 la Pretura del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo. 
Mediante sentenza 12 aprile 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione pretorile. La Corte cantonale ha osservato che il decreto ingiuntivo e la sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio sono stati riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera e costituiscono pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 7'620.14. L'eccezione sollevata dal debitore, secondo cui la nota pro forma da lui sottoscritta per il lavoro svolto da B.________ non sarebbe un riconoscimento di debito, non rientra tra quelle enumerate all'art. 81 LEF e non poggia su fatti successivi al decreto ingiuntivo e alla sentenza italiani, sicché è comunque tardiva. L'obiezione secondo cui il Giudice di pace di Busto Arsizio avrebbe statuito in contumacia, peraltro apparentemente infondata, avrebbe invece dovuto essere fatta valere nella procedura di exequatur e non in quella di rigetto (v. art. 81 cpv. 3 LEF). 
 
3.   
Con " appello " 14 maggio 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 12 aprile 2018 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di mantenere la sua opposizione al precetto esecutivo e di annullare il sequestro. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.   
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
 
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di garanzie costituzionali né si confronta con l'argomentazione dell'impugnata sentenza, ma si limita a ribadire che la già menzionata nota pro forma non potrebbe essere qualificata quale riconoscimento di debito e che il Giudice di pace italiano avrebbe statuito in contumacia. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 maggio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini