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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_152/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 settembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2017 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 14 luglio 2017 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla Confederazione Svizzera per l'incasso di fr. 57.75 oltre interessi (imposta federale diretta 2015); 
che con sentenza 25 luglio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso contro la decisione del Giudice di pace; 
che la Corte cantonale ha spiegato al reclamante che delle sue difficoltà finanziarie si terrà conto in sede di pignoramento, precisando come la legge comunque non vieti l'escussione di debitori al beneficio di una rendita d'invalidità, non potendosi a priori escludere l'esistenza di altri beni invece pignorabili; 
che con " reclamo " 24 agosto 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; 
che con decreto 25 agosto 2017 il ricorrente è stato invitato a sanare il vizio della mancanza della firma apposta di proprio pugno (art. 42 cpv. 5 LTF); 
che l'atto giudiziario contenente tale decreto è tuttavia stato respinto dal ricorrente; 
che in concreto appare del tutto inutile nuovamente invitare il ricorrente a sanare detto vizio, perché in ogni caso la sua impugnativa, trattata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), va dichiarata inammissibile; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che secondo i combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che il gravame all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio e manifestamente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, il ricorrente limitandosi a ribadire l'irragionevolezza di un'esecuzione a danno di un beneficiario di una rendita d'invalidità, senza confrontarsi con l'argomentazione del giudizio cantonale e spiegare in che modo leda i suoi diritti costituzionali; 
che in tali circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; 
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini